Polizia di Stato, sì al ricongiungimento ai figli minori di tre anni (T.A.R. della Lombardia – Milano, Sezione III, Sentenza 20 febbraio 2020, n. 335).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

con l’intervento dei magistrati:

Dott. Ugo Di Benedetto, Presidente

Dott. Stefano Celeste Cozzi, Consigliere, Estensore

Dott. Valentina Santina Mameli, Primo Referendario

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 666 del 2019, proposto da:

– OMISSIS -, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Buscaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria, ex lege, in Milano, Via Freguglia, n. 1;

per l’annullamento

della nota prot. n. 26218 del 14 marzo 2019 del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le Risorse Umane, Servizio Sovrintendenti Assistenti ed Agenti, Divisione II, Sezione Assegnazioni Temporanee, recante il diniego dell’istanza formulata dal ricorrente ai sensi dell’art. 42-bis del d.lgs. n. 151 del 2001 ai fini della sua assegnazione temporanea alla Questura di Agrigento o presso i Commissariati distaccati di Porto Empedocle, Canicattì, Palma di Montechiaro ovvero alla Sezione Polizia Stradale di Agrigento, ed occorrendo, della nota, prot. n. 333-D/73515 del 18 febbraio 2019 recante il preavviso del diniego come sopra disposto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2020 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente è un agente scelto della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Milano il quale – essendo padre di tre figli di cui due, al momento di proposizione della domanda di cui infra si dirà, minori di tre anni in quanto nati in data 15 febbraio 2016 e 27 gennaio 2018, conviventi con la madre presso l’abitazione familiare sita in Favara (AG) – in data 2 novembre 2018, ha formulato istanza all’Amministrazione intimata al fine di ottenere l’assegnazione temporanea presso la Questura di Agrigento o presso i Commissariati distaccati di Porto Empedocle, Canicattì, Palma di Montechiaro, ovvero alla Sezione Polizia Stradale di Agrigento, ai sensi dell’art. 42-bis del d.lgs. n. 151 del 2001.

L’Amministrazione, con provvedimento in data 11 giugno 2018, ha respinto l’istanza.

Contro questo provvedimento è principalmente diretto il ricorso in esame.

Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il Ministero dell’Interno.

La Sezione, con ordinanza n. 448 del 18 aprile 2019, ha accolto l’istanza cautelare.

In prossimità dell’udienza di discussione del merito, le parti hanno depositato memorie, insistendo nelle loro conclusioni.

Tenutasi la pubblica udienza in data 14 gennaio 2020, la causa è stata trattenuta in decisione.

Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato essendo meritevole di accoglimento il terzo motivo – avente carattere assorbente in quanto prospettante l’illegittimità più radicale (cfr. Consiglio di Stato, ad. plen., 27 aprile 2015, n. 5) – con il quale il ricorrente deduce la violazione dell’art. 42-bis del d.lgs. n. 151 del 2001, non avendo a suo dire il provvedimento impugnato dato conto di quelle eccezionali circostanze che sole osterebbero all’accoglimento di una istanza formulata ai sensi della suddetta norma.

Preliminarmente occorre richiamare la giurisprudenza della Sezione che, anche dopo l’opinione contraria manifestata dal giudice d’appello (Consiglio di Stato, sez. III, 21 marzo 2019, n. 1896; id. 26 agosto 2018, n. 5068), ha ritenuto di dover confermare la sua adesione all’orientamento maggioritario, secondo il quale l’art. 42-bis del d.lgs. n. 151 del 2001 si applica anche nei confronti del personale militare e delle Forze di Polizia (cfr. T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 19 dicembre 2018, n. 2018).

Ciò premesso, si deve osservare che – a seguito della modifica introdotta dall’art. 14, comma 7, della legge n. 124 del 2015 – l’art. 42-bis del d.lgs. n. 151 del 2001 limita di molto le ipotesi di rigetto delle domande di trasferimento formulate da dipendenti pubblici che intendano ricongiungersi ai figli minori di tre anni, prevedendo che tale rigetto può essere disposto solo al ricorrere di <<casi o esigenze eccezionali>>.

