Allacciamento abusivo al gas metano: è furto aggravato (Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, Sentenza 29 dicembre 2020, n. 37577).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUMU Giacomo – Presidente

Dott. CENCI Daniele – Consigliere

Dott. DOVERE Salvatore – Consigliere

Dott. NARDIN Maura – Rel. Consigliere

Dott. RANALDI Alessandro – Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

DAL MASO ANTONELLA nato a (OMISSIS) il xx/xx/19xx;

avverso la sentenza del 13/06/2019 della CORTE APPELLO di VENEZIA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa Maura NARDIN;

lette le conclusioni formulate dal Procuratore generale, in persona del Sostituto Procuratore Dott.ssa Lucia ODELLO che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza del 13 giugno 2019 la Corte di Appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Verona, con cui è stata dichiarata la penale responsabilità di Antonella Dal Maso, per il reato di cui agli artt. 624 e 625, n. 2) cod. pen. per essersi impossessata di mc. 54.003 di gas metano sottraendolo alla UNICOGE s.r.I., a mezzo di allacciamento abusivo, con l’aggravante di avere commesso il fatto con violenza sulle cose, consistita nell’avere manomesso il contatore per alimentare il capannone in uso alla Ferpec, impresa della quale l’imputata è titolare.

2. Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione l’imputata, a mezzo del suo difensore, formulando un unico motivo.

Con la doglianza fa valere il vizio di motivazione per avere la sentenza impugnata addebitato all’imputata anche la sottrazione di gas per il periodo intercorrente fra il giorno 12 settembre 2006, quando furono apposti all’impianto i sigilli, a seguito della disattivazione della fornitura in favore della Cartotecnica Basic, in precedenza utilizzatrice del capannone, ed il giorno 11 marzo 2009, nella quale la Ferpec iniziò, secondo quanto risultante dalla visura del registro delle imprese, presso la Camera di commercio di Verona, la propria attività.

Sostiene che l’illogicità della motivazione che, pur dando conto, dalla data di inizio dell’attività dell’impresa, di cui l’imputata è titolare, non si confronta con detta circostanza, così ascrivendo alla ricorrente l’integrale consumo di mc. 54.300 di gas metano, induce il dubbio sulla riconducibilità della sottrazione alla medesima.

3. Con requisitoria scritta, ai sensi dell’art. 23, comma 8 d.l. 137/2020 il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

4. Il ricorso è inammissibile.

La doglianza formulata, infatti, è connotata da estrema genericità, in quanto non chiarisce in che modo il vizio di motivazione dedotto incida sull’affermazione di responsabilità della ricorrente, o sulla misura della sanzione applicata, non essendo neppure efficacemente contestato che quantomeno dalla data di inizio dell’attività dell’impresa, della quale l’imputata è titolare, la medesima sia stata l’autrice dell’addebitata sottrazione di energia.

5. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa della ammende.

Così deciso il 17/12/2020.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2020.

SENTENZA – copia non ufficiale -.