Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli (Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, Sentenza 11 febbraio 2020, n. 3153).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. POSITANO Gabriele – Rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5853-2018 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS) (OMISSIS) Antonio, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APOLLODORO 26, presso lo studio dell’avvocato NURI VENTURELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NICOLETTA MANTICA;

– ricorrente –

contro

ALLIANZ SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 17/A, presso lo studio dell’avvocato MICHELE CLEMENTE, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

(OMISSIS) HYSNI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 958/2017 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 13/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELE POSITANO.

Rilevato che:

con atto di citazione davanti al Tribunale di Savona, Antonio (OMISSIS) (OMISSIS) (OMISSIS), conducente di un motociclo, evocava in giudizio Hysni (OMISSIS), proprietario dell’autocarro Fiat e la compagnia che assicurava il mezzo, Allianz S.p.A, per sentirli dichiarare responsabili del sinistro verificatosi il 3 febbraio 2011 in Alassio.

Assumeva che, mentre era alla guida del proprio motociclo percorrendo via Mazzini, era venuto in collisione con l’autocarro che lo precedeva e che eseguiva una manovra di svolta a destra, così tagliandogli la strada.

L’impatto interessava la parte anteriore del motociclo e quella anteriore destra dell’autocarro;

a seguito di ciò l’attore aveva riportato gravi lesioni personali;

si costituivano i convenuti separatamente, affermando che la responsabilità dell’incidente doveva attribuirsi all’attore, che aveva sorpassato sulla destra l’autocarro che lo precedeva, senza fare attenzione alla manovra di svolta a destra, regolarmente segnalata dal conducente;

il Tribunale, con sentenza del 3 luglio 2015, respingeva la domanda; avverso tale decisione l’attore proponeva appello contestando il difetto di motivazione e di valutazione delle risultanze istruttorie in cui sarebbe incorso il primo giudice nella decisione della causa.

Gli appellati resistevano all’impugnazione;

la Corte d’Appello di Genova, con sentenza del 13 luglio 2017 respingeva l’impugnazione ritenendo infondata la tesi dell’appellante sulla base delle dichiarazioni rese dai testi escussi;

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione Antonio (OMISSIS) (OMISSIS) (OMISSIS) affidandosi a due motivi, che illustra con memoria.

Resiste con controricorso Allianz S.p.A.

Considerato che:

con il primo motivo si lamenta un’insufficiente motivazione sull’efficacia probatoria del verbale dei carabinieri di Alassio, documento rispetto al quale l’odierno ricorrente avrebbe già espresso perplessità in sede di appello;

con il secondo motivo si deduce la violazione dell’articolo 2054 c.c. e dell’articolo 154 del Codice della strada.

In particolare la Corte territoriale non avrebbe potuto attribuire la responsabilità esclusiva dell’evento all’odierno ricorrente, dal momento che la controparte non aveva fornito la prova liberatoria;

il primo motivo è dedotto senza l’indicazione del vizio cui fa riferimento tra quelli previsti tassativamente dall’articolo 360 c.p.c.

In ogni caso, pare richiamare il precedente testo dell’articolo 360, n. 5 c.p.c., censurando la “insufficiente motivazione sull’efficacia probatoria del verbale redatto dai carabinieri di Alassio”, con ciò ponendosi al di fuori dell’ipotesi prevista dalla norma indicata in quanto le censure riguardano genericamente la valutazione del materiale probatorio, non sindacabile in sede di legittimità;

oltre a ciò il motivo difetta di specificità in quanto la decisione impugnata si fonda sull’esito della prova testimoniale, mentre il profilo relativo all’inattendibilità del verbale dei carabinieri di Alassio non è attinto da censura;

anche nel secondo motivo si prospetta una ricostruzione in fatto alternativa rispetto a quella posta a sostegno delle decisioni di merito rilevando che dalle risultanze processuali emergerebbero elementi per consentire una affermazione di responsabilità concorrente sensi dell’articolo 2054 c.c.

Al contrario questa Corte, con decisione n. 9550 del 2009 e, da ultimo, n. 13672 del 21.05.2019 ha affermato che ” nel caso di scontro tra veicoli, l’accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell’altro, libera quest’ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall’art. 2054 c.c., comma 2, nonché dall’onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (tra le tante, Cass. n. 4648/1999).

Con la precisazione che la prova che uno dei conducenti si è uniformato alle norme sulla circolazione dei veicoli ed a quelle di comune prudenza può essere acquisita anche indirettamente, tramite l’accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell’evento dannoso col comportamento dell’altro conducente”.

La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di tali principi;

ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma I-bis dello stesso art. 13.

P.T.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in € 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma ibis dello stesso articolo 13.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile in data 3 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria in data 11 febbraio 2020.

SENTENZA – copia non ufficiale -.