Processo – audizione: è credibile la testimonianza del minore abusato? ( Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 5 ottobre 2011 (dep. 17 novembre 2011), n. 42406).

sentenza
sul ricorso proposto da:
1) S.M. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 236/2008 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 13/05/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/10/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CLAUDIA SQUASSONI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Volpe Giuseppe, che ha concluso per il rigetto dl ricorso;
Udito per la parte civile, l’Avv. Grasso Carlo Federico anche sost. Proc. di Barbieri di Torino;
Uditi i difensori Avv.ti Benussi Carlo di Piacenza; Gulotta Guglielmo di Milano.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
In parziale riforma della decisione del Tribunale, la Corte di Appello di Milano, con sentenza 13 maggio 2010, ha ritenuto S. M. responsabile del reato di violenza sessuale ai danni del figlio T., minore degli anni dieci e, ravvisata la ipotesi della minore gravità e concesse le attenuanti generiche prevalenti, lo ha condannato alla pena di anni tre di reclusione.
In sunto, i Giudici hanno reputato affidabile il racconto accusatorio della giovane vittima (di anni due e mesi undici all’epoca delle prime dichiarazioni) la quale, affidata alla madre C.C. in sede di separazione, ha narrato di atti sessuali patiti ad opera del padre.
Per giungere a tale conclusione, la Corte ha disatteso la prospettazione della difesa la quale aveva sostenuto che il bambino era stato oggetto per mesi di atteggiamenti manipolatori da parte della madre che avrebbero determinato falsi ricordi come dimostrano le due registrazioni effettuate dalla C. e riportanti le dichiarazioni del figlio.
Sul punto, i Giudici hanno osservato: che non vi erano motivi per ritenere sussistenti influenze negative ed indottrinamento del figlio adopera della madre; che metodo di interrogatorio della donna è solo apparentemente suggestivo perchè le domande sono consequenziali alle precedenti informazioni ed il bambino ripete quanto aveva già segnalato alla madre ed alla nonna.
Per quanto concerne la capacità a testimoniare del piccolo e l’assenza di creazioni fantastiche, la Corte ha recepito il parere positivo del perito che ha svolto tutte le necessarie indagini anche sull’entourage familiare di T., sul contesto nel quale era nata la denuncia e sulla conflittualità della coppia oltre che sullo sviluppo psicofisico del minore e la attitudine alla fantasia.
Le critiche allo elaborato peritale – con particolare riguardo alla omessa considerazione della amnesia infantile – sono state disattese come valide in astratto e non nel caso concreto.
T. è stato ritenuto un affidabile testimone perchè riferisce con parole e disegni di esperienze sonore (l’ansimare del padre) anche talliti (l’appiccicaticcio dello sperma) che non può avere inventato nè frainteso.
In relazione alla videoregistrazione dell’incontro del piccolo con il padre del (OMISSIS) (dopo il quale il bambino ha riferito della masturbazione dell’imputato), la Corte ha rilevato che, dopo la perizia fonica disposta in appello, era squalificabile la tesi difensiva che nulla era successo. Invero, il papa si era intrattenuto con il figlio nella stanza da letto dei genitori (ove non vi erano telecamere) per un arco di tempo sufficiente a porre in essere quanto dal bambino asserito.
