REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GALLO Domenico – Presidente –
Dott. PELLEGRINO Andrea – Consigliere –
Dott. SGADARI Giuseppe – Consigliere –
Dott. AIELLI Lucia – Rel. Consigliere –
Dott. MESSINI D’AGOSTINI Piero – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI PERUGIA;
nel procedimento a carico di:
STEFANELLI CARMELA nata a NAPOLI il xx/xx/xxxx;
avverso la sentenza del 11/09/2019 del TRIBUNALE di PERUGIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa LUCIA AIELLI;
udito il Pubblico Ministero, in persona dei Sostituto Procuratore Dott.ssa FELICETTA MARINELLI che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio;
udito il difensore avvocato BRANCHER GLORIA per STEFANELLI CARMELA che si è riportata ai motivi di ricorso.
Premesso in fatto
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia propone ricorso avverso la sentenza del giudice monocratico del Tribunale di Perugia del 11/9/2019 con la quale Stefanelli Carmela è stata assolta dal reato di cui all’art. 640 c.p., perché il fatto non sussiste.
Sostiene il P.G. ricorrente che la Stefanelli, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, non avrebbe posto in essere un mero inadempimento di natura civilistica, ma attraverso la gestione della vendita ad un prezzo più basso rispetto a quanto inizialmente offerto e per il fatto di essersi resa irreperibile dopo l’accredito del prezzo e il blocco del account facebook, avrebbe dimostrato la propria mala fede, senza tener conto del fatto che la venditrice ha posto in essere la condotta truffaldina mediante internet e cioè con modalità che aggravano la condotta delittuosa contestata.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, condivisa dal collegio, infatti, in materia di truffa contrattuale il mancato rispetto da parte di uno dei contraenti delle modalità di esecuzione del contratto inizialmente concordate con l’altra parte, con condotte artificiose idonee a generare un danno con correlativo ingiusto profitto, integra l’elemento degli artifici e raggiri richiesti per la sussistenza del reato di cui all’art. 640 c.p. (e, in particolare, l’elemento che imprime al fatto dell’inadempienza il carattere di reato è costituito dal dolo iniziale che, influendo sulla volontà negoziale di uno dei due contraenti – determinandolo alla stipulazione del contratto in virtù di artifici e raggiri e, quindi, falsandone il processo volitivo – rivela nel contratto la sua intima natura di finalità ingannatoria. (Sez. 2, n. 43660/2016, Rv. 268448 ; Sez. 2, n. 39698/2019, Rv. 277708).
2.1. In tale prospettiva, pertanto, anche il prezzo ribassato richiesto da un contraente può integrare un artificio volto a trarre in inganno l’altro contraente, soprattutto ove si consideri che, nel caso di specie, la venditrice, dopo avere ricevuto il bonifico, disattivò l’utenza telefonica e bloccò l’account facebook dell’acquirente rendendosi irreperibile tali elementi, sebbene, di per sé, possono non aver inciso sulla volontà contrattuale della persona offesa, comunque andavano valutati quali elementi sintomatici della sussistenza del dolo iniziale, da ravvisarsi nella volontà di non adempiere alle modalità di esecuzione del contratto sin dal momento dell’offerta sul web.
3. In presenza di tali elementi la sentenza impugnata va annullata con rinvio per il giudizio davanti alla Corte d’appello di Perugia ex art. 569 c. IV c.p.p.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per il giudizio alla Corte di Appello di Perugia.
Così deciso in Roma il 21/2/2020.
Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2020.
Sentenza a motivazione semplificata.