Pignorabilità e sequestrabilità delle somme rivenienti da trattamenti pensionistici. La parola alle Sezioni Unite (Corte di Cassazione, Sezione III Penale, Sentenza 22 ottobre 2021, n. 38068).

REPUBBLICA ITALIANA

A NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSI Elisabetta – Presidente –

Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere –

Dott. ACETO Aldo – Rel. Consigliere –

Dott. SOCCI Angelo Matteo – Consigliere –

Dott. GALTERIO Donatella – Consigliere –

ha pronunciato il seguente:

ORDINANZA

sui ricordi proposti da:

(OMISSIS) VINCENZO nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO il 23/09/19xx;

(OMISSIS) GIOVANNI nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO il 15/08/19xx;

avverso l’ordinanza del 03/05/2021 del TRIBUNALE di ASCOLI PICENO;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ALDO ACETO;

sentite le conclusioni del PG, Dott. DOMENICO SECCIA che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. I sigg.ri Vincenzo (OMISSIS) e Giovanni (OMISSIS) ricorrono congiuntamente, con atto a firma degli Avv.ti Paolo (OMISSIS) e Mario (OMISSIS), per l’annullamento dell’ordinanza del 03/05/2021 del Tribunale di Ascoli Piceno che ha rigettato l’appello avverso il provvedimento del 02/04/2021 del GIP del medesimo Tribunale che aveva rigettato la loro richiesta di restituzione della somma di euro 35.983,64, ciascuno, pari al triplo della pensione sociale.

1.1. Con il primo motivo deducono, ai sensi dell’art. 606, lett. c), cod. proc. pen., l’omesso esame dei motivi di appello, avendo ritenuto, il Tribunale, di discostarsi da quanto statuito dal GIP in ordine alla astratta applicabilità dell’art. 545 cod. proc. civ., pronunciando oltre quanto richiesto e negando la applicabilità al sequestro preventivo dell’art. 545, cit.

1.2. Con il secondo motivo deducono, ai sensi dell’art. 606, lett. b), cod. proc. pen., l’inosservanza dell’art. 545 cod. proc. civ., che il Tribunale erroneamente ritiene non applicabile al sequestro preventivo disciplinato dall’art. 321 cod. proc. pen. nel caso in cui le somme oggetto di sequestro siano già state corrisposte all’avente diritto e si siano trasfuse nel suo patrimonio.

2. Con motivi aggiunti, i difensori dei ricorrenti hanno dedotto:

a) la violazione dell’art. 321 cod. proc. pen., sotto il profilo della insussistenza del “fumus commessi delicti” (primo motivo aggiunto);

b) l’inosservanza degli artt. 2641 cod. civ. e 321, comma 2, cod. proc. peri., per essere stato disposto, nei loro confronti, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente senza alcun preventivo accertamento della capienza economica della società contribuente «Petrol (OMISSIS) S.r.l.» (secondo motivo aggiunto).

3. Con note scritte di udienza hanno ulteriormente argomentato sulla capacità economica della «Petrol (OMISSIS) S.r.l.», ingiustificatamente lasciata indenne dall’esecuzione del provvedimento ablatorio in violazione del principio di sussidiarietà.

4. All’odierna udienza è stata disposta la riunione, al presente procedimento, degli stessi identici ricorsi iscritti al procedimento n. 17920/2021.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi devono essere rimessi alle Sezioni Unite.

2. Con decreto del 29/01/2021, il GIP del Tribunale di Ascoli Piceno aveva ordinato il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca diretta, delle somme di denaro nella disponibilità degli odierni ricorrenti e delle quote societarie della società «Petrol (OMISSIS) S.r.l.» da essi detenute, fino alla concorrenza di euro 20.123.768,61, corrispondente al profitto del reato di cui agli artt. 81, cpv., 61, n. 7), cod. pen., 2, d.lgs. n. 74 del 2000, loro ascritto, ovvero di somme di danaro, beni mobili ed immobili di valore equivalente al detto profitto.

2.1. Il 19/03/2021 i ricorrenti avevano chiesto al GIP la restituzione della somma di euro 35.983,64, pari al triplo della pensione sociale, deducendo che le giacenze depositate sui conti correnti in sequestro derivavano dal pagamento degli stipendi/emolumenti da parte delle società «Petrol (OMISSIS) s.r.I.» e «(OMISSIS) s.r.l.», nonché dalla distribuzione degli utili delle predette società.

