Violenza sessuale da parte componente supplente della commissione di Trapani deputato all’accertamento del diritto di asilo politico (Corte di Cassazione, Sezione III Penale, Sentenza 12 febbraio 2018, n. 6741).

(Corte di Cassazione, Sezione III Penale, Sentenza 12 febbraio 2018, n. 6741)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NICOLA Vito – Presidente –

Dott. SOCCI Angelo Matteo – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. CERRONI Claudio – Consigliere –

Dott. MENGONI Enrico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

L.S., N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 3626/2016 CORTE APPELLO di PALERMO, del 07/04/2017;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/12/2017 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIOSI CHIARA;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MARINELLI Felicetta che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Udito, per la parte civile, l’Avv. Buscano Giuseppe di Trapani;

Uditi i difensori Avv. Buscano Donatella di Trapani e Avv. Lo Re Vincenzo di Palermo.

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 7 aprile 2017 la Corte d’appello di Palermo ha respinto l’appello proposto da L.S. avverso sentenza del 30 ottobre 2015 con cui il gip del Tribunale di Trapani lo aveva condannato alla pena di nove anni di reclusione per reati di concussione e di violenza sessuale commessi nei confronti di vari uomini extracomunitari, facendo valere l’imputato il suo ruolo di componente della commissione per il riconoscimento della protezione internazionale di Trapani e quindi di pubblico ufficiale per costringerli a compiere con lui atti se sugli.

2. Hanno presentato ricorso i difensori, sulla base di cinque motivi.

2.1. Il primo motivo denuncia mancanza, illogicità e contraddittorietà di motivazione, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).

Si lamenta che la valutazione del giudice d’appello sia stata “sommaria”, e pertanto riflessa su una insufficiente motivazione.

Vengono pertanto ripercorsi i vari episodi contestati, asserendo in sintesi che, oltre all’assenza talora di precisione nella collocazione temporale e nella identificazione del luogo, ne emergerebbe la libera volontà delle pretese vittime di compiere gli atti sessuali con l’imputato.

2.2 Il secondo motivo, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) e c), denuncia mancanza, illogicità e contraddittorietà motivazionale e travisamento della prova, in relazione a l condotta che sarebbe stata posta in essere nei confronti di una delle asserite vittime, B.H.A.: vi sarebbe discrasia tra l’imputazione e le dichiarazioni della teste oculare che avrebbe assistito al fatto, cioè l’interprete C.A., la quale descriverebbe in modo diverso la condotta dell’imputato; non sussisterebbe quindi alcuna prova di minaccia, onde sarebbe infondata in questo caso la contestazione del reato di cui all’art. 317 c.p..

2.3 Il terzo motivo, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), denuncia violazione daegli artt. 317 e 319 quater c.p..

Si adduce che l’imputato era soltanto un componente supplente della commissione di Trapani deputata all’accertamento del diritto di asilo, per cui non avrebbe avuto reali poteri di condizionamento nei confronti delle pretese vittime.

Peraltro, una volta novellato dalla L. n. 190 del 2012, l’art. 317 c.p. delinea il reato di concussione non più come un reato di mera posizione: e nel caso in esame non vi sarebbe concussione, non essendosi verificato alcun abuso costrittivo, mediante violenza o minaccia, effettuato dal pubblico ufficiale e da cui derivi una grave limitazione della libertà di autodeterminazione del destinatario che senza ricevere alcun vantaggio si trovi nell’alternativa di subire il male prospettabile o di evitarlo con la d’azione/promessa di utilità.

L’imputato non avrebbe posto in essere alcuna minaccia; e la configurazione degli eventi, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, sarebbe semmai riconducibile alla più blanda fattispecie della induzione indebita, introdotta dalla stessa novella tramite l’inserimento dell’art. 319 quater c.p..

