Nell’ipotesi di sinistro stradale causato da un auto rubata, l’attribuzione di responsabilità in capo al terzo trasportato può riferirsi al concorso per furto (Corte di Cassazione, Sezione Feriale Penale, Sentenza 26 ottobre 2018, n. 49155).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE FERIALE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VESSICHELLI Maria – Presidente

Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere

Dott. RANALDI Alessand – Rel. Consigliere

Dott. MENGONI Enrico – Consigliere

Dott. RICCARDI Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 16/02/2018 della CORTE APPELLO di CATANIA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Ranaldi Alessandro;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. Di Leo Giovanni che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio del ricorso per prescrizione.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 16.2.2018 la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza di primo grado che ha dichiarato (OMISSIS) colpevole dei reati di cui all’articolo 189 C.d.S., commi 6 e 7, condannandolo alla pena di anni uno di reclusione.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, lamentando quanto segue.

I) Vizio di motivazione in punto di responsabilità.

Deduce che non e’ emersa alcuna prova che dimostri il coinvolgimento dell’autovettura Fiat Panda tg. (OMISSIS) nell’incidente con il motociclo guidato dalla persona offesa (OMISSIS), ne’ che il ricorrente si trovasse alla guida dell’autovettura, visto che i soggetti a bordo della Panda erano tre.

Ritiene contraddittoria e illogica la sentenza impugnata nella parte in cui addebita il reato a carico del ricorrente a titolo di concorso quantomeno morale, atteso che nessun contributo causale e’ imputabile al prevenuto, essendosi egli limitato ad assistere a quanto da altri posto in essere.

II) Vizio di motivazione in relazione al diniego dell’articolo 62-bis c.p..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso e’ fondato ed assorbente della residua censura.

2. La motivazione della sentenza impugnata appare carente, contraddittoria e congetturale nella parte in cui attribuisce al ricorrente la responsabilità dei delitti in esame sulla scorta della mera presenza dell’ (OMISSIS) all’interno dell’autovettura Fiat Panda che, dopo avere investito lo (OMISSIS), non ottemperava agli obblighi di fermarsi e di prestare assistenza al soggetto investito.

E’ infatti incontroverso che all’interno del veicolo investitore vi fossero, oltre al ricorrente, altri due soggetti, e che nessuno di essi sia stato identificato con certezza – da parte dei carabinieri intervenuti – quale conducente del mezzo.

L’argomentazione della Corte territoriale secondo cui l’ (OMISSIS), pur non essendovi prova che costui fosse alla guida dell’autovettura al momento del sinistro, risponderebbe comunque a titolo di concorso morale, avendo egli “dimostrato di aderire all’azione, atteso che egli, unitamente ai correi omise di prestare soccorso allo (OMISSIS) perché trovandosi a bordo di un’auto rubata doveva necessariamente allontanarsi dal luogo dell’incidente”, appare chiaramente frutto di un ragionamento apodittico e congetturale, che non spiega in alcun modo quale sia stato il concreto contributo del prevenuto alla causazione del sinistro e, soprattutto, al successivo comportamento delittuoso consistente nella fuga e nella omessa assistenza al ferito.

In altri termini, i giudici di merito non hanno adeguatamente individuato in cosa si sarebbe effettivamente concretizzato l’asserito concorso morale del prevenuto, al di la’ del fatto che i tre si trovassero a bordo di un’auto rubata, circostanza questa sicuramente significativa per il possibile concorso nel furto dell’autovettura ma priva di particolare valenza rispetto all’ipotizzato “concorso morale” dell’ (OMISSIS) nei delitti stradali per cui si procede.

3. Consegue l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di merito per nuovo esame, non essendo ancora maturato il termine della prescrizione in ragione delle sospensioni riscontrate.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Catania.