Si ferma sulla corsia di emergenza, per un bisogno fisiologico impellente, quando un centauro impatta contro l’auto decedendo sul colpo. Assolto (Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, Sentenza 15 marzo 2019, n. 13124).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Patrizia – Presidente –

Dott. DOVERE Salvatore – Consigliere –

Dott. NARDIN Maura – Consigliere –

Dott. PAVICH Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. PICARDI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da: C.E. nato a R. il ………… C. G. nato a R.il …………

nel procedimento a carico di D.T.A nato a B.D.T. il …………

avverso la sentenza del 16/10/2017 della CORTE APPELLO di ROMA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE PAVICH;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. FELICETTA MARINELLI che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata al giudice civile.

E presente l’avvocato MARZOCCHI BURATTI BENEDETTO del foro di ROMA in difesa di C.E., che si associa alle conclusioni del Procuratore Generale, depositando conclusioni scritte unitamente alla nota spese alle quali si riporta.

E’ presente l’avvocato TESON LUCIO del foro di LATINA in difesa di C.G., che insiste per l’accoglimento del ricorso, depositando conclusioni scritte unitamente alla nota spese alle quali si riporta.

E presente l’avvocato MINGHELLI ALDO del foro di ROMA in difesa di D.T.A, che chiede la conferma della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

La Corte d’appello di Roma, in data 16 ottobre 2017, ha confermato la sentenza con la quale il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Roma, il 19 marzo 2015, aveva assolto A.D.T. con la formula “perché il fatto non costituisce reato”, all’esito di giudizio abbreviato, dal delitto a lui ascritto ex art. 589 cod.pen. (omicidio colposo in danno di M.C.), contestato come commesso in Roma il 20 settembre 2013, con violazione dell’art. 176*, comma 5, Cod. Strada e per imprudenza, negligenza e imperizia.

L’episodio per cui si procede si può così riassumere, sulla base della ricostruzione dei fatti accolta dai giudici di merito: il D.T., di professione tassista, percorrendo il Grande Raccordo Anulare in orario mattutino, decideva di fermarsi all’altezza del km. 62,100, arrestando la marcia del suo taxi in corsia d’emergenza.

Motivo della fermata era, per quanto emerso in istruttoria, un impellente bisogno fisiologico; mentre il D.T. stava risalendo sulla sua autovettura, veniva violentemente tamponato dal motociclo condotto dal C., che era sopraggiunto verosimilmente senza avere neppure visto il taxi del D.T. fermo sulla corsia d’emergenza, tant’é che la moto non aveva lasciato segni di frenata. In esito all’urto, il C. decedeva.

Nel rigettare i motivi d’appello delle parti civili costituite G. ed E. C.i (rispettivamente fratello e figlio della vittima), la Corte capitolina ha osservato che, in relazione all’età del D.T. (nato nel 1936) e al fatto che egli era affetto da problemi prostatici, doveva ravvisarsi nella specie la condizione di “malessere” che legittimava l’imputato a fermarsi in corsia d’emergenza; il veicolo era stato parcheggiato in posizione corretta, ben accostato sulla destra; non rilevava il fatto che durante la sosta, poco prima di espletare il bisogno fisiologico, il D.T. avesse fatto una telefonata, atteso che l’urto era avvenuto in un momento successivo alla telefonata stessa.

2. Avverso la prefata sentenza d’appello ricorrono le parti civili G. ed E.C. , con due separati atti d’impugnazione.

3. Il ricorso di G.C. consta di due motivi.

3.1. Con il primo motivo si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla questione della telefonata che il D.T. fece appena fermatosi, poco prima dell’impatto.

Tale evenienza, secondo il ricorrente, costituisce la prova che la sosta del taxi si prolungò oltre il necessario, atteso che prima di urinare il D.T. aveva avuto anche il tempo di telefonare.

3.2. Con il secondo, articolato motivo il deducente lamenta violazione di legge atteso che non poteva qualificarsi un bisogno urinario come “malessere”, non essendo tale l’incontinenza cronica, che non costituisce alcunché di imprevedibile o di improvviso, tanto più che il bisogno fu preceduto da una telefonata e che ben avrebbe potuto il D.T. proseguire fino al vicino autogrill, distante appena tre chilometri; e quand’anche non si ravvisasse la violazione dell’art. 176, comma 5, Cod. Strada, il D.T., autista professionista, dovrebbe rispondere per colpa qualificata, essendogli richiesto un obbligo di diligenza superiore a quello del comune conducente di un veicolo.

E’ inoltre comprovato, in base alle testimonianze, che il D.T. non aveva azionato le quattro frecce in fase di sosta e che non indossava il giubbotto catarifrangente.

