Lavori di ristrutturazione della casa familiare a carico dell’ex compagno se proporzionati alle sue condizioni patrimoniali (Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, Sentenza 1 luglio 2021, n. 18721).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCRIMA Antonietta – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33302-2019 proposto da:

(OMISSIS) STEFANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. (OMISSIS) 21, presso lo studio dell’avvocato FABIO (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato SILVIA (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) MICHELA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 217/2019 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 04/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa MARILENA GORGONI.

Rilevato che:

Stefano (OMISSIS) ricorre per la cassazione della sentenza n. 217 /2019 della Corte d’Appello di Trieste, pubblicata il 4 aprile 2019, articolando due motivi.

Nessuna attività difensiva è svolta dall’intimata.

Il ricorrente espone di aver citato, dinanzi al Tribunale di Udine, Michela (OMISSIS), ex compagna convivente, per ottenerne la condanna al pagamento di euro 92.042,01 o della diversa minor somma corrispondente a quanto pagato per eseguire una serie di lavori ed opere nell’immobile di proprietà della convenuta.

Il Tribunale, con sentenza del 26 ottobre 2017, accoglieva la domanda attorea e condannava la convenuta a corrispondere euro 82.583,83, ritenendo gli esborsi effettuati da Stefano (OMISSIS) non riconducibili alla solidarietà conseguente alla comunanza di affetti, durata solo quattro anni, anche in considerazione delle ulteriori spese sostenute per il ménage familiare, dell’esclusivo vantaggio ricavatone dalla proprietaria dell’immobile e dell’obiettiva consistenza della somma impiegata rispetto al reddito dell’attore e al suo complessivo patrimonio.

Michela (OMISSIS) impugnava la predetta sentenza dinanzi alla Corte d’Appello di Trieste, ritenendola viziata per extrapetizione, avendo accolto la domanda dell’odierno ricorrente proposta tardivamente, solo sanandone l’erronea qualificazione, e ritenendo ricorrenti i presupposti di cui all’art. 2041 c.c., anziché quelli di cui all’art. 2034 c.c.

La Corte d’Appello, con il pronunciamento oggetto dell’odierno ricorso, accoglieva il gravame, ritenendo che Stefano (OMISSIS) avesse dato il consenso al verificarsi dello squilibrio patrimoniale, giacché aveva partecipato attivamente ai lavori di ristrutturazione, scegliendo in modo autonomo gli impianti e gli arredi da utilizzare nella casa della convenuta destinata a residenza familiare, persino scontrandosi con la ex convivente che aveva dimostrato di aver reputato talune scelte eccessive, aveva volontariamente deciso di farsi carico di una parte delle spese di ristrutturazione dell’immobile; qualificava le prestazioni effettuate da Stefano (OMISSIS) come obbligazioni naturali, trovando esse giustificazione nei doveri di carattere morale e civile di solidarietà e di reciproca assistenza nei confronti della partner e della figlia e non travalicando i limiti di proporzionalità e di adeguatezza rispetto ai mezzi di cui l’adempiente disponeva e all’interesse da soddisfare (i redditi da lavoro dei due conviventi erano simili nell’ammontate, ma il patrimonio immobiliare e mobiliare di Stefano (OMISSIS) nel 2013, anno di cessazione della convivenza, era risultato di 500.000,00 euro).

Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., il relatore designato ha redatto proposta che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Il ricorrente ha depositato memorie.

Considerato che:

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce, ex art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c., la «Violazione o falsa applicazione della norma di cui all’art. 2041 c.c.», per non avere la sentenza impugnata tenuto conto che le prestazioni effettuate trovavano ragione nel programma di vita comune con Michela (OMISSIS) che, però, era naufragato dopo solo quattro anni.

L’assunto da cui risulta partita la Corte d’Appello, cioè l’inconciliabilità tra la convivenza more uxorio e l’azione di arricchimento senza causa nell’ipotesi di prestazioni rese da un convivente a favore dell’altro per ristrutturare o costruire la dimora comune, posto che tali elargizioni sono inevitabilmente spontanee, si porrebbe in contrasto – secondo la prospettazione del ricorrente – con la giurisprudenza di legittimità.

L’erroneità della decisione impugnata emergerebbe proprio dal confronto con l’orientamento di questa Corte, più volte espressasi sulla sussistenza del diritto dell’ex convivente di esperire l’azione di ingiustificato arricchimento, a prescindere dalla spontaneità delle elargizioni, ove le stesse abbiano portato al vantaggio dell’altro, esorbitino i limiti di proporzionalità e di adeguatezza, atteso che la volontarietà del conferimento è indirizzata non solo a vantaggio del partner proprietario esclusivo, ma alla formazione e fruizione del bene comune, escludendo che il conferimento possa configurarsi alla stregua di un’attribuzione spontanea a favore dell’accipiens ovvero di una disposizione liberale.

