REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VESSICHELLI Maria – Presidente
Dott. BELMONTE Maria Teresa – Consigliere
Dott. PISTORELLI Luca – Consigliere
Dott. CALASELICE Barbara – Rel. Consigliere
Dott. FRANCOLINI Giovanni – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI BRESCIA
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS) ANDREA nato a (OMISSIS) il 11/03/19xx;
avverso la sentenza del 07/06/2019 del TRIBUNALE di BRESCIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa BARBARA CALASELICE;
il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. LUIGI BIRRITTERI, ha concluso chiedendo l’inammissibilità;
il difensore ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato, Il Tribunale di Brescia ha assolto Andrea (OMISSIS) dal reato di cui agli artt. 56, 624, 625 n. 7 cod. pen., così riqualificata l’originaria imputazione, di cui agli artt. 624, 625, n. 7 cod. pen., ritenendo l’imputato non punibile ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen.
1.1. Si tratta del furto, avvenuto in un supermercato, di bottiglie di liquore per un complessivo valore di euro 67,74, riqualificato come furto tentato, in considerazione della diretta e costante azione di vigilanza svolta da personale addetto alla sorveglianza; donde la qualificazione come tentativo dell’avvenuta sottrazione, fatto ritenuto non punibile per l’esiguità del valore della merce sottratta, peraltro indicata dai giudici di secondo grado, come rimasta nella sostanziale disponibilità della parte lesa, per essere poi restituita, intatta all’esercizio commerciale.
2. Avverso la sentenza indicata, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia, deducendo violazione dell’art. 131-bis cod. pen.
Si assume che trattandosi di “abbigliamento di marca di valore non trascurabile” (euro 67,74), quindi di beni non di prima necessità ma voluttuari, non ricorrerebbe la fattispecie della particolare tenuità dell’offesa, tenuto conto che, nel caso in esame, si sarebbe potuta, al più, considerare la sussistenza dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. non anche la particolare tenuità dell’offesa, che richiede una speciale tenuità del fatto, sicché, a tal fine, non è sufficiente la lieve entità del reato (rv. 266754).
3. Ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Luigi Birritteri, ha rassegnato per iscritto le proprie conclusioni, con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso riguardando l’impugnazione una valutazione di merito, peraltro non corretta, della sussistenza della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.
3.1. La Difesa ha fatto pervenire, ai sensi dell’art. 23 d.l. n. 137 del 2020, conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l’inammissibilità del ricorso, facendo rilevare che (OMISSIS) è incensurato, che la merce sottratta ha valore esiguo e che la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. è applicabile al caso di specie, tenuto conto che si tratta di tentativo, dunque in considerazione dell’entità della pena edittale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in quanto devolve censure non consentite in sede di legittimità.
La Corte territoriale ha specificamente motivato in ordine alle ragioni che inducono al riconoscimento della causa di non punibilità rilevando, con corretto e logico argomentare che, nel caso in esame, la particolare tenuità del fatto è da reputarsi, sulla base della valutazione complessiva della gravità della condotta incriminata, come riqualificata all’esito del giudizio di secondo grado, tenuto conto dell’esiguità del danno cagionato al supermercato, in relazione alla modestissima entità del valore della merce sottratta, delle modalità rudimentali della sottrazione, dell’immediata restituzione della merce ancora intatta, della non abitualità del comportamento, circostanze che denotano la tenuità dell’offesa arrecata.
1.1. A fronte di tale esaustivo argomentare le doglianze proposte con cui si contesta la valutazione effettuata dalla corte territoriale in punto di gravità della condotta, si presentano come censure di merito, come tali non scrutinabili in questa sede di legittimità.
Va, inoltre, rilevato che è noto che diverse sono le condizioni per l’operatività dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., rispetto alla causa di non punibilità applicata al caso in esame.
La fattispecie di lieve entità di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. e la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. sono, invero, fattispecie strutturalmente e teleologicamente non coincidenti, atteso che, mentre ai fini della concedibilità della prima, il giudice è tenuto ad operare una valutazione di lieve entità del danno che attenua il reato, senza escluderne l’offensività, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. devono essere considerate, nel complesso, le modalità della condotta, il grado di colpevolezza da esse desumibile, l’entità del danno o del pericolo e, altresì, il carattere non abituale della condotta (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590; Sez. 1, n. 51261 del 07/03/2017, Zharri, Rv. 271262; Sez. 3, n. 17184 del 14/10/2015, dep. 2016, Coppo, Rv. 266754).
Sicché, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo, giudizio di fatto svolto, nella specie, con motivazione articolata e non manifestamente illogica, dunque non censurabile in sede di legittimità.
2. Segue l’inammissibilità del ricorso del Procuratore generale.
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso, il 18/02/2021.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2021.