4. Il ricorso di E.C. consta di un unico motivo, teso a lamentare violazione di legge e vizio di motivazione per motivi affini a quelli del ricorso precedentemente esaminato, e che possono riassumersi nella doglianza circa l’inapplicabilità dell’art. 176 comma 5 Cod. Strada, atteso che – secondo il deducente – l’aver telefonato prima di soddisfare il bisogno fisiologico è la riprova che non vi era alcuna emergenza che giustificasse la sosta; che non può parlarsi di stato di malessere e che per di più la vettura era ferma senza le quattro frecce accese.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi, che possono essere congiuntamente trattati per l’evidente sovrapponibilità dei motivi in essi articolati, sono ambedue infondati.

1.1. A proposito della contestata qualificazione del bisogno urinario come “malessere”, ai fini di quanto stabilito dall’art. 176, comma 5, Cod. Strada, é sufficiente richiamare l’indirizzo, qui condiviso, adottato dalla giurisprudenza di legittimità in un caso per molti versi analogo (Sez. 4, Sentenza n. 7679 del 14.01.2010, Del Vesco e altri): la Corte regolatrice ha affermato che dev’essere «inquadrato il bisogno fisiologico nel concetto di “malessere” che giustifica la sosta sulla corsia di emergenza ai sensi dell’art. 157 C.d.S., comma 1, lett. d).

Invero, il termine “malessere” non può esaurirsi nella nozione di infermità incidente sulla capacità intellettiva e volitiva del soggetto come prevista dall’art. 88 c.p. o nell’ipotesi di caso fortuito di cui all’art. 45 c.p., bensì nel lato concetto di disagio e finanche di incoercibile necessità fisica anche transitoria che non consente di proseguire la guida con il dovuto livello di attenzione e quindi in esso deve necessariamente ricomprendersi l’improvviso bisogno fisiologico (dipendente o meno da malfunzionamento organico) che notoriamente esclude quella condizione di benessere fisico indispensabile per una guida corretta che non ponga in pericolo sia lo stesso conducente ed i terzi trasportati sia gli altri utenti della strada».

Non hanno pertanto pregio le contrarie affermazioni dei ricorrenti sul punto; né esse appaiono cogliere nel segno con riguardo alla circostanza, pure ammessa dallo stesso imputato, secondo la quale egli, poco prima di soddisfare il suo bisogno di minzione, ebbe a fare una breve telefonata: come opportunamente chiarito dalla Corte di merito, l’impatto avvenne dopo che, terminata la suddetta comunicazione telefonica, il D.T. aveva espletato il bisogno fisiologico (durante il quale era stato visto di spalle dalla teste S.) e si accingeva a risalire in macchina; dunque, nel momento in cui l’impatto avvenne, la sosta d’emergenza era comunque giustificata (essendo essa consentita, a norma del sesto comma dell’art. 176 Cod. Strada, per «il tempo strettamente necessario per superare l’emergenza stessa»), a nulla rilevando che essa fosse stata protratta di qualche istante per la precedente, breve telefonata.

1.2. Non sussistevano neppure, diversamente da quanto asserito dai ricorrenti, le condizioni nelle quali é prescritto come obbligatorio l’uso delle segnalazioni luminose (c.d. quattro frecce) in base agli artt. 153, 162 e 176 comma 7 Cod. Strada, né quelle nelle quali é prescritto l’uso dei dispositivi retro-riflettenti di protezione individuale (c.d. giubbotti catarifrangenti, di cui al comma 4-bis dell’art. 162 Cod. Strada): dalla lettura della sentenza impugnata risulta infatti che il sinistro si verificò in una mattinata di pieno sole, poco dopo le ore 09.00, in un tratto del G.R.A. pressoché rettilineo e quindi con visibilità più che buona; nonostante ciò, il C., probabilmente per distrazione (in base a quanto si ricava dalla ricostruzione della sequenza operata dalla Corte di merito anche attraverso i contributi dichiarativi raccolti), non si avvide della traiettoria seguita e del fatto che, con essa, si sarebbe immesso nella corsia d’emergenza andando a impattare contro l’auto in sosta del D.T..

1.3. Avuto riguardo a quanto precede, non può neppure condividersi l’assunto delle parti civili ricorrenti laddove esse denunciano la configurabilità, quanto meno, della colpa generica, qualificata dall’attività professionale del D.T..

