
L’atto di permuta non trascritto e non eseguito è inopponibile alle parti e non è utilizzabile ai fini della regolamentazione dei confini (Corte di Cassazione, Sezione II Civile, Sentenza 20 maggio 2022, n. 16356).
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BELLINI Ubaldo – Presidente – Dott. CARRATO Aldo – Consigliere – Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere – Dott. MARCHEIS Chiara Besso – Consigliere – Dott. TRAPUZZANO Cesare – Rel. Consigliere – ha pronunciato la Continua …