Il Presidente di Sezione del Tribunale, si rivolge ad un teste con una frase che lasciava intendere di aver condiviso l’ipotesi accusatoria. Processo da rifare (Corte di Cassazione, Sezione II Penale, Sentenza 12 maggio 2021, n. 18661).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VERGA Giovanna – Presidente –

Dott. TUTINELLI Vincenzo – Consigliere –

Dott. CIANFROCCA Pierluigi – Consigliere –

Dott. AGOSTINACCHIO Luigi – Rel. Consigliere –

Dott. RECCHIONE Sandra – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) Gerardo nato a (OMISSIS) il 12/10/19xx;

avverso l’ordinanza in data 05/03/2020 della Corte di Appello di Torino;

visti gli atti, l’ordinanza e il ricorso, definito con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 23, comma 8 d.l. n. 137/2020;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Luigi Agostinacchio;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa Giuseppina Casella che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

lette le memorie difensive di repliche dei difensori, avv. Giuseppe (OMISSIS) e avv. Davide (OMISSIS), entrambi del foro di Torino, che hanno concluso per l’accoglimento del ricorso.

FATTO E DIRITTO

1. Con ordinanza in data 05/03/2021 la Corte di Appello di Torino rigettava l’istanza di ricusazione nei confronti del presidente di sezione del Tribunale di Torino nonché membro del collegio giudicante nel procedimento penale a carico di (OMISSIS) Gerardo perché, in occasione dell’udienza del 17.02.21, avrebbe indebitamente espresso il proprio convincimento sui fatti oggetto dell’imputazione, rivolgendosi ad un teste con una frase che lasciava intendere di aver condiviso l’ipotesi accusatoria.

2. Ha proposto ricorso per cassazione, tramite i difensori di fiducia, il (OMISSIS) sulla base di due motivi con i quali ha eccepito, in rito, l’omessa instaurazione del procedimento camerale di cui all’art. 127 c.p.p., in violazione dell’art. 41 comma 3 c.p. e, nel merito, l’obiettiva portata valutativa della frase incriminata.

3. Il primo motivo di ricorso è fondato ed assorbente.

4. Il ricorso è stato definito senza preventiva instaurazione del contraddittorio.

Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, solo l’inammissibilità della richiesta di ricusazione per manifesta infondatezza può essere dichiarata con procedura camerale “de plano”, senza sentire le parti interessate in camera di consiglio, previa fissazione di udienza ed avviso, in quanto l’articolo 41, comma 1, cod. proc. pen., prescrive che il collegio provveda “senza ritardo” e non richiama, al contrario del successivo comma terzo, relativo alla decisione di merito della ricusazione, le forme dell’art. 127 cod. proc. pen. (ex multis Cass. sez. 4, sent. n. 42024 del 06/07/2017 – dep. 14/09/2017 – Rv. 270770).

5. La statuizione in esame è di rigetto, con riferimento quindi ad una valutazione nel merito.

È pur vero che, in tema di decisione sulla richiesta di ricusazione, quando risulti chiaro – indipendentemente dall’uso nel dispositivo dell’ordinanza del termine “rigetto” o “inammissibilità” – che l’istanza è stata ritenuta manifestamente infondata, il provvedimento può essere adottato “de plano” e non è necessario ricorrere alla procedura camerale (Cass. sez. 3, sent. n. 6211 dell’11/11/2014 – dep. 11/02/2015 – Rv. 264821); nel caso di specie tuttavia dalla motivazione dell’ordinanza impugnata non si rileva una chiarezza espositiva che consenta di pervenire ad una simile conclusione.

6. Nel ricorso si segnala come nel procedimento in questione, al capo D) dell’imputazione sia contestato il delitto di violenza privata, in quanto gli imputati “costringevano i tifosi che avevano il posto nominativo nelle zone da loro interdette (ossia i posti in prima fila nella curva sud dello stadio della Juventus) a posizionarsi altrove, così riservandoli ai soli aderenti ai gruppi ultrà” e come, in occasione dell’escussione del teste (OMISSIS) Michele, il presidente del Collegio, dopo aver richiesto al medesimo di confermare, o meno, la condotta delittuosa in questione – richiesta alla quale il teste aveva risposto negativamente – si espresse con la seguente frase: “Si. Speriamo che a lei le vendano una tessera diciamo con un numero diverso dalla prima fila” – dal tenore, ad avviso della difesa, non solo profondamente scettico ed ironico ma altresì retorico e, come tale, indebitamente anticipatorio del proprio convincimento.

7. A fronte di tali rilievi, la motivazione è assertiva (“la frase in oggetto non contiene alcun convincimento”; “non vi è alcun collegamento tra la frase rivolta al (OMISSIS), teste più volte richiamato a non essere reticente, e l’esito del giudizio”) oltre modo sintetica, nel senso che l’espressione verbale censurata non è contestualizzata nella vicenda processuale e nella dinamica della testimonianza; in definitiva, non sottende una compiuta valutazione, ancorché in forma semplificata, di manifesta infondatezza ed una portata della decisione di tenore diverso da quello espresso (di rigetto).

8. Il provvedimento – non immune da sviste (nella parte iniziale i difensori sono indicati come imputati) – va quindi annullato senza rinvio perché emesso in assenza di contradditorio, con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Torino per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Torino.

Così deciso in Roma il giorno 11 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2021.

SENTENZA – copia non ufficiale -.