Il G.I.P non convalida l’arresto per resistenza a P.U. Il P.M. ricorre in Cassazione ottenendo l’accoglimento (Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, Sentenza 29 gennaio 2019, n. 4483).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIDELBO Giorgio – Presidente

Dott. COSTANZO Angelo – Consigliere

Dott. MOGINI Stefano – Consigliere

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Rel. Consigliere

Dott. APRILE Ercole – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

nel procedimento a carico di:

Skenderi Klevis nato il xx/xx/xxxx;

avverso l’ordinanza del 21/07/2018 del Gip Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO;

sentite le conclusioni del PG Dott. Luigi Orsi che conclude per l’annullamento senza rinvio;

udito l’avvocato Corrado Marinelli in sostituzione dell’avvocato Lucia Sbano che chiede dichiararsi inammissibile il ricorso.

CONSIDERATO IN FATTO

1. Skenderi Klevis era arrestato in flagranza per il «delitto p. e p. dall’art. 337 c.p. perché alla guida dell’autovettura Audi A3 …. percorrendo la strada SS7Bis … non arrestando la marcia all’intimazione dei carabinieri i quali attivavano i dispositivi lampeggianti, affiancavano il predetto veicolo e intimavano l’alt con la paletta in dotazione, accelerando improvvisamente e poi dandosi a precipitosa fuga a forte velocità in direzione del centro urbano di San Tammaro, effettuando manovre azzardate e invadendo totalmente la corsia di marcia opposta, mettendo a repentaglio la sicurezza e la vita di terzi e della stessa polizia giudiziaria che lo inseguiva, nell’arrestare la corsa, una volta giunto nel centro abitato di San Tammaro, e nel darsi nuovamente alla fuga a piedi, usava violenza nei confronti degli …. Carabinieri in servizio per opporsi ai predetti».

2. Il gip del Tribunale di S. Maria C.V., ritenuto sussistere la flagranza e confermata la qualificazione della condotta e la sua attribuibilità alla persona arrestata, non convalidava l’arresto in quanto «nel caso di specie, tuttavia, l’arresto non appare giustificato dalla gravità del fatto (la fuga dell’indagato si è protratta per un breve tratto di strada), né dagli atti in possesso dello scrivente risultano notizie in ordine alla pericolosità del soggetto che, tra l’altro, risulta incensurato».

3. Il PM del Tribunale di S. Maria C.V. ha presentato ricorso contro tale decisione per violazione di legge e vizio di motivazione.

RITENUTO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato ricorrendo la violazione di legge denunciata, avendo il gip svolto valutazioni di competenza della polizia giudiziaria.

Si rammenta che l’arresto in flagranza è un potere proprio della polizia giudiziaria.

1.1. Nel caso dell’arresto in flagranza, difatti: “Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo ” e ” …. “si procede all’arresto in flagranza soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto”.

1.2. L’esercizio di tale potere è sottoposto a convalida da parte del giudice in ragione della obbligatorietà del controllo giurisdizionale in ogni ipotesi di privazione della libertà, tanto da essere necessaria la convalida anche in caso di immediata liberazione dell’arrestato.

2. Non è, invece, esercizio di un potere proprio del giudice, tanto che la misura dell’arresto in flagranza, del resto definita “precautelare”, cessa comunque con la convalida.

In sede di convalida, quindi, il sindacato che spetta al giudice riguarda il controllo del corretto (ragionevole) uso dei poteri della polizia giudiziaria.

Non si tratta, invece, di una impugnazione dell’atto stesso ovvero di una sorta di riesame in contraddittorio (come nel caso del rapporto tra ordinanza cautelare e suo riesame ex art. 309 cod. proc. pen.).

3. Ne consegue che il giudice non ha affatto i poteri dell’organo” non giurisdizionale” che ha disposto l’arresto come, invece, previsto nel caso di impugnazione dell’atto giudiziario; quindi non gli spetta la valutazione di merito sull’essere la misura “giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto”.

Il giudice deve, invece, effettuare soltanto una verifica della sussistenza delle condizioni che fanno scattare il potere della pg per procedere all’arresto, valutando – la corretta qualificazione del fatto (senza essere vincolato dalla qualificazione giuridica data dalla pg), ovvero che sia configurabile un reato per il quale sia consentito l’arresto; – la sussistenza di flagranza; – il ragionevole esercizio del potere di arresto; sotto quest’ultimo profilo, quindi, non spetta sindacare le scelte della pg ma va verificato che non vi sia manifesta irragionevolezza.

3.1. Il fatto, poi, che la verifica sia strettamente quella di legittimità dell’operato della polizia giudiziaria e non quella di verifica delle ragioni sostanziali per l’applicazione della misura, comporta che il giudice della convalida deve tenere conto della situazione prospettata alla pg operante al momento della decisione di arresto.

La presenza di acquisizioni successive che, ad es., possano escludere il dolo, non impedirà la convalida se, al momento dell’arresto, la condotta appariva dolosa; le acquisizioni successive condizioneranno, invece, la fase giurisdizionale di decisione sulla eventuale scelta del PM di richiedere una misura cautelare.

3.2. Nel caso di specie, palesemente il giudice ha inserito nella fase della convalida dell’arresto valutazioni che attenevano alla decisione sul ben logicamente distinto tema dell’emissione della misura cautelare: dopo avere sostanzialmente dato atto del regolare esercizio del potere di arresto (il giudice conferma che vi era la seria presenza di indici esteriori di un fatto costituente reato, ritiene esservi flagranza e che non vi era manifesta irragionevolezza dell’esercizio del potere), poi, utilizza valutazioni afferenti al tema delle esigenze cautelari che, invece, riguardano solo la diversa decisione sulla misura cautelare.

4. Il provvedimento è, in definitiva, erroneo e va annullato; va dato atto che l’arresto è stata disposto legittimamente e, quindi, l’annullamento deve essere pronunciato senza rinvio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 4 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2019.

SENTENZA – copia non ufficiale -.