REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIDELBO Giorgio – Presidente
Dott. APRILE Ercole – Consigliere
Dott. AMOROSO Riccardo – Consigliere
Dott. DI STEFANO Pierluigi – Rel. Consigliere
Dott. GIORGI Maria Silvia – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) Carlo nato a (OMISSIS) il xx/xx/xxxx;
avverso l’ordinanza del 12/11/2018 della CORTE APPELLO di GENOVA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Pierluigi DI STEFANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott.ssa Elisabetta CESQUI che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
udito l’avvocato Nicola (OMISSIS) che si riporta su tutti i motivi di ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Appello di Genova con sentenza del 18 novembre 2018 ha confermato la condanna di (OMISSIS) Carlo, maresciallo della Guardia di Finanza, per il reato di rivelazione del segreto di ufficio avendo avvisato un notaio che la Guardia di Finanza avrebbe avviato nei suoi confronti una attività di verifica fiscale in ragione di presunte irregolarità.
Il fatto veniva scoperto per la denuncia della condotta del ricorrente da parte del medesimo notaio.
La Corte di Appello confermava la correttezza della identificazione da parte del denunciante del ricorrente per l’ufficiale che lo aveva avvicinato, pur prendendo in considerazione le ipotesi alternative suggerite dalla difesa che indicava in altro militare il possibile autore del fatto.
Confermava anche il trattamento sanzionatorio, motivando in particolare per giustificare il diniego delle attenuanti generiche.
(OMISSIS) ricorre a mezzo del difensore deducendo:
Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione.
Rileva vari aspetti critici della ricostruzione della sentenza per giungere a sostenere il travisamento del materiale probatorio e la erronea ricostruzione dei fatti, che ritiene essere stata fondata su elementi del tutto incerti.
In particolare ribadisce la tesi dell’essere un altro militare il responsabile della condotta ascritta ad (OMISSIS) e che la Corte di Appello non ha considerato il possibile errore nel riconoscimento del ricorrente da parte del notaio.
Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio ed al diniego delle attenuanti generiche.
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il primo motivo svolge soltanto una contestazione del merito dell’accertamento dei fatti senza individuare alcun profilo di carenza della motivazione o suoi vizi logici, risolvendosi in una generica richiesta di rivalutazione del merito, non consentita in questa sede.
3. Anche il secondo motivo è limitato ad una generica doglianza sulla applicazione delle circostanze e sulla determinazione della sanzione, così proponendo un motivo non ammesso in sede di legittimità.
4. Valutate le ragioni della inammissibilità, va applicata la sanzione pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio il giorno 30 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2020.