2.4 Il quarto motivo, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), denuncia violazione dell’art. 609 bis c.p., adducendo che dal compendio probatorio risulterebbe che talora l’iniziativa degli atti sessuali sarebbe venuta proprio dalla pretesa vittima, e che in altri casi – in particolare in quello in cui la vittima sarebbe stata O.J.K. – l’asserita persona offesa avrebbe manifestato la volontà di compiere atti sessuali subordinandola all’ottenimento della protezione richiesta.

Si sarebbero quindi realizzate situazioni ambigue, per cui non sarebbe corretto l’automatismo ricostruttivo del giudice d’appello, né potrebbe presumersi l’abuso sessuale per la mera posizione di autorità dell’imputato.

2.5 Il quinto motivo denuncia, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), difetto e illogicità della motivazione in ordine alla quantificazione della pena per quanto concerne gli aumenti per continuazione e in ordine altresì alla mancata concessione delle attenuanti generiche.

2.6 Alla pubblica udienza si sono costituite anche tre parti civili, ovvero l’associazione ASGI, nonchè M.E. e A.A.H., concludendo tutte nel senso che il ricorso sia disatteso.

Motivi della decisione

3. Il primo motivo, come già accennato nella sintesi sopra tracciata, prendendo le mosse da una asserita esistenza di vizio motivazionale (già di per sè correlato, peraltro, ad una pretesa valutazione sommaria dei fatti) viene in effetti a concretizzarsi nell’esame di vari elementi probatori relativi ai multipli episodi contestati all’imputato, sulla premessa che “è agevole a apprezzare l’insufficiente corredo motivazionale” della sentenza impugnata nonchè la “illogicità delle conclusioni tratte a fronte di dati probatori muniti di significato obiettivamente contrastante con la conclusione cui è pervenuto il Giudicante”.

Sono così l’uno dopo l’altro considerati, soprattutto attraverso la trascrizione di stralci – anche assai estesi – di intercettazioni delle conversazioni tra l’imputato e le asserite persone offese, gli episodi relativi ad A.Q.I. (ricorso, pagine 2-4), E.M. (pagine 4-11), O.J.K. (pigine 11-21), N.A.A. (pagine 22-24), J.O. (pagine 24-38).

Una simile conformazione del motivo dimostra che questo, inammissibilmente, anzichè individuare vizi motivazionali, dopo l’asserto generico che la motivazione sarebbe insufficiente, in cui in sostanza si arresta la denuncia del vizio, si dedica ad offrire una valutazione alternativa degli elementi probatori, e in particolare del significato delle conversazioni intercettate che si sono svolte tra l’imputato e le varie persone che, secondo la contestazione, ne sono state le vittime.

Il che rende il motivo inammissibile, assorbendone ogni altro profilo.

3.1 secondo motivo si riferisce, sotto il profilo del vizio motivazionale e del travisamento di prova, all’episodio contestato relativo a B.H.A., l’unico in cui vi è una testimone oculare, la interprete C.A.: sulla asserita discrasia delle dichiarazioni di quest’ultima rispetto alla ricostruzione offerta dalla persona offesa dell’episodio stesso si fonda la doglianza.

Deve precisarsi che l’episodio viene contestato all’imputato:

a) sub C – in riferimento all’art. 81 cpv. c.p., art. 61 c.p., n. 5 e art. 317 c.p. “perchè, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso” descritto nei casi precedenti, “in qualità di membro della commissione territoriale di Trapani per il riconoscimento della protezione internazionale e quindi di pubblico ufficiale, abusando dalla sua qualità e dei suoi poteri, nello specifico di componente della Commissione territoriale procedente al colloquio con B.H.A. richiedente asilo politico, internato presso il (OMISSIS)…, in sede di colloquio, senza proferire parola, forte della sua posizione dominante lo costringeva a soggiacere alle violenze sessuali descritte al capo che segue, dalle quali… traeva utilità sessuale”; fatto avvenuto in (OMISSIS);