Ed invero, é erroneo il riferimento a un’ipotetica forma di colpa professionale (forse un improprio richiamo civilistico all’art. 1176, comma 2, cod. civ.), a nulla rilevando il fatto che l’imputato svolgeva la professione di tassista: infatti non risulta che il sinistro si fosse verificato nell’esercizio dell’attività lavorativa del D.T. (ossia che esso fosse casualmente dipendente dal suo comportamento come tassista), ma – al più – si sarebbe verificato in occasione di essa; avuto riguardo alle circostanze in cui avvenne il sinistro (mentre l’auto del D.T. era ferma) e all’assenza di questioni inerenti a un peculiare dovere di attenzione cui egli doveva nell’occorso ritenersi soggetto a cagione della propria attività, non si vede a quale titolo dovesse trovare applicazione nel caso di specie un criterio di diligenza differenziato rispetto a quello riferibile a qualsiasi conducente.

Ciò chiarito, comunque, non vi sono elementi per affermare che la condotta del D.T. avesse violato alcuna disposizione cautelare del Codice della Strada; di contro, la sua condotta era consentita e non poteva dirsi caratterizzata né da negligenza, né da imprudenza, né da imperizia.

2. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 19 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2019.

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Art. 176* del CdS: Comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali.

1. Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle strade di cui all’art. 175, comma 1, è vietato:

a) invertire il senso di marcia e attraversare lo spartitraffico, anche all’altezza dei varchi, nonché percorrere la carreggiata o parte di essa nel senso di marcia opposto a quello consentito;

b) effettuare la retromarcia, anche sulle corsie per la sosta di emergenza, fatta eccezione per le manovre necessarie nelle aree di servizio o di parcheggio;

c) circolare sulle corsie per la sosta di emergenza se non per arrestarsi o riprendere la marcia;

d) circolare sulle corsie di variazione di velocità se non per entrare o uscire dalla carreggiata.

2. E’ fatto obbligo:

a) di impegnare la corsia di accelerazione per immettersi sulla corsia di marcia, nonché di dare la precedenza ai veicoli in circolazione su quest’ultima corsia;

b) di impegnare tempestivamente, per uscire dalla carreggiata, la corsia di destra, immettendosi quindi nell’apposita corsia di decelerazione sin dal suo inizio;

c) di segnalare tempestivamente nei modi indicati nell’art. 154 il cambiamento di corsia.

3. In occasione di arresto della circolazione per ingorghi o comunque per formazione di code, qualora la corsia per la sosta di emergenza manchi o sia occupata da veicoli in sosta di emergenza o non sia sufficiente alla circolazione dei veicoli di polizia e di soccorso, i veicoli che occupano la prima corsia di destra devono essere disposti il più vicino possibile alla striscia di sinistra.

4. In caso di ingorgo è consentito transitare sulla corsia per la sosta di emergenza al solo fine di uscire dall’autostrada a partire dal cartello di preavviso di uscita posto a cinquecento metri dallo svincolo.

5. Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli è vietato sostare o solo fermarsi, fuorché in situazioni d’emergenza dovute a malessere degli occupanti del veicolo o ad inefficienza del veicolo medesimo; in tali casi, il veicolo deve essere portato nel più breve tempo possibile sulla corsia per la sosta di emergenza o, mancando questa, sulla prima piazzola nel senso di marcia, evitando comunque qualsiasi ingombro delle corsie di scorrimento.

6. La sosta d’emergenza non deve eccedere il tempo strettamente necessario per superare l’emergenza stessa e non deve, comunque, protrarsi oltre le tre ore. Decorso tale termine il veicolo può essere rimosso coattivamente e si applicano le disposizioni di cui all’art. 175, comma 10.

7. Fermo restando il disposto dell’art. 162, durante la sosta e la fermata di notte, in caso di visibilità limitata, devono sempre essere tenute accese le luci di posizione, nonché gli altri dispositivi prescritti dall’art. 153, comma 5.

8. Qualora la natura del guasto renda impossibile spostare il veicolo sulla corsia per la sosta di emergenza o sulla piazzola d’emergenza, oppure allorché il veicolo sia costretto a fermarsi su tratti privi di tali appositi spazi, deve essere collocato, posteriormente al veicolo e alla distanza di almeno 100 m dallo stesso, l’apposito segnale mobile. Lo stesso obbligo incombe al conducente durante la sosta sulla banchina di emergenza, di notte o in ogni altro caso di limitata visibilità, qualora siano inefficienti le luci di posizione.

9. Nelle autostrade con carreggiate a tre o più corsie, salvo diversa segnalazione, è vietato ai conducenti di veicoli adibiti al trasporto merci, la cui massa a pieno carico supera le 5 t, ed ai conducenti di veicoli o complessi veicolari di lunghezza totale superiore ai 7 m di impegnare altre corsie all’infuori delle due più vicine al bordo destro della carreggiata.

10. Fermo restando quanto disposto dall’art. 144 per la marcia per file parallele è vietato affiancarsi ad altro veicolo nella stessa corsia.