2.2. Il Giudice, ritenuta in diritto l’applicabilità al sequestro preventivo dei principi dettati dalle norme speciali in materia di pignorabilità e sequestrabilità delle somme rivenienti da trattamenti retributivi e pensionistici, aveva rigettato la richiesta sul rilievo, in fatto, che:

a) gli emolumenti corrisposti dalla «Petrol (OMISSIS) S.r.l.» erano integralmente generati dall’azione delittuosa contestata;

b) gli emolumenti erogati dalla «(OMISSIS) s.r.I.» al suo amministratore, (OMISSIS) Vincenzo, erano integralmente confiscabili siccome pignorabili senza alcun limite, essendo il rapporto dell’amministratore con la società estraneo al novero di quelli contemplati dall’art. 409, n. 3, cod. proc. civ.;

c) non vi era prova che le somme depositate sul conto corrente del (OMISSIS) Giovanni fossero riconducibili ad un rapporto di lavoro o di impiego.

2.3. I ricorrenti avevano proposto appello deducendo:

a) la violazione degli artt. 2 e 3, Cost., perché il sequestro li avrebbe privati del minimo di sopravvivenza e li avrebbe esposti, in quanto amministratori, ad un trattamento irragionevolmente discriminatorio rispetto ai lavoratori subordinati;

b) l’erroneità, carenza e illogicità della motivazione nella parte in cui ha ritenuto integralmente provenienti da reato le somme sequestrate, perché ciò sarebbe smentito dallo stesso provvedimento di sequestro;

c) l’erroneità, carenza e illogicità della motivazione nella parte in cui ha ritenuto il (OMISSIS) Vincenzo amministratore della «(OMISSIS) s.r.l.», laddove entrambi i ricorrenti avevano svolto, per conto della società, il ruolo di agenti.

2.4. Il Tribunale ha rigettato l’appello ritenendo ‘tout court‘ inapplicabile, al sequestro preventivo, il limite ai pignoramenti stabilito dall’art. 545 cod. proc. civ., lasciando irrisolte, di conseguenza, le questioni di fatto e di diritto relative alla qualificazione dei proventi dei quali i ricorrenti avevano chiesto la restituzione.

2.5. Il Tribunale, in particolare, richiama l’orientamento di questa Corte secondo il quale in tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, il divieto, stabilito dall’art. 545 cod. proc. civ., di pignoramento delle somme percepite a titolo di credito pensionistico – o ad esso assimilato – in misura eccedente un quinto del loro importo non opera quando le somme siano già state corrisposte all’avente diritto e si trovino confuse con il suo patrimonio mobiliare (Sez. 2, n. 42553 del 22/06/2017, Rv. 271183 – 01; Sez. 3, n. 44912 del 07/04/2016, Rv. 268771 – 01).

Tale principio, ricorda l’ordinanza impugnata, è stato recentemente ribadito da Sez. 2, n. 16055 del 02/10/2019, dep. 2020, Rv. 279461 – 01, secondo cui al sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente sono in ogni caso inapplicabili i limiti previsti dagli artt. 545 e 546 cod. proc. civ. – come modificati dall’art. 13, comma 1, lett. 1) ed m), d.l. 27 giugno 2015 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132 -, atteso che le norme in materia di impignorabilità attengono ai rapporti tra privati, determinando eccezioni al principio generale della responsabilità patrimoniale in ragione del contemperamento tra l’interesse del creditore e del debitore, mentre l’interesse pubblicistico tutelato in sede di confisca o sequestro per equivalente, come pure nel caso di confisca o sequestro in via diretta, esclude la possibilità di considerare la pretesa conseguente come di natura ordinariamente civilistica.

Ancor più recentemente, ricorda il Tribunale, Sez. 4, n. 3981 del 21/01/2021, Rv. 280481 – 01, ha precisato che i limiti alla pignorabilità dei beni di cui all’art. 545 cod. proc. civ. non operano nemmeno con riguardo al sequestro preventivo ex art. 321, comma 1, cod. proc. pen., spettando tuttavia al giudice, in conformità al principio di solidarietà sociale di cui all’art. 2 Cost. e al criterio di proporzionalità, valutare se, nel caso concreto, la misura si presenti eccessivamente afflittiva non garantendo all’indagato il c.d. minimo vitale.

