REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TARDIO Angela – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. APRILE Stefano – Rel. Consigliere –
Dott. MINCHELLA Antonio – Consigliere –
Dott. CAIRO Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MAZZOLENI ALESSANDRO MATTIA nato a TORINO il 06/08/1986;
avverso l’ordinanza del 17/09/2019 del TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di TORINO;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Stefano APRILE;
lette le conclusioni del PG, Dott. Stefano TOCCI, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Torino ha rigettato la richiesta avanzata nell’interesse di Alessandro Mattia MAZZOLENI volta ad ottenere l’affidamento in prova al servizio sociale, concedendo invece la detenzione domiciliare in relazione a due condanne per maltrattamenti e lesioni in danno della nonna convivente, per fatti commessi dal 2012 al 2016.
2. Ricorre Alessandro Mattia MAZZOLENI, a mezzo del difensore avv. Enzo Pellegrin, che chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata, denunciando il vizio della motivazione con riguardo al travisamento della relazione dell’Ufficio esecuzione penale esterna del 5 settembre 2019 e della relazione di visita medico-legale della Asl in data 4 luglio 2019.
In particolare, si contesta la premessa da cui è partito il Tribunale di sorveglianza per affermare la sostanziale non affidabilità del condannato, che sarebbe costituita dal non avere instaurato rapporti significativi con l’Ufficio esecuzione penale esterna, poiché dagli atti risulta invece che il condannato non si è recato presso quell’ufficio poiché lo stesso è inaccessibile alle persone affette da disabilità, essendo il medesimo costretto a muoversi su una sedia a rotelle.
D’altra parte, la relazione dell’Ufficio esecuzione penale esterna dà atto dell’avvio del trattamento, così risultando negata la contraria affermazione fatta dal Tribunale di sorveglianza.
Risulta, del resto, contraddittorio il provvedimento impugnato che fa leva sulla necessità di limitare i movimenti del condannato il quale, però, a causa della grave disabilità che lo affligge non è in grado di muoversi autonomamente.
È inoltre illogica l’affermazione secondo la quale sarebbe necessario verificare il comportamento del condannato mediante la detenzione domiciliare allo scopo di comprendere se la positiva manifestata volontà di seguire il trattamento sia solo strumentale, in quanto lo stesso presenta condizioni di salute incompatibili con la detenzione in carcere, sicché non risulta alcun atteggiamento strumentale poiché egli non rischiava affatto di essere ristretto in carcere.
Infine, si evidenzia l’illogicità della decisione perché la detenzione domiciliare frustra le occasioni di lavoro del condannato, che è un artista di fama, impedendogli di muoversi, sempre però con l’appoggio e il sostegno del proprio curatore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. La giurisprudenza di legittimità è orientata ad affermare che «ai fini della concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendosi prescindere, dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell’analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l’esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l’esigenza di accertare non solo l’assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva» (Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602).
Del resto, la giurisprudenza di legittimità ha anche precisato che «in tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l’istituto, e, quindi, dell’accoglimento o del rigetto dell’istanza, non possono, di per sé, da soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell’osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato» (Sez. 1, n. 773 del 03/12/2013 dep. 2014, Naretto, Rv. 258402), pur essendo necessario ancorare tale prognosi a dati fattuali obiettivi quali, ad esempio, l’avvio del reinserimento sociale, mediante i quali è possibile saggiare l’affidabilità del condannato.
3. Ciò premesso, il Tribunale di sorveglianza ha logicamente fatto riferimento alla necessità di procedere a una valutazione graduale dei benefici penitenziari allo scopo di verificare la serietà del percorso di risocializzazione, che risulta indiziariamente rappresentato dalla dichiarazione del condannato di avere compreso il disvalore dei propri comportamenti, il quale ha anche finalmente avviato, dopo un lungo periodo di chiusura rispetto alle proprie responsabilità, un percorso di trattamento psicologico e farmacologico volto a contenere le manifestazioni di violenza reiteratamente dirette verso l’anziana ava.
3.1. Il Tribunale di sorveglianza ha logicamente evidenziato, circa la necessità di osservare le reali intenzioni del condannato, i recentissimi episodi di violenza che hanno portato il 18/2/2019, pochi mesi prima dell’adozione del provvedimento impugnato, all’arresto del condannato che aveva nuovamente reiterato i comportamenti violenti nei confronti dell’ava.
Tale significativa occorrenza è del tutto negletta dal ricorso, il quale non si confronta quindi con la motivazione del provvedimento impugnato, che ha evidenziato come è stato necessario dapprima contenere in carcere il condannato, indi sottoporlo ad altra perizia psichiatrica e, infine, avviarlo agli arresti domiciliari per tali fatti in data 22/3/2019.
3.2. Allo stesso modo il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato gli altri pur recenti episodi di maltrattamenti e lesioni ai danni dell’ava, risalenti all’anno 2018, in relazione ai quali il condannato ha anche subito una condanna in primo grado.
Il ricorso omette completamente di confrontarsi con tali specifici elementi, puntualmente valorizzati nella motivazione del provvedimento impugnato che risulta, del resto, pienamente aderente alla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 25640 del 21/05/2013, Adelizzi, Rv. 256066), tanto che il ricorso si limita a investire questa Corte di questioni concernenti il merito della valutazione compiuta dal Tribunale di sorveglianza che però esorbitano dai limiti propri del sindacato di legittimità.
3.3. Sono, del resto, infondate le censure concernenti la necessità di monitorare, per mezzo della detenzione domiciliare, il comportamento del condannato poiché, come egli stesso afferma nel ricorso, aveva espressamente richiesto l’affidamento ex art. 47 ord. pen. al fine di potersi muovere liberamente, seppur accompagnato dal proprio curatore artistico, in tutto il territorio nazionale, risultando così concreto il pericolo, in tale ottica logicamente valutato dal Tribunale di sorveglianza, del possibile ripetersi degli episodi di violenza che hanno portato alla condanna del ricorrente.
D’altra parte, il ricorso è generico proprio con riguardo alla valutazione di pericolosità che il Tribunale di sorveglianza solidamente ancora agli episodi di violenza posti in essere dopo la condanna e in un lasso di tempo strettamente connesso a quello in cui è stata compiuta la valutazione dell’istanza di affidamento al servizio sociale.
4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 15 giugno 2020.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2020.