Separazione, diritto di visita, nonni, legittimazione attiva, esclusione.

(Corte di Cassazione Civile, sez. I, sentenza 27.12.2011, n. 28902)

Svolgimento del processo

1 – Nei giudizi riuniti di separazione personale pendenti davanti al Tribunale di Roma, separatamente proposti dai coniugi T. M. ed R.E. con reciproche richieste di addebito, interveniva in data 30 ottobre 2002 l’ing. T.A., rispettivamente padre e suocero dei predetti, manifestando la propria disponibilità a rendersi affidatario dei nipoti minorenni T. F. e C. e chiedendo, comunque, una regolamentazione degli incontri degli stessi con i nonni paterni.

1.1 – Con sentenza n. 29279 in data 9/28 ottobre 2004 il Tribunale, pronunciando con sentenza non definitiva la separazione personale dei coniugi, dichiarava altresì inammissibile l’intervento dell’ing. T.

1.2 – Costui proponeva appello avverso tale decisione, contestando la fondatezza della pronuncia di inammissibilità del proprio intervento, giustificato sia dal rilievo attribuito dalla nuora, nelle proprie difese, al comportamento dei nonni paterni nei confronti della prole, sia, in ogni caso, dall’esercizio del diritto di visita.

1.3 – La Corte di appello di Roma, con la decisione indicata in epigrafe, rigettava l’appello, ponendo in evidenza come nel giudizio di separazione personale la qualità di parte spetti esclusivamente ai coniugi, e non può essere riconosciuta ai loro parenti, neppure al limitato fine di meglio tutelare gli interessi dei figli minori.

1.3 – Avverso tale decisione propone ricorso l’ing. T. A., deducendo quattro motivi.

Le parti intimate non svolgono attività difensive.

Il Collegio ha disposto la motivazione in forma semplificata.

Motivi della decisione

2 – Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 150 e 155 cod. civ., dell’art. 105 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non aver la corte territoriale considerato che le novellate disposizioni in materia di affidamento della prole, nel prevedere il diritto dei figli minori di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, determinano i presupposti per la legittimità dell’intervento di questi ultimi nel giudizio di separazione personale dei coniugi, allo scopo di ottenere, come nel caso, l’affidamento della prole o, comunque, e sempre nell’interesse della stessa, una congrua regolamentazione degli incontri fra nonni e nipoti.

2.1 – Viene in proposito formulato il seguente quesito di diritto:

“E’ ammissibile, nel procedimento di separazione giudiziale fra coniugi, in base al combinato disposto degli att. 150 e 155 c.c., quest’ultimo come novellato dalla L. 8 febbraio 2006, n. 54, art. 1 l’intervento volontario, principale o autonomo, in applicazione dell’art. 105 c.p.c., dell’ascendente, il quale formuli al giudice adito, laddove quest’ultimo dovesse ritenere sussistenti i giuridici presupposti dell’affidamento della prole a terzi, la domanda di affidamento dei figli minori dei coniugi separandi e, in ogni caso, la domanda di fissazione di giorni ed orari di incontri dei figli minori con il medesimo ascendente, a garanzia della conservazione dei rapporti significativi di cui all’art. 155 c.c., comma 1 citato?”.

2.2 – Al quesito deve darsi, sulla scorta dell’attuale assetto del diritto positivo, risposta negativa, con correlato giudizio di infondatezza del relativo motivo.