Il motivo è infondato.

La sentenza in scrutinio ha affermato, con accertamento di fatto, non adeguatamente censurato, che l’importo delle operazioni effettuate dovesse essere ricondotto all’adempimento di un dovere morale e sociale, così da rientrare nella previsione di irripetibilità di cui all’art. 2034 c.c., in quanto non esorbitante dalle esigenze familiari e rispettoso dei minimi di proporzionalità ed adeguatezza di cui alla medesima disposizione.

La conclusione della sentenza impugnata è coerente con l’affermazione della giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale un’attribuzione patrimoniale a favore del convivente more uxorio può configurarsi come adempimento di un’obbligazione naturale allorché la prestazione risulti adeguata alle circostanze e proporzionata all’entità del patrimonio e alle condizioni sociali del solvens (Cass. n. 3713 del 13/03/2003; Cass. n. 14732 del 07/06/2018; Cass. n. 11303 del 12/06/2020).

A monte vi è da considerare che «L’azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell’altro che sia avvenuta senza giusta causa, sicché non è dato invocare la mancanza o l’ingiustizia della causa qualora l’arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell’adempimento di un’obbligazione naturale.

È, pertanto, possibile configurare l’ingiustizia dell’arricchimento da parte di un convivente more uxorio nei confronti dell’altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza – il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto – e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza» (Cass. n. 11330 del 15/05/2009).

Quella proposta dall’odierno ricorrente è, dunque, una doglianza di merito tendente alla rivalutazione dei dati processuali non deducibili in sede di legittimità, se non nei ristretti limiti in cui è, ai sensi del novellato art. 360 comma 5 c.p.c., ora consentito denunciare vizio di motivazione, che nel caso specifico non ricorre.; avendo i giudici di merito correttamente giustificato il loro convincimento, circa la configurabilità della prestazione di Stefano (OMISSIS) come adempimento di un’obbligazione naturale, allorché hanno rilevato che sussisteva un rapporto di proporzionalità tra le opere realizzate e l’adempimento dei doveri morali e sociali da lui assunti nell’ambito della convivenza di fatto connotata dalla presenza di prole.

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ex art. 360, comma 1 nn. 3 e 5 c.p.c., la «Violazione o falsa applicazione della norma di cui all’art. 2034 c.c. e per omesso esame di un fatto decisivo», per non avere la Corte d’Appello considerato che le prestazioni oggetto di controversia non erano andate a vantaggio della prole, ma solo di Michela (OMISSIS), avendo incrementato il valore di un bene di sua proprietà senza essere strumentali alle concrete esigenze quotidiane.

Il motivo è inammissibile.

Esso non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata quanto all’inquadramento della fattispecie nell’ambito concettuale dell’obbligazione naturale, ravvisata nella riconduzione delle prestazioni rese nei doveri di carattere morale e civile di solidarietà e reciproca assistenza nei confronti del partner e, soprattutto, dei figli, in considerazione del fatto che i due conviventi avevano in vista il proposito, poi realizzato, di vivere insieme e creare una famiglia, decidendo di rendere l’immobile di proprietà esclusiva di Michela (OMISSIS) confacente alle esigenze della coppia e della nascitura e del loro auspicato stile di vita (p. 5 della sentenza).

Questa ratio decidendi non è in alcun modo investita dalle censure del ricorrente che in tutta evidenza si sostanziano in una sollecitazione, rivolta a questa Corte, a rivalutare gli accertamenti fattuali: sollecitazione che, però, è estranea al perimetro del sindacato di legittimità, poiché incompatibile con i suoi caratteri morfologici e funzionali.

L’accoglimento di tale richiesta implicherebbe la trasformazione del processo di cassazione in un terzo giudizio di merito, nel quale ridiscutere il contenuto di fatti e di vicende del processo e dei convincimenti del giudice maturati in relazione ad essi – evidentemente non graditi – al fine di ottenere la sostituzione di questi ultimi con altri più collimanti con propri desiderata, rendendo, in ultima analisi, fungibile la ricostruzione dei fatti e le valutazioni di merito con il sindacato di legittimità avente ad oggetto i provvedimenti di merito.

3. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso.

4. Nulla deve essere liquidato per le spese, non avendo l’intimata svolto attività difensiva in questa sede.

5. Seguendo l’insegnamento di Cass., Sez. Un., 20/02/2020 n. 4315, si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte di cassazione, il 27 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 1° luglio 2021.

SENTENZA – copia non ufficiale -.