b) sub D – in riferimento all’art. 81 cpv. c.p., art. 61 c.p., nn. 9 e 5, art. 609 bis c.p. e art. 609 ter c.p., n. 4 “perchè, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in qualità di membro della commissione territoriale di Trapani par il riconoscimento della protezione internazionale addetto a tenere il colloquio con B.H.A., richiedente asilo politico e sottoposto a limitazione della libertà personale perchè internato presso il (OMISSIS), con minaccia intrinseca di non fargli ottenere qualsivoglia forma di permesso di soggiorno e/o riconoscimento del diritto di asilo politico ove non si fosse sottomesso alle sue voglie e con violenze dirette ed inevitabili dalla persona offesa (anche in ragione della minaccia prima richiamata) consistite prima nell’alzarsi e dirigersi di punto in bianco verso B.H.A. accarezzandogli la fronte ed infilandogli un dito in bocca (alla presenza di una interprete) ed ancora infilandogli la mano sotto la maglietta ed accarezzandogli il petto e la pancia fino a portare la mano verso i genitali per toccarglieli, poi una volta iniziato il colloquio – nel mentre lo interrogava – nel carezzarlo e tirargli la mano verso i propri genitali nel ripetere di lì a poco la medesima sequenza di abusi sessuali …, infine, fatta uscire la traduttrice con un pretesto, nell’afferrare la mano di B.H.A. e trarla in direzione dei propri genitali, nel mentre lo guardava fisso negli occhi pronunziando frasi non comprese dalla vittima, costringeva B.H.A. a subire sopradescritti atti sessuali (il particolare ai turbamenti e introduzione del dito in bocca)”; fatto avvenuto in (OMISSIS) – (si nota per completezza che l’imputato è stato condannato escludendo per tutti i delitti l’aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 5 e per i delitti di violenza sessuale l’aggravante di cui all’art. 609 ter c.p., n. 4).

Risulta evidente dalla stessa descrizione dei contestati fatti presente nelle imputazioni che l’interprete non è stata presente durante tutta l’evoluzione della condotta come contestata all’imputato, per cui di per sè il non avere narrato tutto quanto è stato invece raccontato dalla persona offesa non comporta un travisamento di prova.

E la corte territoriale (nelle pagine 18 ss. della motivazione) richiama infatti la testimonianza della persona offesa, che è del tutto conforme alla imputazione per quanto concerne la condotta materiale dell’imputato; d’altronde, se è vero che la interprete come teste non ha confermato integralmente neppure quanto sarebbe avvenuto finchè ella era ancora presente, è altrettanto vero che la stessa ha dichiarato che a suo avviso la situazione era talmente imbarazzante che ne distoglieva lo sguardo.

Il motivo, in conclusione, per queste ragioni risulta infondato.

3.1.1 Il terzo motivo pone in discussione la qualificazione delle condotte contestate all’imputato come reati ex art. 317 c.p., prospettando, in sostanza, che le persone con cui l’imputato, nei fatti contestati, ha compiuto atti sessuali non siano stati soggetti che non ricavavano da ciò alcun vantaggio, essendo semmai configurabile il reato di induzione indebita ex art. 319 quater c.p., in quanto le “ritenute persone offese” sarebbero state “ben disposte ad accettare gli approcci sessuali o, addirittura, a provocarli per conseguire la forma di protezione internazionale richiesta o altre utilità, pur con la consapevolezza che le stesse non fossero dovute”.

E nonostante lo specifico “richiamo sul punto effettuato nell’atto di gravame”, la corte territoriale si sarebbe “esonerata dall’effettuare lo scrutinio richiesto, ritenendo di circoscrivere il proprio ruolo interpretativo al mero richiamo dei principi di diritto elaborati sul piano qualificatorio del delitto di cui all’art. 317 c.p. a seguito della L. n. 190 del 2012, senza darsi il peso di verificare, dettagliatamente, la ricorrenza degli elementi costitutivi della fattispecie nella particolare vicenda esaminata” (così il ricorso a pagina 43).

