Sanità pubblica. Sostituzione del primario da parte dell’aiuto: effetti.

(Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 17 dicembre 2015, n. 5712)

Le disposizioni dell’art. 7, comma 3, d.P.R. 27 marzo 1969 n. 128, nel prevedere il dovere dell’aiuto di sostituire il primario, individuando tra più aiuti quello con maggiori titoli, non dichiarano affatto la necessità di un atto di incarico né lo escludono, ma operano comunque in via residuale sulla base di un automatismo proprio in mancanza di un incarico formalmente conferito, ed è per questa ragione che esse sono state costantemente riconosciute come valido presupposto del diritto alle differenze retributive, ma non al conseguimento o alla conservazione del posto e neppure come diritto ad un formale incarico e tanto meno può fondarsi su di esso la pretesa alla retroattività di un incarico conferito successivamente.

In sostanza la posizione di cui si tratta non è il frutto di una nomina che conferisce uno status permanente come potrebbe fare un concorso, ma un incarico funzionale e provvisorio fondato sulla necessità di provvedere e rimediare ad una assenza o ad una vacanza.

Conferma TAR Campania, Salerno, sez. II, n. 3526 del 2008.