Vendita di accendini di varie forme, privi del meccanismo di sicurezza per i bambini (Corte di Cassazione, Sezione III Penale, Sentenza 12 dicembre 2018, n. 55477).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSI Elisabetta – Presidente

Dott. CERRONI Claudio – Consigliere

Dott. GENTILI Andrea – Consigliere

Dott. DI STASI Antonella – Consigliere

Dott. ZUNICA Fabio – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nata in (OMISSIS);

avverso la sentenza del 09-10-2017 della Corte di appello di Palermo;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. SALZANO Francesco, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del Tribunale di Palermo del 14 dicembre 2015, (OMISSIS) veniva condannata alla pena di mesi 4 di reclusione ed Euro 8.000 di multa in ordine al reato di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 2005, articolo 112, comma 1, perche’, quale titolare dell’omonima impresa individuale, sita in (OMISSIS), poneva in commercio 847 accendini di fantasia, privi di meccanismo di sicurezza per bambini e dunque da considerarsi prodotto pericoloso, perche’ immesso sul mercato in violazione del divieto posto dal Decreto Ministeriale 10 agosto 2007, del Ministero dello Sviluppo Economico, fatto accertato il (OMISSIS).

Con sentenza del 9 ottobre 2017, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, rideterminava la pena inflitta all’imputata in mesi 4 di arresto ed Euro 8.000 di ammenda, confermando nel resto.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello siciliana, (OMISSIS), tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con cui lamenta la violazione del Decreto Legislativo 206 del 2005, articolo 112, comma 1, e articolo 192 c.p.p., nonche’ il vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, evidenziando che la Corte territoriale aveva omesso di approfondire la questione, sollevata dalla difesa, circa la capacita’ dei verbalizzanti di attestare sotto il profilo tecnico e probatorio la natura intrinsecamente pericolosa dei dispositivi privi del meccanismo “Child Resistant”, non essendo stata compiuta alcuna verifica al riguardo; la sentenza impugnata aveva ritenuto inoltre indebitamente integrato l’elemento soggettivo del reato, sebbene fosse stato dimostrato in via documentale che l’imputata si era approvvigionata degli accendini tramite i canali ordinari, per cui al piu’ il fatto, qualificabile come mera distribuzione del prodotto, andava derubricato in un illecito amministrativo ex Decreto Legislativo n. 54 del 2011.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ infondato.

1.1. Prima di soffermarsi sulla qualificazione giuridica della condotta, appare utile un breve e preliminare richiamo alla ricostruzione del fatto operata dalle due conformi sentenze di merito e invero non contestata dalla difesa.

Dunque, in data (OMISSIS), personale del Nucleo di Polizia Tributaria di Palermo effettuava un controllo all’interno dell’esercizio commerciale sito in (OMISSIS), di cui era titolare (OMISSIS), rinvenendo, esposti su uno scaffale collocato dietro il bancone principale, un elevato quantitativo (n. 847) di accendini di varie forme, privi del meccanismo di sicurezza per i bambini.

2. La difesa ha prodotto una serie di fatture da cui risulta che l’imputata aveva acquistato in tempi diversi una pluralita’ di accendini dalla ditta (OMISSIS) s.r.l., anche se non puo’ dirsi certa la coincidenza con quelli sequestrati dalla P.G..

Cio’ posto, stante la pericolosita’ della merce rinvenuta, i giudici di merito hanno ritenuto configurabile la fattispecie contestata (Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, articolo 112, cosiddetto “Codice del consumo”), che punisce con l’arresto da sei mesi a un anno e con l’ammenda da 10.000 a 50.000 Euro il produttore o il distributore che immette sul mercato prodotti pericolosi, in violazione dell’espresso divieto di cui all’articolo 107, comma 2, lettera e) del medesimo decreto.

2.1. Tale fattispecie e’ stata gia’ oggetto di scrutinio da parte della giurisprudenza di legittimita’ che, proprio con riferimento agli accendini, ha affermato il principio secondo cui, in tema di immissione sul mercato di prodotti pericolosi, la commercializzazione di accendini privi del dispositivo di sicurezza, noto come “Child resistant”, previsto dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 agosto 2007, in attuazione dei piu’ elevati standard di sicurezza previsti dalla Decisione della Commissione Europea 2006/502/CE, non integra automaticamente il reato di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 2005, articolo 112, essendo necessario che gli stessi siano costruiti in modo da ottenere, mediante diversi accorgimenti, la garanzia che un bambino in tenera eta’ (convenzionalmente fissata, a tal fine, sino ad un massimo di 51 mesi) non sia in grado di provocare l’accensione della fiamma, avendo la Corte altresi’ chiarito che tale circostanza deve formare oggetto di prova in giudizio secondo le ordinarie regole in tema di onere probatorio (cosi’ Sez. Fer., 40603 del 09/09/2014, Rv. 261477).

3. Orbene, la sentenza impugnata risulta coerente con tale premessa ermeneutica, peraltro richiamata sia dalla difesa che dalla Corte territoriale, avendo i giudici di secondo grado ribadito l’insufficienza, ai fini della sussistenza del reato, dell’assenza del dispositivo “Child resistant” sugli accendini in esame, rimarcando la decisiva circostanza che i predetti accendini sono stati immessi nel mercato, sia dal produttore che dal distributore, senza i necessari livelli di sicurezza, cioe’ senza idonei meccanismi di inibizione della produzione della fiamma.

3.1. A fronte di tale accertamento, non smentito dalle allegazioni difensive, deve ritenersi immune da censure il giudizio sulla configurabilita’ del reato contestato, in quanto sorretto da argomenti razionali e saldamente ancorati alle acquisizioni probatorie, oltre che coerenti con i dettami ermeneutici di questa Corte, non risultando dirimente la questione sollevata dalla difesa circa la fornitura della merce da altro soggetto, sia in ragione del fatto che non e’ stato provato che gli accendini sequestrati fossero proprio quelli acquistati dalla ditta (OMISSIS), sia e soprattutto in considerazione della natura (anche) colposa della contravvenzione oggetto di imputazione, configurabile anche a carico del distributore che non accerti, per negligenza, la pericolosita’ dei prodotti da lui immessi nel mercato.

4. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere quindi rigettato, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., di sostenere le spese del procedimento, dovendosi unicamente precisare che il reato per cui si procede, al momento della presente decisione, non era prescritto, tenuto conto delle sospensioni intervenute, pari a 263 giorni, che vanno ad aggiungersi al termine quinquennale di prescrizione massima.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.