Non può allora non ricordarsi che, a seguito di S.U. 24 ottobre 2013-14 marzo 2014 n. 12228, Maldera e altri, la giurisprudenza di questa Suprema Corte ha evidenziato, in modo netto e chiaro, i confini tra la fattispecie dell’art. 317 e quella dell’art. 319 quater c.p. insorti dopo la novella del 2012, affermando che il delitto di concussione si caratterizza, sul piano oggettivo, in un abuso costrittivo del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio, attuato mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno contra jus da cui deriva una grave limitazione della libertà di determinazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per sè, viene posto di fronte all’alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di una utilità indebita; e che la concussione si distingue dal delitto di induzione indebita ex art. 319 quater c.p. in quanto la condotta che integra quest’ultima fattispecie consiste in persuasione, suggestione, inganno, pressione morale con più tenue valore condizionante della libertà di autodeterminazione del destinatario il quale, disponendo di maggiormente ampi margini decisionali, giunge a prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta perchè motivato dalla prospettiva di conseguire un vantaggio personale, il che giustifica logicamente la previsione, nel comma 2 dell’articolo, di una sanzione anche per il destinatario della condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio (in tal senso, oltre al già richiamato intervento nomofilattico delle Sezioni Unite, tra gli arresti massimati si sono espresse Cass. sez. 6, 15 luglio 2014 n. 47014, Cass. sez. 6, 14 maggio 2015 n. 32594 e Cass. sez. 6, 2 marzo 2016 n. 9429).

Deve darsi atto, a questo punto, della modalità con cui era stata configurata la contestazione del reato di concussione per tutti gli episodi sub A): “perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in qualità di membro della commissione territoriale di Trapani per il riconoscimento della protezione internazionale e quindi di pubblico ufficiale, abusando della sua qualità e dei suoi poteri e segnatamente rappresentando ripetutamente alle vittime – già consapevoli della dipendenza delle loro sorti dalla adesione o meno alle pretese del L. – il proprio ruolo determinante all’interno della commissione e facendo leva su di esso, lasciando intendere nonché minacciando implicitamente di avvalersi di esso al fine di negare o comunque ostacolare il riconoscimento ai richiedenti dello “status” di rifugiato o altra forma di tutela internazionale, nonché prospettando più volte il proprio ruolo di dominio e monopolio di fatto all’interno dei centri di accoglienza dislocati sul territorio e le proprie conoscenze nella comunità trapanese, costringeva numerosi cittadini stranieri a dargli indebitamente utilità consistite in prestazioni di tipo sessuale – e, in un’occasione, compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere la vittima a dargli indebitamente utilità, consistite in prestazioni sessuali”.

Ed è il caso di ricordare pure la già trascritta contestazione del capo C relativa allo stesso reato di cui all’art. 317 c.p. in riferimento alla condotta tenuta dall’imputato nei confronti di B.H.A.: “perchè, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso” descritto nei casi precedenti, “in qualità di membro della commissione territoriale di Trapani per il riconoscimento della protezione internazionale e quindi di pubblico ufficiale, abusando della sua qualità e dei suoi poteri, nello specifico di componente della Commissione territoriale procedente al colloquio con B.H.A. richiedente asilo politico, internato presso il (OMISSIS)…in sede di colloquio, senza proferire parola, forte della sua posizione dominante lo costringeva a soggiacere alle violenze sessuali descritte al capo che segue, dalle traeva utilità sessuale”.

3.1.2 E’ evidente allora, data la descrizione dei fatti contestati, che la scelta da parte del Pubblico Ministero del reato di concussione implica in conformità all’art. 317 c.p. l’accertamento di un effettivo diritto da parte delle persone straniere con cui viene contestato all’imputato di avere compiuto atti sessuali di ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato o di altra forma sussidiarie di tutela internazionale, come esposto appunto nella imputazione; id est, una volta accertato il comportamento dell’imputato, si sarebbe dovuto accertare se il destinatario di questo era stato realmente compresso nella sua libertà di autodeterminazione, nel senso, come evidenziato dalla giurisprudenza sopra richiamata, di avere soltanto subito un pregiudizio derivante dalla volontà dell’imputato oppure se si fosse verificata una compressione di minor calibro, in considerazione dell’interesse e della volontà del destinatario di ottenere un personale vantaggio indebito.

