REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SABEONE Gerardo – Presidente
Dott. DE GREGORIO Eduardo – Consigliere
Dott. SETTEMBRE Antonio – Consigliere
Dott. BORRELLI Paola – Rel. Consigliere
Dott. RICCARDI Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS) RONALD ROBERTO nato il 26/07/19xx parte offesa nel procedimento
contro:
(OMISSIS) CATIA nata a (OMISSIS) il 04/07/19xx;
avverso l’ordinanza del 17/12/2019 del GIP TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa PAOLA BORRELLI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa MARIA FRANCESCA LOY, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato;
letta la rinunzia al ricorso a firma del ricorrente e dell’Avv. ANDREA (OMISSIS).
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L’ordinanza impugnata è stata pronunziata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Busto Arsizio in data 17 dicembre 2019 ed ha disposto la sospensione del procedimento a carico di Catia (OMISSIS) ed ammesso quest’ultima alla messa alla prova siccome imputata per il reato di cui all’art. 483 cod. pen. per avere falsamente attestato, nella comunicazione dei dati del conducente/trasgressore ai sensi dell’art. 126-bis Codice della Strada indirizzata alla Polizia locale di Cairate, che il conducente del proprio veicolo, sanzionato con verbale n. 12/2016 del 19 dicembre 2015, era Ronald Roberto (OMISSIS) (OMISSIS), al fine di non subire la decurtazione dei punti della patente di guida.
2. Avverso l’ordinanza in parola, ha presentato ricorso per cassazione il difensore e procuratore speciale di fiducia di Ronald Roberto (OMISSIS) (OMISSIS), dolendosi dell’omesso avviso dell’udienza in cui è stata pronunziata l’ordinanza predetta.
A sostegno del suo diritto a partecipare all’udienza, il ricorrente ricorda gli insegnamenti di Sezioni Unite Pasquini circa la natura plurioffensiva dei reati di falso.
L’interesse a ricorrere — si legge altresì nel ricorso — sarebbe legato al fatto che, nel programma approvato con l’ordinanza impugnata, non vi è alcuna statuizione risarcitoria, ciò in violazione dell’art. 168-bis, comma 2, cod. pen.
3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, ritenendo integrata una nullità di ordine generale, nonché un concreto pregiudizio per gli interessi della persona offesa in relazione all’assolvimento degli obblighi risarcitori nei confronti della parte suddetta.
4. Nelle more della celebrazione dell’udienza, l’Avv. ANDREA (OMISSIS), per il ricorrente, ha inviato via PEC rinunzia al ricorso, a firma anche del proprio assistito.
Preso atto di tale rinunzia, il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex. I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro cinquecento a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3/2/2021.
Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2021.