Processo penale – Misure cautelari – Obbligatorietà della custodia cautelare in carcere per i soggetti gravemente indiziati del delitto di cui all’art. 416, sesto comma, del codice penale (Corte Costituzionale, Ordinanza 24 luglio 2015, n. 190).

ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 275,  comma
3, del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 2, comma
1, lettere a) e a-bis), del decreto-legge 23  febbraio  2009,  n.  11
(Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto  alla
violenza sessuale, nonche' in tema di atti persecutori),  convertito,
con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 aprile  2009,
n. 38, promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale
ordinario di Bologna nel procedimento penale a carico  di  N.M.,  con
ordinanza del 26 settembre 2014, iscritta  al  n.  242  del  registro
ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 1, prima serie speciale, dell'anno 2015. 
    Udito nella camera di consiglio del 10  giugno  2015  il  Giudice
relatore Giorgio Lattanzi. 
    Ritenuto che, con ordinanza del 26 settembre 2014  (r.o.  n.  242
del 2014), il Giudice  per  le  indagini  preliminari  del  Tribunale
ordinario di Bologna ha sollevato, in riferimento agli artt.  3,  13,
primo comma, e 27, secondo comma, della  Costituzione,  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 275, comma  3,  del  codice  di
procedura penale, come modificato dall'art. 2, comma 1, lettere a)  e
a-bis), del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti  in
materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza  sessuale,
nonche' in tema di atti persecutori), convertito, con  modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della legge 23 aprile 2009, n. 38, nella  parte
in cui -  nel  prevedere  che,  quando  sussistono  gravi  indizi  di
colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 416,  sesto  comma,
del codice penale, e' applicata la  custodia  cautelare  in  carcere,
salvo  che  siano  acquisiti  elementi  dai  quali  risulti  che  non
sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresi', l'ipotesi  in
cui  siano  acquisiti  elementi  specifici,  in  relazione  al   caso
concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono  essere
soddisfatte con altre misure; 
    che il giudice a quo premette di dover provvedere  su  un'istanza
di revoca o di sostituzione della misura della custodia cautelare  in
carcere, presentata dal difensore di N.M., persona indiziata «di aver
partecipato ad un'organizzazione criminale  transnazionale  dedita  a
favorire l'illecita introduzione e  passaggio  nel  territorio  dello
Stato  di  numerosi  cittadini  extracomunitari,  in  prevalenza   di
nazionalita' pakistana anche in virtu'  di  condotte  corruttive  col
personale in servizio presso l'Ambasciata italiana in Pakistan  (art.
416 c. 6 c.p., introdotto dall'art.  4  l.  11  agosto  2003  n.  228
recante norme contro la tratta di persone)»; 
    che il  rimettente,  ritenendo  che  non  siano  venute  meno  le
esigenze cautelari,  considera  rilevante  la  questione  proposta  e
ricorda che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 265 del  2010
e   con   altre   decisioni   successive,    ha    gia'    dichiarato
costituzionalmente illegittima, per violazione  degli  artt.  3,  13,
primo comma, e 27, secondo comma, Cost., la  norma  censurata,  nella
parte in cui, rispetto ad alcuni reati, non consentiva l'adozione  di
misure cautelari diverse da quella carceraria; 
    che secondo il giudice a quo gli argomenti posti a base  di  tali
decisioni -  ricordati  nell'ordinanza  di  rimessione  -  dovrebbero
valere anche per il delitto previsto dall'art. 416, sesto comma, cod.
pen., che non puo' essere assimilato, sotto il profilo che interessa,
ai delitti di mafia, per i quali questa Corte, con l'ordinanza n. 450
del  1995,  ha  ritenuto  giustificata  la  presunzione  assoluta  di
adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere; 
    che, sul piano fenomenico, la fattispecie incriminatrice in esame
puo'  variare  «dalla  struttura  articolata   operante   a   livello
transnazionale ai contesti organizzati costituiti da  poche  persone,
spesso legate dalla comune  appartenenza  alla  stessa  nazione,  che
compiono attivita' di sfruttamento in danno dei propri  connazionali,
migranti clandestini»; 
    che, anche sul  piano  soggettivo,  «l'affectio  societatis  puo'
cementare condotte di direzione ed organizzazione in grado di gestire
imponenti flussi  migratori,  ovvero  comportamenti  di  assai  minor
rilievo consistenti nel dare ricetto o  nella  messa  a  disposizione
della propria abitazione o  del  proprio  automezzo  per  ospitare  o
trasportare i clandestini irregolari»; 
    che,  in  conclusione,  ad  avviso  del  giudice  rimettente,  la
fattispecie incriminatrice in esame non presenterebbe caratteristiche
tali  da  costituire  «il  fondamento  razionale  della   presunzione
assoluta in materia di liberta' personale, vale a dire la particolare
natura del legame  tra  sodali  e  la  peculiarita'  delle  forme  di
manifestazione del vincolo associativo»; 
    che, dunque, la norma censurata violerebbe sia  l'art.  3,  primo
comma, Cost.  «per  l'irragionevole  ed  indiscriminata  applicazione
della presunzione assoluta di adeguatezza della custodia cautelare in
carcere a fattispecie associative non assimilabili»,  sia  gli  artt.