Il giudice di prime cure si è naturalmente reso conto del bivio tra il reato di cui all’art. 317 e il reato di cui all’art. 319 quater c.p., ma ha effettuato la sua scelta esternandola con una motivazione assertiva e comunque superficiale, senza illustrare di avere effettuato alcun reale accertamento: vista la “posizione dominante” dell’imputato – “alimentata dal disinteresse di chi poteva porvi rimedio” – della quale le parti offese “erano ben consapevoli” (richiama a conferma di ciò le dichiarazioni di una delle pretese vittime, A.I., secondo il quale amici e agenti di polizia l’avrebbero esortato a non denunciarlo per la sua forte influenza: il giudice di prime cure incorre in un errore materiale giacchè in effetti si riferisce a I.A.Q.), “di fronte a tale situazione, nonchè alla consapevolezza di essere totalmente nelle mani del L. (come si evince dalla conversazione del 13/05/2014 intercorsa da quest’ultimo e K.J., pag. 15…), non può revocarsi in dubbio che anche una minaccia velata o allusiva, in tale contesto, sia stata sufficiente a determinare nelle persone offese un grado di coartazione tale da limitare gravemente la volontà di quest’ultimi, che, lungi dal ricercare un vantaggio indebito, acconsentivano alle richieste sessuali dell’odierno imputato onde evitare un male ingiusto, ossia il diniego di qualsivoglia permesso umanitario.

Ricorre quindi nel caso concreto la fattispecie concussiva, e ciò è ancor più vero se si considerano… i beni giuridici in gioco: con la prestazione indebita i richiedenti asilo sacrificavano un bene personale ed intimo di rilevante valore, quale è la libertà sessuale, al fine di preservare l’interesse per eccellenza, ossia il bene vita, minacciato dall’eventualità di un ritorno negli Stati di provenienza in conseguenza del denegato permesso umanitario” (motivazione della sentenza di primo grado, pagina 112).

Ora, a prescindere – essendo il presente un grado di legittimità – dal fatto che gli elementi indicati come origine della consapevolezza da parte di tutti i destinatari delle condotte dell’imputato di un’assoluta posizione di dominio sono stati valorizzati in un modo che potrebbe essere criticabile in sede di merito (viste la non identificazione delle persone che avrebbero informato A.Q. e l’utilizzazione di un’unica telefonata con O.), quel che qui rileva è l’asserto che tutti i destinatari della condotta dell’imputato avevano assoluta necessità di ottenere il permesso umanitario pena il rischio del “bene vita”: il giudice di prime cure non indica però in alcun modo sulla base di quali elementi concreti e specifici sia giunto a questo risultato di attribuzione del massimo rischio a tutti i destinatari se non avessero acconsentito a quanto loro chiedeva l’imputato.

Il giudice d’appello, nella prima pagina della sua motivazione, dà atto, in modo assolutamente sintetico, dei contenuti dei motivi del gravame, tra cui menziona la richiesta di “derubricazione delle fattispecie di cui all’art. 317 c.p. in quella di cui all’art. 319 quater c.p.”.

E questo motivo (a pagina 22 s. della motivazione) viene affrontato richiamando la giurisprudenza di legittimità ma senza poi rapportarla tramite un vaglio concreto ad alcuno degli episodi contestati. In altre parole, la corte territoriale ha dato atto dell’orientamento giurisprudenziale che distingue l’art. 317 dall’art. 319 quater c.p. senza peraltro provvedere ad applicarlo tramite il conseguente necessario accertamento fattuale che, come già si è più sopra rilevato, in un caso come quello in esame deve avere ad oggetto la situazione dei singoli destinatari per valutare se effettivamente ciascuno di questi era una persona fuggita dalla propria nazione d’origine per tutela del “bene vita” (e non, quindi, un soggetto entrato in Italia in modo ingiustificatamente illegale, per esempio per mere ragioni economiche), come si è espresso il giudice di prime cure, anch’egli, come si è visto, astenutosi da tale accertamento e limitatosi ad una debole argomentazione attinente a un altro e distinto elemento, ovvero la conoscenza, da parte dei destinatari delle sue condotte, di un ruolo “dominante” nella zona trapanese dell’imputato.