Il limite di pignorabilità di cui all’art. 545 cod. proc. civ. può trovare applicazione solo in caso di sequestro conservativo di cui all’art. 316 cod. proc. civ., quando, cioè, si tratta di garantire allo Stato il pagamento di somme aventi connotazione `latu sensu‘ creditoria; tale limite non può trovare applicazione quando oggetto di sequestro sono somme che costituiscono, anche solo per equivalente, provento del reato posto che la potestà dello Stato non si atteggia, in questi casi, quale estrinsecazione di una pretesa creditoria bensì quale pretesa che mira al ripristino dello “status quo” (art. 321, comma 1, cod. proc. pen.) o all’applicazione di una vera e propria pena.

Resta fermo, afferma il Tribunale, il limite costituito dall’osservanza dei principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità delle misure cautelari applicabili anche al sequestro preventivo, limiti che nel caso di specie non sono stati violati.

3. Deve in primo luogo darsi conto dell’inammissibilità dei motivi aggiunti che introducono questioni palesemente estranee non solo a quelle dedotte con i ricorsi originari ma persino a quelle oggetto di appello cautelare.

3.1. Tanto premesso, il primo motivo è infondato.

3.2. Il Tribunale non ha violato il principio devolutivo; le questioni poste dai ricorrenti in sede di appello cautelare presupponevano (e presuppongono) la soluzione della questione di diritto, relativa alla applicazione al sequestro preventivo dei limiti al pignoramento imposti dall’art. 545 cod. proc. civ., che in quanto tale non poteva dirsi estranea al “devolutum“.

Del resto, lo stesso GIP si era posto il problema della applicazione della norma speciale, avendola ritenuta astrattamente (ma non concretamente) applicabile al caso di specie.

Le questioni di fatto devolute in appello, relative alla qualificazione delle somme chieste in restituzione come emolumenti/retribuzioni, imponevano pertanto la preliminare verifica della effettiva applicazione della norma civilistica al contesto penalistico in discussione.

3.3. Come autorevolmente affermato da Sez. U, n. 8 del 25/06/1997, Gibilras, Rv. 208313 – 01, la cognizione del giudice di appello nel procedimento incidentale sulla libertà, di cui all’art. 310 cod. proc. pen., è limitata ai punti della decisione impugnata attinti dai motivi di gravame (e a quelli con essi strettamente connessi e da essi dipendenti), ma non è condizionata dalle deduzioni in fatto e dalle argomentazioni in diritto poste dal giudice della decisione impugnata a sostegno del proprio assunto.

Come precisato in motivazione, «la valutazione degli elementi in fatto concernenti il punto della decisione impugnata devoluto alla cognizione del giudice del gravame e il sostegno razionale della deliberazione adottata sono attribuzioni proprie dell’organo decidente, il cui potere trova limite nell’esigenza di rispettare i canoni della logica e del diritto» (cfr., altresì, Sez. 5, n. 30828 del 29/05/2014, Rv. 260484 – 01, secondo cui la cognizione del giudice dell’appello cautelare è limitata, in applicazione al principio devolutivo, ai punti della decisione impugnata ma non all’ambito dei motivi dedotti e ciò soprattutto quando i punti investiti dal gravame si trovano in rapporto di pregiudizialità, dipendenza, inscindibilità o connessione con altri non oggetto di gravame, così da rendere necessaria, per il giudice del gravame, una completa “cognitio causae” nell’ambito del “devoluto”; nello stesso senso, Sez. 2, n. 18057 del 01/04/2014, Rv. 259712 – 01; Sez. 6, n. 2559 del 26/06/1995, Rv. 202291 – 01).

3.4. Ne consegue che il Tribunale ben poteva affrontare la questione relativa alla astratta applicazione al caso in esame dell’art. 545 cod. proc. pen. che era preliminare alla verifica della sua concreta applicabilità nel caso di specie; l’ha affrontata ritenendo comunque non applicabile tale norma in termini assoluti e rigettando per questo motivo l’impugnazione proposta, fornendo una rosta chiara e precisa al quesito posto dagli appellanti.