13, primo comma, e 27, secondo comma, Cost. perche',  «imponendo  una
presunzione  assoluta  in  materia  cautelare,   non   basata   sulla
specificita' della fattispecie penale di riferimento e senza  che  il
giudice possa tenere conto delle particolarita'  del  caso  concreto,
viol[erebbe]  il  principio  del  "minimo  sacrificio  necessario"  e
trasform[erebbe] di  fatto  la  misura  cautelare  in  una  impropria
anticipazione della pena, in contrasto col principio  di  presunzione
di non colpevolezza». 
    Considerato che  il  Giudice  per  le  indagini  preliminari  del
Tribunale ordinario di Bologna dubita, in riferimento agli  artt.  3,
13, primo comma, e  27,  secondo  comma,  della  Costituzione,  della
legittimita' costituzionale dell'art. 275, comma  3,  del  codice  di
procedura penale, come modificato dall'art. 2, comma 1, lettere a)  e
a-bis), del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti  in
materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza  sessuale,
nonche' in tema di atti persecutori), convertito, con  modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della legge 23 aprile 2009, n. 38, nella  parte
in cui -  nel  prevedere  che,  quando  sussistono  gravi  indizi  di
colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 416,  sesto  comma,
del codice penale, e' applicata la  custodia  cautelare  in  carcere,
salvo  che  siano  acquisiti  elementi  dai  quali  risulti  che  non
sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresi', l'ipotesi  in
cui  siano  acquisiti  elementi  specifici,  in  relazione  al   caso
concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono  essere
soddisfatte con altre misure; 
    che in epoca successiva  all'ordinanza  di  rimessione  e'  stata
approvata una disposizione che modifica l'art.  275,  comma  3,  cod.
proc. pen., eliminando il vulnus costituzionale censurato dal giudice
rimettente; 
    che, infatti, l'art. 4, comma 1, della legge 16 aprile  2015,  n.
47 (Modifiche al codice di procedura  penale  in  materia  di  misure
cautelari personali. Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354,  in
materia di visita a persone affette  da  handicap  in  situazione  di
gravita') ha sostituito il secondo periodo del comma 3 dell'art.  275
cod. proc. pen., con i seguenti «Quando sussistono  gravi  indizi  di
colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 270, 270-bis e
416-bis del codice penale, e'  applicata  la  custodia  cautelare  in
carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non
sussistono esigenze cautelari.  Salvo  quanto  previsto  dal  secondo
periodo  del  presente  comma,  quando  sussistono  gravi  indizi  di
colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis
e 3-quater, del presente codice nonche' in ordine ai delitti  di  cui
agli articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso  il  quarto
comma,  600-quinquies  e,  quando  non   ricorrano   le   circostanze
attenuanti contemplate, 609-bis, 609-quater e 609-octies  del  codice
penale, e' applicata la custodia  cautelare  in  carcere,  salvo  che
siano  acquisiti  elementi  dai  quali  risulti  che  non  sussistono
esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le  esigenze
cautelari possono essere soddisfatte con altre misure»; 
    che la novella del 2015 ha limitato la  presunzione  assoluta  di
adeguatezza esclusiva della custodia cautelare in carcere ai reati di
cui agli artt. 270, 270-bis e 416-bis cod. pen., e con riferimento al
reato  dell'art.  416,  sesto  comma,  cod.  pen.  ha  previsto   una
presunzione  meramente  relativa,  stabilendo  che   possono   essere
applicate  misure  cautelari  personali  alternative  alla   custodia
cautelare in carcere quando vi sono elementi da cui risulta  la  loro
sufficienza a soddisfare le esigenze cautelari; 
    che il legislatore ha cosi' recepito la giurisprudenza di  questa
Corte, la quale, sin dalla sentenza n. 265 del 2010,  ha  dichiarato,
rispetto ad alcuni  delitti,  costituzionalmente  illegittimo  l'art.
275, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in  cui  -  nel  prevedere
che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza, e' applicata  la
custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai
quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - non  fa  salva,
altresi', l'ipotesi in cui siano  acquisiti  elementi  specifici,  in
relazione al  caso  concreto,  dai  quali  risulti  che  le  esigenze
cautelari possono essere soddisfatte con altre misure; 
    che, a fronte di  questo  ius  superveniens,  spetta  al  giudice
rimettente la valutazione circa la  perdurante  rilevanza  e  la  non
manifesta infondatezza della questione sollevata; 
    che va disposta, pertanto, la restituzione degli atti al  giudice
a quo, per  una  nuova  valutazione  riguardo  alla  rilevanza  della
questione alla luce del mutato quadro normativo (ordinanze n. 53 e n.
20 del 2015). 
    Visto l'art. 9, commi 1  e  2,  delle  norme  integrative  per  i
giudizi davanti alla Corte costituzionale. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    ordina la restituzione  degli  atti  al  Tribunale  ordinario  di
Bologna. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,