Trattazione da remoto della causa per l’elevato rischio di contagi Covid anche conseguente alla trasferta aerea per spostarsi dalla Sicilia (Consiglio di Stato, Sezione Sesta, Decreto 10 gennaio 2022, n. 10).

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

Il Presidente

Dott. VOLPE Carmine

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 9778 del 2021, proposto da

Salvatore Giacalone, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Barrile, Salvatore Marco Spataro e Daniela Carmela Nicastro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Salvatore Marco Spataro in Roma, via della Giuliana 101;

contro

Ministero dell’Istruzione, Ufficio Scolastico Regione Sicilia – Ufficio XI Ambito Territoriale di Trapani, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale per il personale Scolastico, non costituito in giudizio;

nei confronti

Rosaria Iacobone, non costituita in giudizio;

per la riforma

dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza-bis) n. 06123/2021;

Vista l’istanza dell’appellante di trattazione da remoto depositata il 7 gennaio 2021;

Visto l’art. 7-bis del d.l. n. 105/2021, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 126/2021, come modificato dall’art. 16, comma 5, del d.l. n. 228/2021;

Considerato che:

– il citato 7-bis consente “la trattazione da remoto delle cause per cui non è possibile la presenza fisica in udienza di singoli difensori” solo “in presenza di situazioni eccezionali non altrimenti fronteggiabili e correlate a provvedimenti assunti dalla pubblica autorità per contrastare la pandemia di COVID-19”;

– i presupposti previsti dalla legge non si rinvengono nelle ragioni poste a fondamento dell’istanza, rappresentate da “l’elevato rischio manifestatosi nei giorni immediatamente precedenti l’udienza” del 13 gennaio 2022 e in relazione “allo spostamento con trasferta aerea dei…difensori, tutti residenti in Sicilia”;

– infatti, non sussistono né le “situazioni eccezionali” né “i provvedimenti assunti dalla pubblica autorità” a cui si riferisce la detta norma – tra l’altro in alcun modo documentati – che non consentono la presenza fisica in udienza;

P.Q.M.

respinge l’istanza.

Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 10 gennaio 2022.

CONSIGLIO di STATO – Decreto n. 10 -.