REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele Gaetano Giuseppe – Presidente
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere
Dott. SCODITTI Enrico – Rel. Consigliere
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15984-2019 proposto da:
(OMISSIS) DAVIDE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA (OMISSIS), 22, presso lo studio dell’avvocato MARCO (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato ROMEO (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
UNIPOLSAI ASS.NI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA (OMISSIS), 11, presso lo studio dell’avvocato TOMMASO (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– controricorrenti –
nonché contro
(OMISSIS) GISEPPE;
– intimato –
avverso la sentenza n. 3839/2018 del TRIBUNALE di LECCE, depositata il 20/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/03/2021 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. Alberto CARDINO.
Rilevato che:
Davide (OMISSIS) convenne in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Lecce Giuseppe (OMISSIS) e Unipolsai Assicurazioni s.p.a. chiedendo la condanna, a titolo risarcitorio per sinistro stradale, al pagamento della somma pari ad Euro 540,00 o di quell’altra somma maggiore o minore, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, il tutto da contenersi nei limiti di competenza del giudicante.
Il giudice adito rigettò la domanda.
Avverso detta sentenza propose appello l’originario attore.
Con sentenza di data 20 novembre 2018 il Tribunale di Lecce dichiarò inammissibile l’appello.
Osservò il Tribunale che sia nelle note conclusive del giudizio di primo grado, sia nell’atto di appello, il (OMISSIS) aveva chiesto la valutazione secondo il principio di equità, nonché la condanna al pagamento della somma pari ad Euro 540,00 o di quell’altra somma maggiore o minore ritenuta dal giudice del gravame, in ogni caso entro il limite di Euro 1.100,00.
Aggiunse che una condanna superiore alla cifra indicata avrebbe determinato il vizio di ultrapetizione ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ..
Ha proposto ricorso per cassazione Davide (OMISSIS) sulla base di due motivi e resiste con controricorso la parte intimata.
E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ..
Considerato che:
con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 10, 14, 115 e 116 cod. proc. civ., 126, 2043, 2056 e 2697 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ..
Osserva la parte ricorrente che il momento determinante ai fini dell’individuazione della competenza è quello della proposizione della domanda e che ove nella domanda, all’indicazione di un importo determinato inferiore a Euro 1.100,00, segua la richiesta della diversa ed eventualmente maggior somma ritenuta di giustizia, la causa deve ritenersi di valore indeterminato e la sentenza che la conclude è appellabile senza i limiti indicati dall’art. 339 cod. proc. civ..
Il motivo è fondato.
Va premesso che irrilevante è il riferimento del giudice di merito alle note conclusive di primo grado o all’atto di appello dato che il momento determinante ai fini dell’individuazione della competenza è quello della proposizione della domanda.
La riduzione della domanda, in corso di causa, da parte dell’attore, come non può ricondurre nell’ambito della competenza del giudice adito una domanda che originariamente eccedeva la sua competenza per valore, così non è idonea a far rientrare tra le cause che il Giudice di pace decide secondo equità, ai sensi dell’art. 113, secondo comma, cod. proc. civ., quella introdotta con una domanda che in base al “petitum” originario ne era esclusa (Cass. n. 968 del 2003; si vedano anche, fra le altre, Cass. n. 22759 del 2013 e 8075 del 2006).
La sentenza emessa dal giudice di pace, per il combinato disposto degli artt. 113 e 339 cod. proc. civ., è così impugnabile con l’appello e non con il ricorso per cassazione, senza che assuma alcun rilievo la riduzione del “petitum” eventualmente operata dall’attore in sede di precisazione delle conclusioni, in quanto il momento determinante ai fini dell’individuazione della competenza è quello della proposizione della domanda (fra le tante da ultimo Cass. n. 12900 del 2014).
Al fondo vi è da rilevare che la riduzione della domanda è ininfluente ai fini dell’identificazione della regola che disciplina l’impugnazione, in quanto l’effetto della riduzione non è quello di sottrarre alla decisione la parte di domanda rinunciata, ma solo quello di determinarne l’automatica infondatezza.
Prefigurando inoltre la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., il giudice di merito confonde la regola di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato con quella sulla delimitazione della pronuncia secondo diritto o secondo equità.
Inconferente è poi il richiamo nell’atto di parte ad una valutazione secondo il principio di equità.
La pronuncia secondo equità presuppone, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. civ., la concorde richiesta delle parti.
Ciò premesso, deve darsi continuità alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui nell’ipotesi in cui una domanda di risarcimento danni venga proposta avanti al Giudice di pace con la richiesta della condanna della controparte al pagamento di un importo indicato in una somma inferiore (o pari) al limite della giurisdizione equitativa del giudice di Pace ovvero della somma maggiore o minore che risulti dovuta all’esito del giudizio, la formulazione di questa seconda richiesta alternativa non può essere considerata – agli effetti dell’art. 112 cod. proc. civ. – come meramente di stile, in quanto essa (come altre consimili), lungi dall’avere un contenuto meramente formale, manifesta la ragionevole incertezza della parte sull’ammontare del danno effettivamente da liquidarsi e ha lo scopo di consentire al giudice di provvedere alla giusta liquidazione del danno senza essere vincolato all’ammontare della somma determinata che venga indicata nelle conclusioni specifiche.
Ne discende che la suddetta richiesta alternativa si risolve in una mancanza di indicazione della somma domandata, con la conseguenza che la domanda, ai sensi della seconda proposizione dell’art. 14 cod. proc. civ., si deve presumere di valore eguale alla competenza del giudice adito e che, ai sensi del terzo comma della stessa norma, in difetto di contestazione da parte del convenuto del valore così presunto, quest’ultimo rimane “fissato, anche agli effetti del merito, nei limiti della competenza del giudice adito”, cioè nel massimo della competenza per valore del Giudice di pace sulla tipologia di domande fra cui rientra quella proposta (Cass. n. 15698 del 2006; conformi, fra le altre, Cass. n. 9432 del 2012, n. 11739 del 2015, n. 3290 del 2018).
Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 339, comma 3, cod. proc. civ..
Osserva il ricorrente che, con la denuncia dei principi generali che regolano la materia della responsabilità civile, è stata denunciata anche la violazione delle norme sul procedimento e dei principi regolatori della materia.
L’accoglimento del precedente motivo determina l’assorbimento del motivo.
P. Q. M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo motivo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia al Tribunale di Lecce in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 2 marzo 2021.
Depositata in Cancelleria il 12 maggio 2021.