Gravi irregolarità nelle modalità operative di movimentazione fondi: niente licenziamento per la direttrice postale (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro Civile, Sentenza 5 agosto 2022, n. 24384).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. MICHELINI Gualtiero – Rel. Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1593-2020 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA (OMISSIS) 10, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE (OMISSIS) (OMISSIS), che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) TIZIANA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA (OMISSIS) (OMISSIS) 6, presso lo studio dell’avvocato EUGENIO (OMISSIS), che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5591/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI depositata il 29/10/2019 R.G.N. 1636/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/05/2022 dal Consigliere Dott. GUALTIERO MICHELINI.

RILEVATO CHE

1. la Corte d’Appello di Napoli, pronunciandosi con sentenza n. 5591/2019 del 29/10/2019 in sede di rinvio da questa Corte con sentenza n. 14053/2019 del 23/5/2019, ha respinto il reclamo proposto da Poste Italiane s.p.a. avverso la sentenza del Tribunale di Avellino, che a sua volta aveva rigettato l’opposizione avverso l’ordinanza, resa in esito alla fase sommaria, con cui era stata dichiarata la nullità del licenziamento con preavviso con effetto dal 19/6/2014 intimato alla ricorrente Tiziana (OMISSIS), inquadrata nella posizione B -LV 125 CCNL per il personale non dirigente di Poste Italiane con mansioni di supervisor- direttrice dell’ufficio postale mono-operatore in (OMISSIS) (OMISSIS), ordinata la reintegrazione nel posto di lavoro, condannata la società al pagamento di indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione ed al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per lo stesso periodo;

2. la Corte di Napoli, rilevato che il compito assegnatole dalla sentenza rescindente era di stabilire se la condotta posta in essere dalla dipendente, pur non rientrando nella previsione della disposizione contrattuale richiamata nella lettera di contestazione (art. 54, comma 5, lett. c del CCNL applicato al rapporto), potesse comunque sussumersi, ai sensi del generico richiamo all’art. 80 lett. e del CCNL, nell’ambito del giustificato motivo soggettivo, ha ritenuto la condotta contestata alla dipendente (gravi irregolarità nelle modalità operative di movimento fondi in violazione delle regole per l’approvvigionamento ed il movimento in sicurezza di contanti)“ sì negligente, ma inidonea ad integrare gli estremi del giustificato motivo soggettivo”;

3. avverso tale sentenza Poste Italiane propone ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi, cui resiste con controricorso la lavoratrice;

la società ricorrente ha comunicato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.;

CONSIDERATO CHE

1. con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce nullità della sentenza per error in procedendo, per inosservanza del principio di diritto espresso dalla Corte di legittimità e per erroneo esercizio dei poteri da parte del giudice del rinvio, in violazione dell’art. 384 c p.c. (art. 360 n. 4 c.p.c.);

2. il motivo non è fondato;

3. nella fase rescindente, la sentenza impugnata era stata giudicata non conforme alle regole di ermeneutica contrattuale perché, valutando la condotta contestata alla lavoratrice alla stregua unicamente della fattispecie descritta dall’art. 54, comma 5, lettera c), non aveva in alcun modo verificato se tale condotta, pur non corrispondente esattamente alla previsione del contratto collettivo, integrasse comunque un giustificato motivo soggettivo di licenziamento, ossia se, integrasse un “notevole inadempimento degli obblighi del prestatore di lavoro”, anche in base al grado di negazione dei doveri di fedeltà e diligenza e al livello di scostamento dalle regole aziendali interne, in relazione al consolidato principio secondo cui, in tema di giusta causa di licenziamento, così come di giustificato motivo soggettivo, il giudice non è vincolato dalle previsioni del contratto collettivo, alle quali deve essere attribuita valenza meramente esemplificativa;

4. in sede di rinvio, la Corte di merito ha compiuto la valutazione del fatto in ottica più ampia, anche rispetto alla nozione legale di cui all’art. 3 legge n. 604/1966, ed ha escluso la configurabilità in concreto di giustificato motivo soggettivo in base ad una serie di elementi di fatto compitamente descritti (mancato pregiudizio patrimoniale per la società, mancato vantaggio patrimoniale per la dipendente o terzi, assenza di precedenti disciplinari in 29 anni di servizio, condotta collaborativa tenuta in sede di indagini, immediata riscontrabilità delle operazioni contestate); ha tenuto conto del fatto che l’art. 54, lett. j, dello stesso CCNL prevede la massima sanzione conservativa per abituale negligenza o abituale inosservanza di leggi o regolamenti che non abbia comportato pregiudizio a Poste o vantaggio al dipendente, né alterazione della regolarità del servizio, nonché del fatto che il licenziamento comminato ad altro dipendente per i medesimi fatti è stato ritenuto illegittimo anche in sede di legittimità (Cass. n. 29374/2018);

5. con il secondo motivo parte ricorrente deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 3 legge n. 604/1966 sulla nozione di giustificato motivo di licenziamento (art. 360 n. 3 c.p.c.);

6. il motivo deve essere giudicato inammissibile, perché denuncia, sotto l’apparente errata interpretazione delle norme di legge e contrattuali in esame, la valutazione effettuata dal giudice del merito circa la gravità delle condotte dell’odierna controricorrente; l’inammissibilità del motivo deriva dalla sua direzione verso la rivalutazione della gravità dei fatti non consentita in questa sede;

7. con il terzo motivo subordinato parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 18, commi 4 e 5, St.lav., come modificati dalla legge n. 92/2012 (art. 360 n. 3 c.p.c.), perché la Corte, in ragione della pacifica sussistenza del fatto contestato, avrebbe dovuto applicare la tutela solo risarcitoria di cui al comma 5 dell’art. 18 cit. vigente;

8. il motivo non è fondato;

nel giudizio di rinvio è stata esclusa la ricorrenza nel caso concreto di giustificato motivo soggettivo rilevante ai sensi della nozione generale di cui all’art. 3 legge n.604/1966, attuando la verifica omessa in proposito nella prima fase del giudizio di merito; all’esito di tale verifica è risultato trattarsi di fatti assimilabili a quelli sanzionabili, in base alla contrattazione collettiva, in via conservativa, con conseguente applicazione del regime di tutela di cui all’art. 18, comma 4, St. lav. vigente;

9. il ricorso deve perciò essere respinto, con regolazione delle spese del grado, liquidate come da dispositivo, secondo il regime della soccombenza, e raddoppio del contributo ove dovuto, sussistendo i relativi presupposti processuali;

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio, che liquida in € 5.000 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso nella Adunanza camerale dell’11 maggio 2022.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2022.

SENTENZA – copia non ufficiale -.