Del tutto infondato, di conseguenza, il dedotto vizio di mancanza di motivazione.

4. Resta, dunque, il secondo motivo.

4.1. Sulla questione relativa alla astratta applicabilità al sequestro preventivo dei limiti imposti dall’art. 545 cod. proc. civ., in effetti persiste un irrisolto contrasto giurisprudenziale.

4.2. Premesso che esula dall’odierna regiudicanda la applicazione della predetta norma al sequestro preventivo di cui all’art. 321, primo comma, cod. proc. pen., all’indirizzo ermeneutico fatto proprio dall’ordinanza impugnata si contrappone quello condiviso dal GIP secondo il quale, in tema di sequestro preventivo funzionale alla successiva confisca per equivalente ex art. 322-ter cod. pen., deve riconoscersi valore di regola generale dell’ordinamento processuale al divieto di sequestro e pignoramento di trattamenti retributivi, pensionistici ed assistenziali in misura eccedente un quinto del loro importo al netto delle ritenute, stante la riconducibilità dei predetti trattamenti – nella residua misura dei quattro quinti del loro importo netto – nell’area dei diritti inalienabili della persona, tutelati dall’art. 2 della Costituzione (Sez. 2, n. 15795 del 10/02/2015, Rv. 263234 – 01; nello stesso senso Sez. 6, n. 8822 del 08/01/2020, Rv. 278560 – 01, secondo cui, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, non possono essere vincolati emolumenti retributivi o pensionistici che siano stati accreditati su conto bancario o postale, se non per gli importi eccedenti il triplo della pensione sociale, quale limite generale stabilito in materia di pignorabilità dall’art. 545 cod. proc. civ. senza che possa ostarvi la confusione di tali somme con il restante patrimonio mobiliare del soggetto, quando sia attestata la causale dei versamenti, in senso conforme, Sez. 3, n. 14606 del 14/03/2019, Rv. 275386 – 01; ancor più recentemente, Sez. 3, n. 10772 dell’11/02/2021, n.m., ha ribadito l’applicazione dell’art. 545 cod. proc. civ., al sequestro preventivo).

4.3. Le ragioni del contrasto non dipendono dal diverso atteggiarsi dei fatti di volta in volta esaminati, ma affondano le radici in una precisa opzione interpretativa che prescinde dal singolo caso e che, secondo un indirizzo, ritiene inapplicabile ‘tout court’ l’art. 545 cod. proc. civ. al sequestro preventivo finalizzato alla confisca (essendo irriducibile, in questi casi, la posizione dello Stato a quella del creditore), secondo un altro ritiene il limite alla pignorabilità dei crediti espressione di principi di rango costituzionale che, in quanto coinvolgono l’essere persona, non sono confinabili alla sola sede civilistica.

4.4. Si potrebbe obiettare che la confisca del profitto, attesa la sua natura di misura di sicurezza patrimoniale (ancorché obbligatoria), è impermeabile alle questioni poste con l’odierno ricorso, non potendosi consentire all’autore del reato di trarre utilità alcuna dal reato stesso.

E tuttavia non v’è dubbio, né è contestato (lo afferma lo stesso Tribunale) che nel caso di specie si tratta di sequestro finalizzato alla confisca per equivalente.

4.5. La persistenza del contrasto impone, ad avviso del Collegio, un intervento risolutivo delle Sezioni unite penali che è oltretutto necessario per la definizione dei ricorsi i quali deducono questioni sulla natura degli emolumenti corrisposti non affrontati dal Tribunale.

4.6. I ricorsi devono di conseguenza essere rimessi alle Sezioni unite con la formulazione del seguente quesito di diritto:

«se i limiti di pignorabilità delle somme a titolo di indennità luogo, di indennità o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle pensione a titolo di licenziamento, nonché quelle pensione a titolo di licenziamento, che tengano quelle pensioni di titolo, di indennità di pensione, o di assegno di quiescenza, previsti dall’art. 545 cod. proc. civ., si applica alla confisca per equivalente ed al sequestro ad essa finalizzato».

PQM

Rimette i ricorsi alle Sezioni Unite.

Così deciso in Roma, il 7/9/2021.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2021.

SENTENZA – copia non ufficiale -.