Minorenni e infrazioni al codice della strada: le contestazioni si fanno ai genitori (Corte di Cassazione, sezione I civile, sentenza 26.03.2002, n.4286).

In caso di infrazioni al codice della strada commessi da minorenni, la contestazione deve essere immediatamente effettuata ai genitori o a chi era tenuto alla loro sorveglianza e non direttamente allo stesso minore.

Lo ha stabilito la prima sezione Civile della Corte di Cassazione (Sentenza n. 4286 del 26/03/2002).

I Giudici della Corte hanno evidenziato che ancorché riguardo alla violazione commessa dal minore debba essere redatto immediatamente verbale sui fatti accertati, la contestazione della violazione deve avvenire nei confronti dei soggetti tenuti alla sorveglianza del minore, con la redazione di apposito verbale di contestazione nei loro confronti, nel quale deve essere enunciato il rapporto intercorrente con il minore che ne imponeva la sorveglianza al momento del fatto e la specifica attribuzione ad essi della responsabilità per l’illecito amministrativo.

Nella parte motiva la Corte evidenzia che se da un lato l?art. 201 del codice della strada prevede la contestazione immediata della violazione al trasgressore (in caso di impossibilità, la contestazione deve essere effettuata mediante notifica entro i 150 giorni), dall’altro l’art. 2 della l. 689/1981, applicabile anche in tema di violazioni al codice della strada ex art. 194 di detto codice, stabilisce l’impossibilità di assoggettamento alla sanzione amministrativa ai minorenni.

 Su queste premesse responsabile della violazione dovrà essere ritenuto ?chi era tenuto alla sorveglianza dell?incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto?. Questi, infatti, risponderà a titolo personale e diretto per la trasgressione della norma violata.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. SEZIONE I CIVILE
SENTENZA n.4286 del 26/3/2002

-omissis-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso si premette che l’opposizione è stata accolta per irregolarità delle modalità di accertamento dell?infrazione e si adducono, anche se non fondamentalmente distinti, due motivi di censura.
Con il primo motivo si deduce che la contestazione era stata esattamente effettuata al conducente del veicolo, ancorché minore degli anni diciotto, che aveva dichiarato anche di esserne proprietario e successivamente a un genitore, mediante la notifica del verbale redatto nei confronti del minore.
Erroneamente, pertanto, la sentenza avrebbe ritenuto illegittima la contestazione dell?infrazione.
Con il secondo motivo si deduce che erroneamente il Pretore avrebbe liquidato spese per competenza e onorari professionali in favore delle parti vittoriose, avendo esse proposto l?opposizione senza l’assistenza di un difensore.
Il ricorso è infondato quanto al primo motivo, con cui si deduce la regolarità del procedimento irrogativo della sanzione per essere stato il verbale di contestazione della violazione, redatto nei confronti del minore, notificato anche ad un genitore esercente la potestà genitoriale, così assolvendosi agli obblighi di contestazione nei confronti dei soggetti tenuti alla sorveglianza.
L’art. 2 della legge n. 689 del 1981, applicabile anche in tema di violazioni al codice della strada ex art. 194 di detto codice, dispone, infatti, che non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto gli anni diciotto.
In tale caso della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell?incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.
L’art. 14 dispone che la violazione deve essere contestata immediatamente al trasgressore ove possibile, mente se non avvenuta la contestazione immediata gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati entro novanta giorni, che in materia di infrazione al codice della strada diventano centocinquanta a norma dell?art. 201 di tale codice.
Tale normativa comporta che, nel caso in cui la violazione amministrativa sia avvenuta ad opera di un minore degli anni diciotto, questi non può essere assoggettato a sanzione amministrativa, mentre debbono esserlo i soggetti tenuti alla sorveglianza su di lui, i quali rispondono a titolo personale e diretto per la trasgressione della norma violata, avendo omesso la sorveglianza alla quale erano tenuti.
Pertanto, ancorché riguardo alla violazione commessa dal minore debba essere redatto immediatamente verbale sui fatti accertati, la contestazione della violazione deve avvenire nei confronti dei soggetti tenuti alla sorveglianza del minore, con la redazione di apposito verbale di contestazione nei loro confronti, nel quale deve essere enunciato il rapporto intercorrente con il minore che ne imponeva la sorveglianza al momento del fatto e la specifica attribuzione ad essi della responsabilità per l?illecito amministrativo.
Il Pretore, con giudizio di merito insindacabile in questa sede, ha sostanzialmente escluso che tale verbale sia stato redatto, ne la parte ricorrente indica specificatamente l?esistenza in atti di un verbale di contestazione non esaminato nei confronti degli obbligati ex art. 2 della legge n. 689 del 1981.
Ne deriva la infondatezza del ricorso per la parte in esame, non potendosi ritenere idoneo atto di contestazione nei confronti dei soggetti su detti, ove non accompagnata da elementi specifici di contestazione nei loro confronti, la semplice notificazione anche ad essi della copia di un verbale di contestazione del fatto al minore.
Il ricorso va invece accolto con riferimento alla condanna dell?Amministrazione al pagamento delle spese causa, liquidate nella misura di £ 100.000 per competenze e 200.000 per onorari, non dovuti in quanto gli opponenti si erano difesi di persona, senza avere la qualifica di avvocati o procuratori.
In tale caso potevano essere liquidate solo le spese vive, ma sulla mancata liquidazione di esse si è formato il giudicato.
La sentenza va pertanto cassata sul punto e provvedendosi al riguardo ex art. 384, comma 2, c.p.c., gli onorari e le competenze attribuite vanno dichiarate non dovute.
Si ravvisano giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta il primo motivo del ricorso.
Accoglie il secondo.
Cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e decidendo nel merito dichiara non dovuti i diritti e gli onorari del giudizio di opposizione.
Compensa le spese del giudizio di cassazione.
Roma, 30 novembre 2001.
Depositata in Cancelleria il 26 marzo 2002.