Senza reddito e senza fissa dimora, sfoga la rabbia con piccoli roghi: condannato per incendio doloso (Corte di Cassazione, Sezione I Penale, Sentenza 26 agosto 2021, n. 32247).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SIANI Vincenzo – Presidente –

Dott. RENOLDI Carlo – Consigliere –

Dott. BINENTI Roberto – Consigliere –

Dott. MAGI Raffaello – Consigliere –

Dott. SARACENO Rosa Anna – Rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) ALEANDRO nato a (OMISSIS) il 06/09/19xx;

avverso la sentenza del 29/03/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZE;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere, Dott.ssa Rosa Anna SARACENO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott.ssa Assunta COCOMELLO che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 29 marzo 2019 la Corte di appello di Firenze confermava la sentenza emessa in data 23 gennaio 2018, all’esito del giudizio celebrato col rito abbreviato, dal giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Pistoia che aveva condannato l’imputato Aleandro (OMISSIS) alla pena di anni tre di reclusione, in quanto ritenuto responsabile del reato di incendio continuato, commesso tra il 5 e il 26 aprile 2017, per avere, utilizzando inneschi rudimentali, costituiti da pezzi di carta e cartoni accesi con accendini, appiccato il fuoco a diversi cumuli di rifiuti (5 aprile), a diversi cassonetti della spazzatura (6, 12 e 18 aprile); ad un cantiere edile (7 aprile), alla porta di uno stabile adibito ad abitazione privata (12 aprile), a una campana in vetroresina per la raccolta differenziata di vetro e plastica (26 aprile).

2. Avverso l’indicata sentenza ha proposto ricorso l’imputato per il tramite del difensore, il quale ne ha chiesto l’annullamento per violazione di legge in relazione alla confermata qualifica del fatto come incendio e non come danneggiamento seguito dal pericolo di incendio.

La Corte di appello ha respinto la chiesta riqualificazione del fatto-reato per la ravvisata sussistenza nella condotta dell’imputato del dolo di incendio e non di danneggiamento, valorizzando la confessione resa dal medesimo, che aveva ammesso di essere stato l’autore degli episodi incendiari e di aver innescato il fuoco per rabbia e, in particolare, per la sua condizione di soggetto senza fissa dimora e senza reddito.

In tal modo i giudici di merito sarebbero incorsi nell’erronea ricostruzione della fattispecie penale di cui all’art. 423 cod. pen., omettendo qualsivoglia motivazione sull’elemento oggettivo del reato, in assenza di una dettagliata rappresentazione degli episodi come eventi in grado di attentare alla pubblica incolumità.

Invero, solo una valutazione congiunta delle dichiarazioni dell’imputato e delle concrete modalità delle condotte realizzate avrebbe potuto dar conto dell’esatta portata dell’elemento soggettivo, insufficiente essendo il riferimento alla natura dolosa degli incendi e generico il richiamo alla sussistenza delle caratteristiche di vastità e diffusività delle fiamme.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell’art. 23 d.l. n. 137/2020, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dr.ssa Assunta Cocomello, ha concluso, chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso non merita considerazione.

1. La sentenza impugnata -la cui motivazione si salda con quella di primo grado a formare un tutt’uno, che, per le conformi statuizioni, deve essere oggetto di complessiva considerazione ai fini del sindacato conducibile nella fase di legittimità- ha offerto risposta sintetica, ma compiuta ed esaustiva, alla questione devoluta, alla luce delle precisazioni rese sull’elemento oggettivo del reato dal giudice di primo grado che non si è limitato ad un generico quanto indistinto richiamo alla natura dolosa dei fatti, ma ha rappresentato concreti dati fattuali per descrivere gli eventi, le loro dimensioni, la loro capacità distruttiva e propagativa.

