Nomina del tutore del minore straniero non accompagnato. Chi è competente?

(Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 12 gennaio 2017, n. 685)

…, omissis …

Ragioni della decisione

Il Tribunale di Marsala, con provvedimento del 17.5.2016, ha ritenuto di essere incompetente in ordine alla nomina del tutore del minore straniero F.L. , sbarcato irregolarmente in Italia senza familiari, ritenendo competente il tribunale per i minorenni.

Il Pubblico Ministero in sede ha chiesto l’apertura del procedimento di tutela del minore con collocamento in comunità e, preso atto della declinatoria d’incompetenza, ha sollecitato la nomina del tutore provvisorio, salvo sollevare conflitto di competenza.

Il Tribunale per i minorenni di Palermo ha sollevato il conflitto, osservando:

– la declinatoria della competenza del Tribunale di Marsala si pone in contrasto con il d.lgs n. 142 del 2015 il cui art. 19, comma 5, prevede espressamente che l’autorità di Pubblica Sicurezza, in ordine ai minori stranieri non accompagnati, dia immediata comunicazione al giudice tutelare per l’apertura della tutela e prevede che la comunicazione alla Procura presso il Tribunale per i minorenni abbia la finalità di ratificare le misure di accoglienza.

– Le sentenze citate dal Tribunale di Marsala riguardano la pendenza di un giudizio di adottabilità su iniziativa del p.m. ex art. 9 l. n. 184 del 1983.

– Il minore è privo della possibilità di esercitare adeguatamente i suoi diritti in ordine sia alla richiesta di protezione internazionale sia al rilascio di un permesso di soggiorno. Per questa ragione il tribunale per i minorenni provvede alla nomina del tutore provvisorio.

Il conflitto, come affermato nella requisitoria scritta dell’Avvocato generale, è fondato.

Il d.lgs. n. 142 del 2015 recepisce le Direttive 2013/33/UV (recante norme sull’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale) e 2013/33/UE (recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale). Gli artt. 18 (disposizioni sui minori) e 19 (accoglienza dei minori non accompagnati) si collocano all’interno del Capo I, riguardante il recepimento della Direttiva sull’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, e prendono in esame una categoria peculiare di cittadini stranieri: i minori (art. 18) e i minori non accompagnati ovvero, secondo la definizione contenuta nell’art. 2, lett. e), del medesimo decreto, “lo straniero di età inferiore agli anni diciotto, che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza c rappresentanza legale”.

Per tale tipologia di minori, privi di familiari adulti, l’art. 19 indica le modalità di assistenza ed accoglienza immediata (comma 1) e quelle più stabili e durature, prescrivendo al comma 5 che, stabilito il luogo di accoglienza, l’autorità di pubblica sicurezza dia immediata comunicazione della presenza del minore al giudice tutelare per l’apertura della tutela, in modo che il minore possa richiedere, dopo essere stato adeguatamente informato sui propri diritti (art. 18), lo status di protezione internazionale o il rilascio di un permesso di soggiorno, avendo immediata necessità di una rappresentanza legale e, laddove sia necessario ex lege, nel corso della tutela, dell’autorizzazione o comunque dell’intervento del giudice tutelare istituzionalmente preposto ex art. 344 c.c. Tale intervento deve essere temporalmente rapido, richiedendo, di conseguenza, una prossimità territoriale che sarebbe da escludere in caso di scelta di un organo distrettuale come il tribunale per i minorenni.

La competenza del tribunale per i minorenni in ordine alla nomina del tutore del minore si radica soltanto ove sia pendente un procedimento volto alla dichiarazione di adottabilità, come espressamente specificato anche dalla pronuncia citata dal Tribunale di Marsala a sostegno della declinatoria d’incompetenza.

Gli indici normativi astrattamente desumibili dall’art. 33, quarto e quinto comma, della legge n. 184 del 1983 non sono rilevanti perché costituiscono un’eccezione, giustificata dalla peculiarità delle condizioni oggettive (eventi bellici, calamità naturali etc.), alle rigorose regole e procedure fissate per l’ingresso legale dei minori nel nostro paese, al fine di non procedere ad adozioni internazionali illegali.

Si tratta di norme che regolano fenomeni nettamente diversi da quelli riguardanti le esigenze e le misure di prima accoglienza dei minori stranieri non accompagnati che sbarcano in Italia, in fuga dal paese d’origine, per ragioni da sottoporre al vaglio dell’autorità amministrativa e giudiziaria italiana, al fine di conservare il diritto a rimanere nel nostro paese.

La disciplina dell’art. 33, novellato dalla legge n. 476 del 1998, indica le tassative ipotesi di deroga alle rigide regole d’ingresso di singoli minori, non appartenenti alla categoria ricompresa nella definizione dell’art. 2, lett. e), del d.lgs n. 142 del 2015, esclusivamente all’interno del sistema di protezione della dignità del minore straniero in vista di un’adozione da parte di cittadini italiani.

Di ciò si ha conferma nella collocazione all’interno del Titolo III della legge n. l’adozione internazionale, e del Capo I, l’adozione di minori stranieri.

Infine, la nell’art. 37 bis, chiarisce che al minore “abbandono” (secondo la qualificazione nella disciplina della legge n. 184 del 1983) materia di adozione, di affidamento e di caso di urgenza.

In conclusione, il minore straniero non accompagnato che sbarca illegalmente in Italia riceve le misure di prima accoglienza, secondo quanto stabilito dal d.lgs. n. 142 del 2015, e per esercitare i suoi diritti nel nostro paese ha bisogno nel più breve tempo possibile di una rappresentanza legale da realizzarsi mediante l’apertura della tutela e la nomina di un tutore da parte del giudice tutelare del luogo ove si colloca la struttura di accoglienza, a ciò istituzionalmente demandato in presenza di minori che si trovino nella medesima o in un’analoga condizione, del tutto diversa da quella di “abbandono” ex artt. 9 e 10 della l. n. 184 del 1983.

La verifica delle condizioni per procedere all’adozione dei minori stranieri non accompagnati può essere svolta in una fase successiva, ove ne ricorrano le condizioni di legge.

Deve, pertanto, dichiararsi la competenza del Tribunale di Marsala in qualità di giudice tutelare.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Marsala.