Il motivo, pertanto, merita accoglimento, dovendosi annullare la sentenza in riferimento ai capi d’imputazione A) e C), in rapporto ai quali si deve disporre il rinvio affinché il giudice di merito operi l’accertamento suddetto per ognuno degli episodi contestati.

3.1.3 Il fatto che non sia stato adeguatamente accertato se gli episodi contestati siano riconducibili all’art. 317 c.p. – ovvero, manifestazione di un’assoluta compressione della libertà di autodeterminazione del destinatario della condotta dell’imputato – oppure alla fattispecie di cui all’art. 319 quater c.p. incide però ineludibilmente anche sulla contestazione dei reati sessuali.

L’inserimento nel fatto di un conforme elemento volitivo – pur se non di intensità volitiva pari a quella del soggetto inducente – da parte del soggetto indotto ex art. 319 quater c.p. non è infatti compatibile con i reati suddetti, come già è stato riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte (Cass. sez. 3, 17 maggio 2016, n. 33049: “Non è configurabile il concorso del reato di violenza sessuale commesso mediante costrizione della vittima, previsto dall’art. 609 bis c.p., comma 1, con quello di induzione indebita, previsto dall’art. 319 quater c.p., essendo logicamente incompatibile la condotta di “costrizione”, di cui alla prima fattispecie, con quella di “induzione”, prevista nella seconda”).

L’art. 319 quater c.p., invero, è stato il frutto di un inserimento chiarificatore, in quanto quel che di illecito esisteva in un rapporto, diverso dalla corruzione, tra agente pubblico e soggetto privato, prima della riforma del 2012, veniva, per così dire, coagulato nel logicamente superiore grado di illiceità della condotta dell’agente pubblico tramite il reato di concussione, viene ora colto nella sua duplice origine mediante la fattispecie di cui all’art. 319 quater, così da sanzionare anche la controparte del pactum sceleris tramite il comma 2 dell’articolo, ovviamente con una severità inferiore rispetto a quella con cui viene dal comma 1 sanzionato il principale artefice del patto.

E’ infatti indiscutibile che un accordo può essere raggiunto anche tra soggetti che si trovano in posizioni differenti quanto al potere di determinarne il contenuto (si pensi, nel settore civile, ai noti e frequenti contratti ex artt. 1341 e 1342 c.c.), in quanto, pur in tale difformità di posizioni, essi possono essere titolari di interessi che comunque trovano realizzazione nella stipulazione e nella esecuzione dell’accordo. Ciò non cambia quando si tratta d un accordo illecito: quel che rileva è la sussistenza di un obiettivo comune, che proprio l’accordo incarna.

Se, allora, l’atto sessuale è il frutto di un accordo comune, anche se raggiunto con una intensità di volizione diversa dalle parti dell’accordo, non è ragionevole ritenere che possa al contempo sussistere una compressione della libertà sessuale che giunge al livello di offensività proprio della integrazione del reato di violenza sessuale, come contestato qui all’imputato.

La sentenza, pertanto, deve essere annullata pure in ordine alla sussistenza dei reati sessuali, dovendo il giudice del rinvio, alla luce di quanto osservato e chiarito in questa sede, procedere all’accertamento concreto delle caratteristiche di ogni episodio, poichè occorre accertare la qualificazione ex art. 317 – e in tal caso potrà essere configurabile anche la fattispecie del reato sessuale – oppure ex art. 319 quater c.p..

Ciò assorbe, logicamente, i due ultimi motivi del ricorso.

4. In conclusione, la sentenza deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Palermo.

In caso di diffusione del presente provvedimento occorre omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto disposto dalla legge.

P.Q.M. 

Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Palermo. 

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto disposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2018