11. Sulle autostrade e strade per il  cui  uso  sia  dovuto  il pagamento di un pedaggio, l’esazione può essere effettuata  mediante modalità manuale o automatizzata, anche con sistemi di tele pedaggio con o senza barriere. I conducenti devono corrispondere il pedaggio secondo le modalità e le tariffe vigenti. Ove previsto e  segnalato,i conducenti  devono  arrestarsi  in  corrispondenza  delle  apposite barriere  ed  incolonnarsi  secondo   le   indicazioni   date   dalle segnalazioni esistenti o dal personale addetto. I servizi di  polizia stradale di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a),  relativi  alla prevenzione e accertamento delle violazioni dell’obbligo di pagamento del pedaggio possono essere effettuati, previo superamento dell’esame di  qualificazione  di  cui  all’articolo  12,  comma  3,  anche  dal personale dei  concessionari  autostradali  e  stradali  e  dei  loro affidatari del servizio di riscossione, limitatamente alle violazioni commesse sulle autostrade oggetto della concessione  nonché,  previo accordo con i  concessionari  competenti,  alle  violazioni  commesse sulle altre autostrade.

11-bis. Al pagamento del pedaggio di cui al comma 11, quando esso è dovuto, e degli oneri di accertamento dello stesso, sono obbligati solidalmente sia il conducente sia il proprietario del veicolo, come stabilito dall’articolo 196. (1)

12. I conducenti dei veicoli adibiti ai servizi dell’autostrada, purché muniti di specifica autorizzazione dell’ente proprietario, sono esentati, quando sussistano effettive esigenze di servizio, dall’osservanza delle norme del presente articolo relative al divieto di effettuare:

a) la manovra di inversione del senso di marcia;

b) la marcia, la retromarcia e la sosta in banchina di emergenza;

c) il traino dei veicoli in avaria. Sono esonerati dall’osservanza del divieto di attraversare i varchi in contromano in prossimità delle stazioni di uscita o di entrata in autostrada i veicoli e/o trasporti eccezionali purchè muniti di autorizzazione dell’ente proprietario della strada (1).

13. I conducenti di cui al comma 12, nell’effettuare le manovre, che devono essere eseguite con la massima prudenza e cautela, devono tenere in funzione sui veicoli il dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce gialla lampeggiante.

14. Sono esonerati dall’osservanza del divieto di effettuare le manovre di cui al comma 12 anche i conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e delle autoambulanze, che tengano in funzione il dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce blu lampeggiante.

15. Il personale in servizio sulle autostrade e loro pertinenze è esonerato, in caso di effettive esigenze di servizio e con l’adozione di opportune cautele, dall’osservanza del divieto di circolazione per i pedoni.

16. Per l’utente di autostrada a pedaggio sprovvisto del titolo di entrata, o che impegni gli impianti di controllo in maniera impropria rispetto al titolo in suo possesso, il pedaggio da corrispondere è calcolato dalla più lontana stazione di entrata per la classe del suo veicolo. All’utente è data la facoltà di prova in ordine alla stazione di entrata.

17. Chiunque transita senza fermarsi in corrispondenza delle stazioni, creando pericolo per la circolazione, nonché per la sicurezza individuale e collettiva, ovvero ponga in essere qualsiasi atto al fine di eludere in tutto o in parte il pagamento del pedaggio, è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 419 a euro 1.682.

18. Parimenti il conducente che circola sulle autostrade con veicolo non in regola con la revisione prevista dall’art. 80, ovvero che non l’abbia superata con esito favorevole, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 a euro 674. E’ sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo che verrà restituito al conducente, proprietario o legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo la prenotazione per la visita di revisione.Si applicano le norme dell’art. 214.

19. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettera a), quando il fatto sia commesso sulle carreggiate, sulle rampe o sugli svincoli, è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.988 a euro 7.953 (2).

20. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettere b), c) e d), e dei commi 6 e 7 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 419 a euro 1.682.

21. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84 a euro 335.

22. Alle violazioni di cui al comma 19 consegue la sanzione accessoria della revoca della patente di guida e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, consegue la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando si tratti di violazione delle disposizioni del comma 1, lettere c) e d), alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da due mesi a sei mesi (3)(4).


(1) Comma introdotto dall’art. 80, legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003)
(2) Comma così sostituito dall’art. 28, legge 7 dicembre 1999, n. 472.
(3) Comma modificato dall’art. 20, D. Legisl. 30 dic. 1999 n. 507.
(4) Comma modificato dalla legge 29 luglio 2010, n. 120 ( G.U. n. 175 del 29 luglio 2010 suppl. ord.).