Illecita detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto per l’imputato (Corte di Cassazione, Sezione III Penale, Sentenza 15 ottobre 2020, n. 28673).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAMACCI Luca – Presidente

Dott. CORBETTA Stefano – Consigliere

Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere

Dott. GENTILI Andrea – Consigliere

Dott. DI STASI Antonella –  Rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

Cefalù Orazio, nato a Termini Imerese il 08/07/1989;

Gazzano Francesco, nato a Termini Imerese il 17/11/1983;

Cozzo Rosario, nato a Termini Imerese il 15/04/1988;

Mantia Rosa, nata Termini Imerese il 27/04/1989;

avverso la sentenza del 20/06/2019 della Corte di appello di Palermo;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Antonella Di Stasi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Paola Filippi, che ha concluso per l’inammissibilità;

udito per gli imputati Cozzo Rosario e Mantia Rosa l’avv. Giorgio Pisani, in sostituzione dell’avv. Giuseppe Minà, che ha concluso riportandosi ai motivi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 20/06/2019, la Corte di appello di Palermo, per quanto qui rileva, confermava la sentenza del 10/07/2015 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Termini Imerese nella parte in cui aveva dichiarato gli attuali ricorrenti, Cefalù Orazio, Gazzano Francesco, Cozzo Rosario e Mantia Rosa, responsabili dei reati di cui agli all’art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309/1990 (illecita detenzione e cessione di sostanze stupefacenti) e li aveva condannati alle seguenti pene: Cefalù Orazio alla pena di anni tre, mesi nove, giorni venti di reclusione ed euro 3.600,00 di multa, Gazzano Francesco alla pena di anni uno, mesi due di reclusione ed euro 1.400,00 di multa, Cozzo Rosario, alla pena anni uno, mesi uno, giorni dieci di reclusione, ed euro 2.000,00 di multa, Mantia Rosa alla pena di anni uno, mesi uno, giorni dieci di reclusione ed euro 2.000,00 di multa.

2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione Cefalù Orazio, Gazzano Francesco, Cozzo Rosario e Mantia Rosa, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, articolando i motivi di seguito enunciati.

Orazio Cefalù propone un unico motivo, con il quale deduce vizio di motivazione in relazione alla quantificazione della sanzione irrogata, lamentando che i Giudici di merito, pur correttamente qualificando i fatti come lievi, avevano irrogato una sanzione spropositata denegando, in maniera illogica, l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

Gazzano Francesco propone un unico motivo di ricorso, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità per i reati di cui ai capi 24) e 25) dell’imputazione. Argomenta in relazione al reato di cui al capo 24) dell’imputazione che le risultanze istruttorie, costituite da una conversazione telefonica intercettata e da sommarie informazioni testimoniali, non consentivano di ritenere provata la contestata cessione di sostanza stupefacente del tipo marijuana a minore; con riferimento al reato di cui al capo 25), espone che i Giudici di merito avevano interpretato in maniera erronea ed illogica le risultanze probatorie, costituite dalle sommarie informazioni rese da Salerno Giuseppe e dagli esiti del servizio di o.c.p. della polizia giudiziaria.

Cozzo Rosario propone due motivi di ricorso.

Con il primo motivo deduce erronea valutazione della prova e difetto di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità, lamentando che la tesi accusatoria accolta in sentenza si fondava esclusivamente sul contenuto di una conversazione oggetto di intercettazione ambientale, al quale l’imputato non era presente, priva di riscontri esterni.

Con il secondo motivo censura la decisione relativa al trattamento sanzionatorio, lamentando che i Giudici di merito, in considerazione della giovane età, del buon comportamento processuale e della tenuità del fatto per il modesto quantitativo della sostanza stupefacente del tipo, avrebbero dovuto escludere la recidiva, riconoscere le circostanze attenuanti generiche ed irrogare una pena contenuta nel minimo edittale.

Mantia Rosa propone un unico motivo di ricorso, con il quale deduce erronea valutazione della prova e difetto di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità, lamentando che il convincimento dei giudici di merito si era fondato esclusivamente sul contenuto di un paio conversazioni oggetto di intercettazione ambientale ed una conversazione, prive di riscontri esterni ed il cui contenuto era generico e non univoco.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili sulla base delle argomentazioni che seguono.

2. Il motivo di ricorso di Cefalù Orazio è manifestamente infondato.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche, oggetto di un giudizio di fatto, non costituisce un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle circostanze in parola; l’obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica, infatti, la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta (Sez.1, n. 3529 del 22/09/1993, Rv. 195339; Sez. 2, n. 38383 del 10.7.2009, Squillace ed altro, Rv. 245241; Sez.3,n. 44071 del 25/09/2014, Rv.260610).

Inoltre, secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte, il giudice nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti; è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, individuando, tra gli elementi di cui all’art.133 cod.pen., quelli di rilevanza decisiva ai fini della connotazione negativa della personalità dell’imputato (Sez.3, n.28535 del 19/03/2014, Rv.259899; Sez.6, n.34364 del 16/06/2010, Rv.248244; sez. 2, 11 ottobre 2004, n. 2285, Rv. 230691).

L’obbligo della motivazione non è certamente disatteso quando non siano state prese in considerazione tutte le prospettazioni difensive, a condizione però che in una valutazione complessiva il giudice abbia dato la prevalenza a considerazioni di maggior rilievo, disattendendo implicitamente le altre.

E la motivazione, fondata sulle sole ragioni preponderanti della decisione non può, purchè congrua e non contraddittoria, essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato.

Nella specie, la Corte territoriale, con motivazione in linea con i suesposti principi di diritto, ha negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo elemento di prevalente rilievo ostativo, e decisivo ai fini della valutazione negativa della personalità dell’imputato, le modalità dei fatti (“variegata ed abituale attività di spaccio al minuto di sostanze stupefacenti del tipo pesante e leggero, indicative della professionalità del prevenuto nel narcotraffico”).

La motivazione è congrua e priva di vizi logici e si sottrae al sindacato di legittimità.

Né coglie nel segno la censura difensiva, con la quale si deduce l’illogicità della motivazione nella parte in cui, pur qualificando le condotte come fatti lievi, aveva denegato l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

Va, infatti, richiamato, sul punto, il pacifico principio secondo cui, in tema di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, la qualificazione del fatto di lieve entità ai sensi dell’art. 73, comma quinto, d. P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non è in contrasto con il diniego delle circostanze attenuanti generiche (Sez. 3, n. 4071 del 17/11/2015, dep. 01/02/2016, Rv. 265712 – 01; Sez. 6, n. 8995 del 09/02/2010 – dep. 05/03/2010, Shpani, Rv. 246408).

La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è, quindi, giustificata da motivazione congrua ed esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419).

Del pari adeguata e priva di vizi logici è la motivazione posta a fondamento della valutazione di congruità del trattamento sanzionatorio, avendo la Corte di merito richiamato, per la dosimetria della pena in misura superiore al minimo edittale, la circostanza dell’abituale spaccio di sostanze stupefacente del tipo pesante.

Va ricordato che, ai fini del trattamento sanzionatorio, è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod.pen., quello (o quelli) che ritiene prevalente e atto a consigliare la determinazione della pena; e il relativo apprezzamento discrezionale, laddove supportato da una motivazione idonea a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l’adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo, non è censurabile in sede di legittimità se congruamente motivato.

Ciò vale, “a fortiori”, anche per il giudice d’appello, il quale, pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell’appellante, non è tenuto a un’analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti, ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi ai fini della concessione o del diniego, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta contestazione (Sez.2, n.19907 del 19/02/2009, Rv.244880; Sez. 4, 4 luglio 2006, n. 32290).

3. Il motivo di ricorso di Gazzano Francesco, il primo motivo di Cozzo Rosario ed il motivi proposto da Mantia Rosa hanno ad oggetto censure non proponibili in sede di legittimità.

I ricorrenti, attraverso una formale denuncia di vizio di motivazione, richiedono sostanzialmente una rivisitazione, non consentita in questa sede, delle risultanze processuali.

Nei motivi in esame, infatti, si espongono censure le quali si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, senza individuare vizi di logicità, ricostruzione e valutazione, quindi, precluse in sede di giudizio di cassazione (cfr. Sez. 1, 16.11.2006, n. 42369, De Vita, Rv. 235507; sez. 6, 3.10.2006, n. 36546, Bruzzese, Rv. 235510; Sez. 3, 27.9.2006, n. 37006, Piras, Rv. 235508).

Va ribadito, a tale proposito, che, anche a seguito delle modifiche dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. introdotte dalla L. n. 46 del 2006, art. 8 non è consentito dedurre il “travisamento del fatto”, stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6,n. 27429 del 04/07/2006, Rv. 234559; Sez. 5, n. 39048/2007, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 2012, Rv. 253099) ed in particolare di operare la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Sez. 6, 26.4.2006, n. 22256, Rv. 234148).

4. Il secondo motivo di ricorso di Cozzo Rosario è manifestamente infondato.

La Corte di appello ha reso sintetica ma adeguata motivazione in ordine alla adeguatezza della pena irrogata dal Tribunale, richiamando i criteri di cui all’art. 133 cod.pen. ed in specie la personalità negativa dell’imputato (dedito professionalmente allo spaccio di sostanze stupefacenti e confermando il diniego delle attenuanti generiche (richiamando i tre precedenti penali a carico dell’imputato) ed alla applicazione della recidiva (rimarcando, adeguatamente, non solo i precedenti penali dell’imputato ma anche la natura omogenea degli stessi, quali elementi che davano atto che il nuovo delitto commesso fosse espressione di una elevata capacità a delinquere dell’imputato).

La valutazione è sorretta da argomentazioni congrue logiche ed è in linea con i principi di diritto già esposti al punto 2., che qui si richiamano, con l’ulteriore precisazione che, per giurisprudenza consolidata, è sufficiente il riferimento ai precedenti penali dell’imputato – come avvenuto nella specie- quale elemento preponderante ostativo alla concessione delle circostanze attenuanti generiche (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, Rv.265826; Sez. 1, n. 12787 del 05/12/1995, Rv. 203146) e che l’applicazione dell’aumento di pena per effetto della recidiva facoltativa attiene all’esercizio di un potere discrezionale del giudice, del quale deve essere fornita – come avvenuto nella specie -adeguata motivazione, con particolare riguardo all’apprezzamento dell’idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Sez.6, n.34702 del 16/07/2008, Rv.240706;Sez.5, n.46452 del 21/10/2008, Rv.242601; Sez.6, n.42363 del 25/09/2009, Rv.244855; Sez.6, n. 14550 del 15/03/2011, Bouzid Orna, Rv. 250039; Sez. 3, n.19170 del 17/12/2014, dep.08/05/2015, Rv.263464).

5. Essendo i ricorsi inammissibili e, in base al disposto dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso, il 24 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2020.

SENTENZA – copia non ufficiale -.