Accordo per la fornitura di tende da sole: condannato il commerciante che sa di non poter rispettare il contratto (Corte di Cassazione, Sezione II Penale, Sentenza 18 novembre 2021, n. 42407).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PAOLA Sergio – Presidente –

Dott. PERROTTI Massimo – Consigliere –

Dott. PACILLI Giuseppina Anna Rosaria – Consigliere –

Dott. AGOSTINACCHIO Luigi – Rel. Consigliere –

Dott. MINUTILLO TURTUR Marzia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

• (OMISSIS) Maurizio Antonio nato a Molfetta il 15/10/19xx;

avverso la sentenza emessa l’11/07/2019 dalla Corte di Appello di Firenze;

PARTE CIVILE: (OMISSIS) Elisa;

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso, trattato con contraddittorio scritto;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Luigi Agostinacchio;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Luca Tampieri, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

lette le conclusioni della parte civile, avv. Leonardo (OMISSIS) del foro di Firenze, che ha concluso chiedendo la conferma della sentenza impugnata, anche con riferimento alle statuizioni civili, con condanna dell’imputato alla rifusione delle ulteriori spese di giudizio, come da nota specifica depositata;

lette le conclusioni del difensore, avv. Alessandro (OMISSIS) del foro di Pistoia, perché la Corte, in accoglimento del ricorso proposto in data 22/9/2019, voglia annullare con rinvio la sentenza n. 4275/2019 Reg. Sent. emessa dalla Corte di Appello di Firenze, sezione II penale, nei confronti di (OMISSIS) Maurizio Antonio.

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza in data 11/07/2019 la Corte di Appello di Firenze confermava la sentenza del Tribunale di Firenze dell’11/04/2016 con la quale (OMISSIS) Maurizio era stato condannato alla pena di giustizia perché ritenuto responsabile dei reati di truffa di cui al capo A) e di insolvenza fraudolenta di cui al capo C) nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile, vittima della truffa.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore di fiducia dell’imputato, eccependo con un unico motivo e con riferimento al capo C), la violazione di legge (art. 641 cod. pen.) sul presupposto che l’obbligazione in questione (installazione di tende da sole in un condominio) non fosse stata assunta con il proposito di non adempierla; vero era invece che l’imputato, con artifici e raggiri, aveva convinto i condòmini a contrarre allo scopo di ricevere le varie caparre sì che “non pose in essere nessun reato o, al più, una truffa”.

3. Il ricorso è infondato per mancanza di interesse ad impugnare, posto che la diversa qualificazione del reato – truffa anziché insolvenza fraudolenta – non incide sul trattamento sanzionatorio che in ogni caso non potrebbe essere mitigato, posto che il reato di cui all’art. 640 cod. pen. è punito con una pena più elevata rispetto alla previsione dell’art. 641 cod. pen. (cfr. Cass. sez. 5, sent. n. 28600 del 07/04/2017 – dep. 08/06/2017 – Rv. 270246, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione che tende soltanto al mutamento della qualificazione giuridica del fatto senza incidere sul contesto del dispositivo perché l’interesse alla proposizione della impugnazione deve essere concreto e rilevante, non potendosi lo stesso individuare nella pretesa di una formale applicazione della legge).

4. Quanto all’eccepita insussistenza di responsabilità penale, comunque qualificata, la corte territoriale, con argomentazioni immuni da vizi logici e corrette sotto il profilo giuridico, ha evidenziato che il (OMISSIS), pur essendo fornitore del prodotto oggetto dei singoli contratti, incassò le somme a titolo di acconto pur sapendo di non essere in grado di adempiere; pubblicizzò inoltre preventivamente i propri servizi e si presentò come contraente affidabile, ottenendo credito dai clienti e dissimulando in tal modo l’impossibilità di far fronte all’obbligazione.

La responsabilità penale per il reato ex art. 641 cod. pen. è stata altresì contestata in termini del tutto generici.

5. Non può accogliersi la richiesta di rifusione delle spese civili sostenute nel grado dalla parte civile, in quanto il ricorso si riferisce esclusivamente al delitto di insolvenza fraudolenta e non incide quindi sul giudicato formatosi in relazione alla truffa, unico reato per il quale (OMISSIS) Elisa ebbe a costituirsi parte civile, con conseguente accoglimento della domanda risarcitoria.

Nel giudizio di legittimità, infatti, quando il ricorso dell’imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, la parte civile ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali solo qualora abbia svolto un’attività diretta a contrastare l’avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria (Cass. sez. 3 – sent. n. 27987 del 24/03/2021 – dep. 20/07/2021 – Rv. 281713).

6. Alla dichiarazione d’inammissibilità segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro duemila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa della Ammende.

Rigetta la richiesta di rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile (OMISSIS) Elisa.

Sentenza a motivazione semplificata.

Così deciso in Roma il giorno 13 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria, oggi 18 novembre 2021.

SENTENZA – copia non ufficiale -.