Acquisto di un cellulare di sospetta provenienza (Corte di Cassazione, Sezione II Penale, Sentenza 30 dicembre 2020, n. 37824).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GALLO Domenico – Presidente –

Dott. TUTINELLI Vincenzo – Consigliere –

Dott. SGADARI Giuseppe – Rel. Consigliere –

Dott. BORSELLINO Maria Daniela – Consigliere –

Dott. RECCHIONE Sandra – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) Rosario, nato a Catania il xx/xx/19xx;

avverso la sentenza del 22/03/2019 del Tribunale di Catania;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione della causa svolta dal consigliere Dott. Giuseppe Sgadari;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Franca Zacco, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;

lette le note difensive del ricorrente.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Catania dichiarava (OMISSIS) Rosario colpevole del reato di acquisto di un telefonino di sospetta provenienza (art. 712 cod.pen.) e lo condannava alla pena di euro 500,00 di ammenda.

2. Ricorre per cassazione l’imputato, deducendo:

a) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità, posto che dalle circostanze processuali non sarebbe emerso l’elemento soggettivo del reato, neanche rintracciabile in profili di colpa;

b) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod.pen.;

c) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. In ordine al primo motivo, con il quale si censura l’affermazione di responsabilità del ricorrente, il Tribunale ha correttamente posto a base della sua decisione il principio giuridico secondo il quale per la integrazione dell’elemento psicologico del reato occorre dimostrare che l’agente non abbia usato la diligenza dell’uomo medio nella verifica della legittima provenienza del bene acquistato (In tema di ricettazione, ricorre il dolo nella forma eventuale quando l’agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l’ipotesi contravvenzionale dell’acquisto di cose di sospetta provenienza (Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179. Massime precedenti conformi: n. 41002 del 2013 Rv. 257237).

Si tratta, ad evidenza, di una valutazione da effettuarsi caso per caso, in base alle circostanze concrete.

La Corte di Appello ha individualizzato il suo esame, ritenendo che il ricorrente non avesse usato l’ordinaria diligenza in considerazione del fatto di avere acquistato da un suo conoscente un cellulare di marca “come nuovo” ad un prezzo particolarmente vantaggioso, senza verificarne in alcun modo la legittima provenienza.

Tali valutazioni, non viziate sotto il profilo logico-giuridico, attengono al merito del giudizio e non sono rivedibili in questa sede.

3. Del pari, la Corte di Appello ha negato il riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod.pen., ritenendo che l’offesa al bene protetto dalla norma non fosse di particolare tenuità stante il valore economico del cellulare all’epoca di riferimento, altra valutazione che attiene al merito del giudizio in relazione al precipuo bene specificato in sentenza (cellulare marca Apple modello I-Phone 4 in ottime condizioni di uso).

4. Infine, il ricorrente non può dolersi della mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna, posto che non risulta che tale beneficio, contrariamente a quanto si sostiene in ricorso, fosse stato chiesto al Tribunale, tanto non risultando dalla memoria allegata al ricorso datata 20 marzo 2019 e dalle conclusioni adottate dal difensore del ricorrente all’udienza del 22 marzo del 2019 (sul punto, in questo senso, Sez. 3, n. 28690 del 09/02/2017, Rochira, Rv. 270587).

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 02.12.2020.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2020.

SENTENZA – copia non ufficiale -.