Per l’annullamento della sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione deducendo:
– che, dalle intercettazioni ambientali del (OMISSIS), risulta che il bambino è sempre gioioso e felice con il padre e non è accaduto nulla di anormale;
– che, stante la presenza dei nonni, non potevano verificarsi gli episodi contestati: inoltre le telecamere nascoste nella stanza dell’imputato non hanno mostrato atteggiamenti subdoli del padre verso il figlio;
– che non è congrua la motivazione sulla esclusione dell’intervento manipolazione della C. che risulta dal contenuto delle audiocassette ove emergono, anche, suggerimenti intrusivi della nonna;
– che la Corte non ha preso in esame la conclusione del consulente di parte che ha evidenziato nelle ricordate registrazioni tracce del comando pausa in punti rilevanti della narrazione;
– che dubbi sulla attendibilità del giovane testimone derivano dalle sue dichiarazioni (sulle circostanze che il papà non lo fa giocare e lo picchia ed è cattivo) che sono smentite dai pedinamenti e dalle intercettazioni;
– che la perizia psicologica non da risposta al fondamentale dubbio, cioè, che la natura sessuale del comportamento dell’imputato fosse presente nella mente della mamma e della nonna che con le loro domande hanno favorito la ricostruzione di ogni frase del piccolo in chiave sessuale;
– che i Giudici non hanno preso in considerazione le critiche dell’atto di appello allo elaborato peritale;
– che, nel valutare la credibilità della C., i Giudici non hanno tenuto conto delle varie circostanze sulle quali ha mentito;
– che non è congrua la motivazione sulla quantificazione della pena e, con reformatio in pejus, è stata applicata la continuazione esclusa dal Tribunale.
La peculiare difficoltà del caso in esame, che richiede un particolare rigore ed una doverosa cautela nel valutare le emergenze probatorie,si incentra nella circostanza che la fonte dell’accusa è rappresentata dalla voce di un bambino minore degli anni tre.
La problematica è acuita dalla mancanza di riscontri alle parole di T. dal momento che la registrazione del (OMISSIS) non apporta elementi decisivi perchè, per la cattiva percezione delle voci e dei rumori, la interpretazione dei colloqui e dei luoghi ove si svolgono è equivoca e compatibile sia con la tesi proposta dal ricorrente sia con quella accolta nella impugnata sentenza.
Pertanto, l’esame dei motivi di ricorso deve essere preceduta da alcune premesse sulla valutazione della credibilità ed affidabilità della testimonianza dei minori.
Quando si devono esaminare le dichiarazioni di un bambino in età prescolare (che ha scarse capacità cognitive e competenze a livello lessicale e semantico, difficoltà di memorizzare, sia a breve che a lungo termine, e di collocare gli eventi nel tempo e nello spazio) si pone, innanzi tutto, il problema del livello della credibilità del suo racconto in rapporto alla sua naturale suggestionabilità.
E’ noto come la formazione dei ricordi in soggetti di tale età può non corrispondere a fatti accaduti per meccanismi di diversa natura quali la confusione tra realtà ed immaginazione o processi di induzione, consapevoli o non, da parte degli intervistatori o per la tendenza ad incorporare nel suo patrimonio mnestico informazioni ricevute.
Le persone che hanno raccolto le prime confidenze possono, anche involontariamente e con il fine di tutelare il bambino, alterare il processo di libera e genuina rievocazione del suo ricordo con domande mal poste ed inducenti, con il suggerire l’argomento o la riposta prima ancora che il piccolo parli, con lo squalificare le sue informazioni,con la richiesta di ripetizione del racconto, Se ciò avviene, le parole di un bambino possono essere il frutto suggestioni interne o esterne che alterano il contenuto dei suoi racconti ed il significato che attribuisce alle sue esperienze; la probabilità che una tale interferenza si sia verificata diventa maggiore se il bambino è in tenerissima età e l’intervistatore è una figura primaria di attaccamento (come nel caso in esame).
Di fondamentale importanza è verificare l’emersione della notizia di reato per accertare come il piccolo ha esposto la sua prima confidenza, quali sono state le reazioni e le domande degli adulti e come si è strutturato, consolidato o modificato nel tempo il racconto del giovane narratore; ciò al fine di evidenziare se vi siano stati interventi intrusivi e manipolatori degli adulti nella genesi della notizia di reato che possano avere creato falsi ricordi.
Sul tema, le articolate censure del ricorrente meritano accoglimento per cui la sentenza deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano.