La giurisprudenza ha dal canto suo chiarito che – proprio in ragione della rigidità della norma nonché in considerazione del fatto che essa è rivolta a dare protezione a valori di rilievo costituzionale – il diniego non può fondarsi su considerazioni generiche riguardanti l’assetto organizzativo complessivo della struttura di appartenenza del dipendente, né su considerazioni relative alle difficoltà organizzative che si determinerebbero a seguito del trasferimento, atteso che difficoltà di questo genere si riscontrano inevitabilmente in caso di movimentazione del personale.

E’ pertanto necessario, al fine di opporre un legittimo rigetto all’istanza di trasferimento formulata ai sensi dell’art. 42-bis del d.lgs. n. 151 del 2001, che l’amministrazione prenda in specifica considerazione la posizione del richiedente e ne accerti la sua indispensabilità e/o insostituibilità nell’ambito della struttura organizzativa di appartenenza, di modo che il suo trasferimento cagioni a quest’ultima un irrimediabile pregiudizio (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, ord. 26 febbraio 2016, n. 685; id., sez. IV, 14 maggio 2015, n. 2426; T.A.R. Lombardia Milano, Sez. III, 25 maggio 2017, n. 1181).

Ritiene il Collegio che, nel caso di specie, l’Amministrazione non abbia dato corretta applicazione alla norma di cui si discute.

Il provvedimento impugnato rileva che il ricorrente è addetto alla seconda sezione dell’ufficio del personale della Questura di Milano, ufficio che assolve a diversi compiti non solo amministrativi, quali: il presidio quotidiano dei corpi di guardia di varie articolazioni della stessa Questura e delle camere di sicurezza; accompagnamento dei cittadini stranieri e dei minori nelle strutture di protezione; espletamento di servizi di pattuglie appiedate per il controllo delle zone centrali della città e collaborazione nella vigilanza dei numerosi obiettivi sensibili sopperendo, con l’aggregazione del proprio personale, anche alle contingenti esigenze di altri uffici della Questura, nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio e della vigilanza degli obiettivi sensibili.

Nello stesso provvedimento si sottolineano poi le esigenze di prevenzione di eventi terroristici che potrebbero colpire la Città di Milano, nonché la presenza nella stessa Città di due squadre calcistiche poste ai vertici del calcio professionistico nazionale ed internazionale, con la conseguenza che massimamente avvertite sono le esigenze di garanzia dell’ordine pubblico in concomitanza con gli eventi sportivi che vedono coinvolte tali squadre

Per queste ragioni, secondo l’Amministrazione, la Questura di Milano – la quale soffre peraltro di una non trascurabile scopertura di organico – non potrebbe tollerare la perdita di una unità.

Il Collegio deve però osservare – nonostante l’indubbia serietà e pregnanza di queste argomentazioni – che il provvedimento impugnato, pur specificando l’Ufficio nel quale è inserito il ricorrente e le funzioni cui sono attribuite a questo Ufficio, non si sofferma sulle specifiche mansioni svolte dal ricorrente il quale afferma nel ricorso, senza che l’Amministrazione abbia specificamente smentito il punto, di prestare servizio come operatore addetto al corpo di guardia della Caserma Garibaldi.

Non è dunque stato ancora chiarito in che modo il trasferimento dello stesso ricorrente possa compromettere l’esercizio di tale specifica funzione o delle funzioni inerenti la tutela dell’ordine pubblico e della prevenzione degli eventi terroristici richiamate nel provvedimento impugnato; né più in generale sono stati messi in luce elementi che dimostrino l’indispensabilità e/o insostituibilità del ricorrente nell’ambito della struttura organizzativa di appartenenza ed il conseguente irreparabile pregiudizio che quest’ultima subirebbe in caso di perdita di una unità.

Va pertanto ribadito che il provvedimento impugnato non ha dato conto della sussistenza di casi o esigenze eccezionali che ostano alla movimentazione del ricorrente, violando in tal modo la disposizione contenuta nell’art. 42-bis del d.lgs. n. 151 del 2001.

Per tutte queste ragioni il ricorso deve essere accolto.

Le spese seguono la soccombenza

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.

Condanna l’Amministrazione resistente al rimborso delle spese di giudizio che vengono liquidate in euro 2.000,00 (duemila), oltre accessori di legge se dovuti, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario, fermo già quanto liquidato in fase cautelare.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2020.

SENTENZA – è copia conforme all’originale -.