Soccorre in proposito l’orientamento, che il Collegio condivide, ed al quale, anzi, intende dare continuità, secondo cui la L. 8 febbraio 2006, n. 64, art. 1, comma 1, che ha novellato l’art. 155 cod. civ., nel prevedere il diritto dei minori, figli di coniugi separati, di conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale, affida al giudice un elemento ulteriore di indagine e di valutazione nella scelta e nell’articolazione di provvedimenti da adottare in tema di affidamento, nella prospettiva di una rafforzata tutela del diritto ad una crescita serena ed equilibrata, ma non incide sulla natura e sull’oggetto dei giudizi di separazione e di divorzio e sulle posizioni e i diritti delle parti in essi coinvolti, e non consente pertanto di ravvisare diritti relativi all’oggetto o dipendenti dal titolo dedotto nel processo che possano legittimare un intervento dei nonni o di altri familiari, ai sensi dell’art. 105 cod. proc. civ., ovvero un interesse degli stessi a sostenere le ragioni di una delle parti, idoneo a fondare un intervento “ad adiuvandum” ai sensi dell’art. 105 c.p.c., comma 2.

Mette conto in questa sede di ribadire che la novella invocata dal ricorrente sotto un certo profilo recepisce un principio già ritenuto sussistente in ambito giurisprudenziale (Cass., 24 febbraio 1981, n. 1115; Cass., 25 settembre 1998, n. 9606), formulato, tuttavia, in termini generici, senza contenere alcun riferimento alla posizione soggettiva degli ascendenti e degli altri parenti.

Il loro interesse indiretto, di natura morale o affettiva, affinchè sia realizzato il diritto dei minori a conservare quei rapporti di natura familiare certamente indispensabili sul piano psicologico non ottiene, quindi, una valorizzazione tale da farlo assurgere a posizione soggettiva direttamente tutelabile, e quindi in alcun modo è ipotizzabile un intervento principale o litisconsortile.

Del pari non può realizzarsi nei giudizi di separazione e di divorzio con le forme dell’intervento, sia pure adesivo dipendente, in considerazione della funzione e dell’oggetto di tali giudizi (con evidente carenza di quella connessione pure richiesta dall’art. 105 c.p.c.) e, soprattutto, della mancata assunzione, da parte dei minori portatori dell’interesse tutelato, della formale qualità di parte (cfr. Cass., 17 gennaio 1996, n. 364).

In altri termini, in assenza di un dato normativo che autorizzi un’iniziativa sul piano giudiziario degli ascendenti, come avviene nei giudizi “de potestate” (art. 336 c.c., comma 1), non è consentito l’intervento degli stessi nei giudizi di separazione e di divorzio, nei quali la posizione dei minori è tutelata sotto forme – ritenute legittime anche dal giudice delle leggi: Corte Cost. n. 185 del 1986 – che non prevedono la loro assunzione della qualità di parte, nè uno specifico diritto di difesa, come avviene nei procedimenti di adozione.

D’altra parte, una lettura sistematica del quadro normativo, alla luce delle norme che disciplinano la revisione delle condizioni della separazione (art. 155 ter c.c.; art. 710 c.p.c.) e che sono intese a dirimere i conflitti fra genitori (art. 709 ter c.p.c.), induce a ritenere che questi ultimi siano gli unici soggetti cui è affidata la legittimazione sostitutiva all’esercizio dei diritti dei minori.

2.1 – Le superiori considerazioni sono assorbenti rispetto alla lesione del diritto di difesa lamentato dal T. con il secondo motivo, essendo evidente che la legittimità della declaratoria di inammissibilità dell’intervento non interferisce con alcuna posizione meritevole di carattere sostanziale tale da legittimare il ricorso all’autorità giudiziaria.

2.2 – Il terzo motivo, con il quale si denuncia insufficienza e contraddittorietà della motivazione, è inammissibile, per mancata formulazione di quel momento di sintesi – omologo del quesito di diritto – richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte nelle ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. S.U. n. 20603/2007; n. 16002/2007; n. 8897/2008).

2.3 – L’ultimo motivo, con il quale si denuncia violazione dell’art. 91 c.p.c., si risolve, in effetti, in una mera richiesta del favore delle spese, esplicitamente subordinata all’accoglimento del ricorso.

2.4 – Non si provvede in ordine al regolamento delle spese, non avendo le parti intimate svolte attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati in sentenza.