Per revocare l’indulto, la pena deve essere superiore ad anni due (Corte di Cassazione, Sezione I Penale, Sentenza 9 giugno 2020, n. 17528).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI TOMASSI Maria Stefania – Presidente –

Dott. BINENTI Roberto – Rel. Consigliere –

Dott. CAPPUCCIO Daniele – Consigliere –

Dott. CAIRO Antonio – Consigliere –

Dott. RENOLDI Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

VALENTI MARIA LUISA nata il 02/01/1965;

avverso l’ordinanza del 20/06/2019 della Corte di appello di Bologna;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Roberto Binenti;

lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Oro Angelillis, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata nella parte in cui ha disposto la revoca dell’indulto.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Bologna, con provvedimento in data 20 giugno 2019, in funzione di giudice dell’esecuzione, revocava l’indulto concesso a Maria Luisa Valenti in ordine alla pena inflittale per i reati giudicati con decreto penale di condanna reso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini il 6 settembre 2007 (irrevocabile il 28 novembre 2007) e con sentenza della Corte di appello di Bologna emessa il 24 aprile 2012 (irrevocabile il 12 giugno 2013).

2. A ragione, rilevava che si erano avverati i presupposti di cui all’art. 1 comma 3 della legge n. 241 del 2006, poiché il condannato aveva commesso, nei cinque anni dall’entrata in vigore della medesima legge, i reati di cui agli artt. 216 e 217 legge fall., giudicati con sentenza della Corte di appello di Bologna in data 11 luglio 2017 (divenuta irrevocabile in data 22 marzo 2019), per i quali aveva riportato la condanna alla pena di anni due e mesi due di reclusione.

Con lo stesso provvedimento di revoca dell’indulto il giudice dell’esecuzione riconosceva, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., la continuazione fra tutti i reati come sopra giudicati, determinando per l’effetto la pena complessiva, ai sensi dell’art. 81 cod. pen., in anni quattro, mesi sei e giorni quindici di reclusione.

3. Ha proposto ricorso per cassazione Maria Luisa Valenti, tramite il difensore, lamentando violazione dell’art. 1, comma 3, legge n. 241 del 2006, sul rilievo che, a seguito del riconoscimento della disciplina della continuazione in sede esecutiva, la pena rimasta inflitta, oramai a titolo di aumento ai sensi dell’art. 81 cod. pen. per i reati giudicati con la sentenza della Corte di appello di Bologna in data 11 luglio 2017 (irrevocabile il 22 marzo 2019), risultava determinata in misura inferiore ad anni due di reclusione, cosicché tale pena, per la sua entità, non poteva giustificare la revoca dell’indulto già concesso.

4. In data 20 febbraio 2020 il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha depositato requisitoria con la quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso e pertanto l’annullamento del provvedimento impugnato limitatamente alla revoca dell’indulto.

Con motivi aggiunti, trasmessi a mezzo posta elettronica certificata, il difensore della ricorrente ha in seguito ribadito e sviluppato le censure già rappresentante nel ricorso, insistendo per il suo accoglimento.

5. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate.

6. L’art. 1 della legge n. 241 del 2006 prevede, al comma 3, che l’indulto è revocato se chi ne abbia usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, un delitto non colposo per il quale riporti la condanna a pena detentiva non inferiore a due anni di reclusione.

Ai fini dell’applicazione di tale disposizione, nel caso di reati unificati dal vincolo della continuazione, la pena cui fare riferimento non è quella complessiva determinata ai sensi dell’art. 81 cod. pen., dovendo invece considerarsi quella fissata per ciascuno dei suddetti reati, da individuare, qualora si sia proceduto con le forma del giudizio abbreviato, nella misura risultante dopo la diminuzione per il rito (Sez. 1, n. 48501 del 04/10/2019, Rv. 277877; Sez. 1, n. 16793 del 14/02/2019, Rv. 275246; Sez. 1, n. 49986 del 24/11/2009, Rv. 245967).

7. Nella specie il giudice dell’esecuzione, avendo al contempo riconosciuto la continuazione in sede esecutiva fra tutti i reati in esame, avrebbe dovuto attenersi ai principi di cui sopra, considerando, ai fini dei presupposti della revoca dell’indulto, la misura della pena rideterminata per i reati giudicati con la sentenza della Corte di appello di Bologna emessa in data 11 aprile 2017.

Come risulta dalla motivazione del provvedimento (pag. 3), per questi reati il giudice dell’esecuzione ha fissato una pena complessiva, a titolo di aumento per continuazione, pari ad anno uno e mesi sei di reclusione, così da risultare tale pena inferiore ad anni due e di conseguenza inidonea alla revoca dell’indulto.

8. Alla stregua delle considerazioni che precedono, l’ordinanza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio limitatamente alla revoca dell’indulto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente alla revoca dell’indulto.

Si comunichi al PM competente per l’esecuzione.

Così deciso il 25 maggio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2020.

SENTENZA – copia non ufficiale -.