Si può convenire con la conclusione dei Giudici di merito sulla mancanza di prove circa un deliberato comportamento della madre ed un suo “indottrinamento” organizzato per calunniare l’imputato ed allontanarlo dal figlio; non condivisibile, invece, è la reiezione delle considerazioni difensive (circa il processo ricostruttivo della memoria infantile) motivata sotto il profilo che sono “astratte, non calate nel caso concreto”.
La prospettazione difensiva necessitava di un più articolato esame perchè era ancorata non a studi teorici, sia pure condivisi dalla comunità scientifica, ma aveva agganci con le evidenze agli atti.
Innanzi tutto, la C. aveva problemi con il coniuge sulla gestione del figlio (accertati dalle escusse testimonianze) e nutriva il timore che l’imputato oltre ad essere un cattivo marito fosse un cattivo padre e che trattasse in modo improprio T. durante le visite regolamentate in sede di separazione. La signora, per controllare i movimenti dello S. ed il suo rapporto con il piccolo, aveva assunto un investigatore; costui (secondo la tesi della difesa che sarà verificata dai Giudici del rinvio) ha riferito che la cliente gli aveva espresso dubbi su possibili comportamenti erotici del marito verso il figlio in epoca antecedente alla prime confidenze di T..
Inoltre, le videocassette registrate dalla C. (note alla Corte perchè trascritte in sentenza o nei motivi di ricorso) sono un esempio di come le interviste su un bambino non debbono essere fatte. Numerosi sono gli stimoli a parlare, le domande suggestive (alle quali il piccolo risponde compiacendo l’interlocutore) o ripetute (con squalifica della prima risposta di T. che non soddisfaceva) sì che si deve concludere che le dichiarazioni sono state influenzate, anche se non intenzionalmente, dalla madre.
Per superare questo rilievo (condiviso anche dal perito psicologo) la Corte ha rilevato che le domande erano solo apparentemente suggestive perchè prendevano spunto da precedenti risposte e racconti del minore.
La conclusione non è condivisibile.
I Giudici hanno dato atto che il piccolo era già stato sottoposto a precedenti interviste sottovalutando che tale circostanza è a rischio di inquinamento del narrato (è stato osservato che l’attendibilità del minore è inversamente proporzionale al numero degli esami cui è stato sottoposto).
In tale contesto, la Corte si basa su di una premessa non fondata perchè considera accertata la circostanza fondamentale che era da verificare, cioè, che i precedenti interrogatori della madre fossero stati condotti con modalità corrette che favoriscono il ricordo e che il piccolo avesse riferito spontaneamente e senza interventi intrusivi.
Di contro, proprio per i dubbi della C. sulla natura dei toccamenti del marito al piccolo, è plausibile la ipotesi che abbia interpretato in chiave sessuale un comportamento che non aveva tale valenza ed abbia posto, su questo tema, esplicite domande che contenevano informazioni e che il figlio ha introiettato. Se questa ipotesi è fondata, è irrilevante il contenuto dello incidente probatorio nel quale, come osservato dalla Corte di Appello, T. riferisce fatti che esulano dal bagaglio di conoscenze della sua età.
Tali nozioni, qualora fossero state impiantate nella sua malleabile e creativa memoria dalle domande degli intervistatori, si sono radicate nel suo patrimonio mnestico formando un falso ricordo.
Di conseguenza, i Giudici del rinvio dovranno effettuare una ricostruzione, non possibile in questa sede per i limiti cognitivi della Cassazione, dei fatti per cui è processo a cominciare dalla prima confidenza del piccolo (che non è chiaro se sia stata effettuata alla madre o alla nonna); ciò al fine di verificare se l’arricchimento del narrato di T., che (contrariamente a ciò che avviene con i bambini della sua età a causa della nota amnesia infantile) più passa il tempo più diventa loquace, sia dipesa dalla corretta abilità degli interroganti o dai loro metodi intrusivi che hanno interferito sulla emersione dei ricordi.
Questa conclusione, per il suo carattere assorbente, esonera la Corte dallo esaminare le residue censure dell’atto di ricorso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per un nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna.