Lesioni da incidente stradale: la revoca della patente può essere applicata con la condanna per reati stradali aggravati dallo stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per l’assunzione di droghe (Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, Sentenza 7 dicembre 2020, n. 34775).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Patrizia – Presidente – 

Dott. PICARDI Francesca – Rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Aldo – Consigliere –

Dott. RINALDI Alessandro – Consigliere –

Dott. FERRANTI Donatella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) Carmela nata a CATANIA il xx/xx/19xx;

avverso la sentenza del 12/07/2019 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CATANIA;

udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI;

lette le conclusioni del PG.

RITENUTO IN FATTO

1. Carmela (OMISSIS) ha tempestivamente proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. del Tribunale di Catania con cui le è stata applicata la pena sospesa di 3 mesi di reclusione, unitamente alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente, per il reato di cui all’art. 590-bis cod.pen. (per avere cagionato, mentre era alla guida di veicolo, con colpa consistita nella violazione dell’art. 141 cod. strada, lesioni al pedone Serafina (OMISSIS), da cui derivava l’incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore a 40 giorni, in data 7 dicembre 2017), denunciando la violazione dell’art. 222 cod. strada, come risultante all’esito della declaratoria di incostituzionalità della Consulta (sentenza n. 88 del 2019), ed il vizio di motivazione, atteso che la revoca della patente è stata disposta in automatica applicazione dell’art. 222 cod. strada, senza alcuna giustificazione individualizzante.

2. La Procura Generale presso la Corte di Cassazione ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla revoca della patente con rinvio per nuovo esame al G.i.p. di Catania.

RITENUTO IN DIRITTO

1. In via preliminare va ricordato che è ammissibile nei confronti della sentenza di “patteggiamento” il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., con cui si censuri l’erronea ovvero l’omessa applicazione di sanzioni amministrative (Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019 cc. – dep. 17/07/2020, Rv. 279349 – 01) ha, difatti, chiarito che resta confermata l’estraneità delle sanzioni amministrative accessorie all’accordo sulla pena e ai limiti di impugnabilità posti dalla disciplina speciale, permanendo per esse quella generale ex art. 606, comma 1, cod. proc. pen., cui rinvia il successivo secondo comma per le sentenze inappellabili.

2. Il ricorso deve essere accolto, in considerazione dell’intervenuta pronuncia n. 88 della Corte costituzionale del 20 febbraio 2019, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 17 del 24 aprile 2019 (sotto riportata), di cui non si è tenuto conto nella sentenza impugnata, che ha applicato automaticamente la revoca della patente in virtù dell’art. 222 cod. strada, senza alcuna valutazione specifica, richiamando un orientamento della giurisprudenza di legittimità oramai superato.

La Consulta ha, infatti, dichiarato incostituzionale l’art. 222 cod. strada nella parte in cui prevede l’automatica revoca della patente di guida in tutti i casi di condanna per omicidio e lesioni stradali, riconoscendo, invece, la legittimità della revoca automatica della patente in caso di condanna per reati stradali aggravati dallo stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per l’assunzione di droghe, mentre nelle altre ipotesi al giudice resta il potere di valutare, caso per caso, se applicare, in alternativa alla revoca, la meno grave sanzione della sospensione della patente.

Più precisamente nella sentenza citata si legge che “la revoca della patente di guida non può essere “automatica” indistintamente in ognuna delle plurime ipotesi previste sia dall’art. 589-bis (omicidio stradale) sia dall’art. 590-bis cod. pen. (lesioni personali stradali), ma si giustifica solo nelle ben circoscritte ipotesi più gravi sanzionate con la pena rispettivamente più elevata come fattispecie aggravate dal secondo e dal terzo comma di entrambe tali disposizioni (guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti).

Negli altri casi, che il legislatore stesso ha ritenuto di non pari gravità, sia nelle ipotesi non aggravate del primo comma delle due disposizioni suddette, sia in quelle aggravate dei commi quarto, quinto e sesto, il giudice deve poter valutare le circostanze del caso ed eventualmente applicare come sanzione amministrativa accessoria, in luogo della revoca della patente; la sospensione della stessa come previsto – e nei limiti fissati – dal secondo e dal terzo periodo del comma 2 dell’art. 222 cod. strada”.

La declaratoria di incostituzionalità ha comportato, ai sensi dell’art. 136, ultimo comma, Cost., che l’art. 222, comma 2, cod. strada ha cessato di avere efficacia nell’ordinamento, dal giorno successivo all’intervenuta pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale e, cioè, dal 25 aprile 2019, sicché non può più essere applicata.

3. Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla applicazione della sanzione amministrativa della revoca della patente, con rinvio al Tribunale di Catania che procederà all’applicazione della sanzione amministrativa alla luce della pronuncia della Corta costituzionale.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta revoca della patente di guida con rinvio al Tribunale di Catania per nuovo esame.

Così deciso in Roma il 2 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2020.

SENTENZA – copia non ufficiale -.

Corte Costituzionale Sentenza n. 88 del 2019 -.