Agenzia delle Entrate: notifica del processo verbale di accertamento alla società non idonea all’applicabilità del condono (Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, Ordinanza 23 luglio 2019, n. 19919).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18156-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS) in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12 presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

S.P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI APPENNINI 46, presso lo studio dell’avvocato GIAMPAOLO ANTONIO, rappresentato e difeso dall’avvocato NINO MAIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1492/8/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di CATANZARO SEZIONE DISTACCATA di REGGIO CALABRIA, depositata il 05/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LA TORRE MARIA ENZA.

Svolgimento del processo

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della C.T.R. della Calabria, n. 1492/8/17 dep. 5 giugno 2017, che a seguito di cassazione con rinvio – in controversia su impugnazione di avvisi di accertamento anno 2000 nei confronti della società Scarfò gioielli di S.P.G. & C. s.a.s., per IVA e IRAP, anno 2000, e dei soci Francesco e Pietro Giovanni Scarfò ai fini IRPEF – ha dichiarato l’estinzione del giudizio per intervenuto condono, ex art. 9 comma 14 L. 289/2002.

S.P.G. si costituisce con controricorso.

Motivi della decisione

1. Con l’unico motivo del ricorso si deduce violazione di legge, L. n. 289 del 2002, art. 9, per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto che la notifica del processo verbale di accertamento alla società non era idoneo ad escludere l’applicabilità del condono ai soci, in quanto soggetti titolari di posizioni fiscali distinte e considerando congrua la somma versata per il condono, in mancanza di rilievi dell’Ufficio.

2. Il motivo è infondato.

Va premesso che la definizione automatica per gli anni pregressi a norma della L. n. 289/ del 2002, art. 9, non si applica, ai sensi del comma 14 dello stesso art. 9, qualora sia stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, o avviso di accertamento ovvero invito al contraddittorio.

Nel caso di specie, la ricorrenza della causa ostativa alla definizione agevolata non può ritenersi accertata, non potendo attribuirsi rilevanza a circostanze che, afferrando esclusivamente alla distinta posizione fiscale della società, non possono né precludere contestazioni da parte dei soci, nè per converso ostare alla proposizione da parte degli stessi di istanze di condono ad essi riferibili (cfr. Cass. n. 23168 del 04/10/2017; v. anche n. 15329/2013).

Il motivo di ricorso, nella parte contesta la sentenza impugnata in relazione alla congruità della somma versata dal contribuente per il condono è poi inammissibile, perché in contrasto con quanto contenuto sul punto nella sentenza, e non idoneamente confutato.

Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese per il principio di soccombenza, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese, liquidate in Euro 2.500.00, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2019.