Pubblico impiego: per la validità delle dimissioni non occorre l’accettazione da parte del datore, costui deve solo accertarsi della loro genuinità e spontaneità (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 28 maggio 2021, n. 14993).

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TRIA Lucia – Presidente – Dott. TORRICE Amelia – Consigliere – Dott. MAROTTA Caterina – Rel. Consigliere – Dott. DI PAOLOANTONIO Annalisa – Consigliere – Dott. SPENA Francesca – Consigliere – ha pronunciato la seguente: Continua …