È stato, difatti, evidenziato come per tutti gli episodi solo il provvido e tempestivo intervento dei vigili del fuoco avesse scongiurato che si determinassero drammatiche conseguenze in considerazione della presenza di numerosi veicoli in sosta nelle immediate vicinanze dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti interessati dal fuoco e, dunque, del rischio concreto di fenomeni di esplosione per la presenza nei serbatoi delle auto di materiali altamente infiammabili; che nell’episodio del 18 aprile le fiamme si erano propagate, provocando l’incendio e la distruzione di un furgone Fiat Fiorino; che il cantiere edile dato alle fiamme si trovava in pieno centro cittadino e a ridosso di numerosi edifici pubblici; che nell’episodio del 12 aprile le fiamme appiccate alla porta di ingresso dello stabile adibito a privata dimora si erano propagate all’interno dell’edificio, determinandone l’inagibilità.

2. Tali pertinenti emergenze non sono contraddette dalla difesa che sul punto non sviluppa nessuna deduzione, mentre la confermata qualificazione giuridica dei fatti come incendio non viola i parametri normativi di riferimento, né, nella operata valutazione dei fenomeni combustivi, incorre in un travisamento delle risultanze probatorie, richiamate in modo sufficientemente esplicativo e logico dai giudici di merito che hanno valorizzato l’agevole diffusività dei roghi, evento scongiurato soltanto dalla pronta azione dei vigili del fuoco.

Bastando qui solo aggiungere che il pericolo per la pubblica incolumità può essere costituito non solo dalle fiamme, di vaste dimensioni e tendenti a propagarsi, ma anche dalle loro dirette conseguenze, quali il calore, il fumo, la mancanza di ossigeno, l’eventuale sprigionarsi di gas pericolosi dalle materie incendiate (Sez. 4, n. 44744 del 01/10/2013, Cartasso, Rv. 257555; Sez. 1, n. 14592 del 16/11/1999, Ascenzi, Rv. 216129; Sez. 4, n. 1034 del 16/10/1991, Pirolo, Rv. 189042).

3. Quanto, poi, alla distinzione tra i delitti di incendio e di danneggiamento seguito da incendio, per costante insegnamento della giurisprudenza di questa Corte l’elemento differenziale è individuato nell’elemento psicologico: nella prima fattispecie esso è rappresentato dal dolo generico, ovvero dalla volontà di cagionare l’evento con fiamme che, per le loro caratteristiche e la loro violenza, tendono a propagarsi in modo da creare un effettivo pericolo per la pubblica incolumità, mentre per poter configurare la seconda ipotesi di reato occorre il dolo specifico di danneggiare la cosa altrui, senza la previsione che ne deriverà un incendio con le caratteristiche prima indicate o il pericolo di siffatto evento (sez. 1, n. 29294 del 17/05/2019, Feno, rv. 276402; sez. 5, n. 1697 del 25/09/2013, dep. 2014, Cavallari, rv. 258942; sez. 1, n. 16612 del 11/02/2013, Sofra’, rv. 255644; sez. 1, n. 6250 del 03/02/2009, Cerasuolo, rv. 243228; sez. 1, n. 25781 del 07/05/2003, Sgambellone ed altro, rv. 227377).

Ebbene, le conformi decisioni hanno correttamente valorizzato le dichiarazioni dello stesso imputato, mosso dal rancore per la sua condizione di emarginazione sociale, per dedurne il significato di indubbia sussistenza di volontà di cagionare un incendio secondo la nozione giuridicamente accreditata e non di distruggere con il fuoco la cosa altrui, tanto obiettivamente emergendo dalla serialità delle condotte e, principalmente, dalla natura e ubicazione degli obiettivi, di volta in volta, presi di mira.

4. In conclusione, il ricorso, fondato su argomentazioni aspecifiche e meramente reiterative del corrispondente motivo di appello, deve essere dichiarato inammissibile.

5. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione (C. cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 4 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 agosto 2021.

SENTENZA – copia non ufficiale -.