Omicidio stradale: il Giudice dell’esecuzione non può sostituire la revoca della patente con la sospensione (Corte di Cassazione, Sezione I Penale, Sentenza 22 dicembre 2020, n. 37034).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CASA Filippo – Presidente

Dott. CIAMPI Francesco Mario – Consigliere

Dott. DI SALVO Emanuele – Consigliere

Dott. DOVERE Salvatore – Consigliere

Dott. MANCUSO Luigi Fabrizio Augusto – Rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) MARCO nato a (OMISSIS) il 24/12/1987;

avverso l’ordinanza del 10/10/2019 del GIP TRIBUNALE di SIENA;

udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;

lette/sentite le conclusioni del PG del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa Paola Filippi, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto rivolto al Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Siena, in fase esecutiva, il difensore di Marco (OMISSIS) chiedeva la rideterminazione della pena applicata a costui, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., con sentenza emessa dal predetto Giudice in data 1 febbraio 2018, divenuta irrevocabile il 14 marzo 2018, per il reato di cui all’art. 589-bis cod. pen.

In particolare, il difensore chiedeva la sostituzione della sanzione accessoria della revoca della patente di guida con quella meno grave della sospensione della patente stessa.

Il richiedente invocava gli effetti della sentenza n. 88 del 2019, emessa dalla Corte costituzionale il 19 febbraio 2019, depositata il 17/04/2019, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 24 aprile 2019, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 222, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nuovo codice della strada, nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589-bis (omicidio stradale) e 590-bis (lesioni personali stradali gravi o gravissime) del codice penale, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell’art. 222 cod. strada, allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen.

2. Il suddetto Giudice dell’udienza preliminare dichiarava l’istanza inammissibile, notando che la sostituzione invocata dal condannato non poteva aver luogo, poiché l’art. 222, comma 2, cod. strada, dichiarato costituzionalmente illegittimo, nel senso sopra indicato, con la citata sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 19 febbraio 2019, aveva cessato di avere efficacia il giorno successivo dalla pubblicazione di tale sentenza, con la conseguente intangibilità delle decisioni definitive adottate facendo applicazione della norma dichiarata incostituzionale, in base alle regole generali dettate dagli artt. 136 Cost. e 30, terzo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87.

Secondo il giudice dell’esecuzione, dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 222, comma 2, cod. strada discende una differenza relativa non a pena detentiva, pecuniaria o accessoria, ma a sanzione amministrativa di competenza prefettizia, applicata dal giudice penale in attuazione dell’art. 222, comma 1, cod. strada, con la conseguenza che non può trovare applicazione l’art. 30, quarto comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, che dispone la cessazione dell’esecuzione e di tutti gli effetti penali della sentenza irrevocabile di condanna pronunciata in applicazione della norma dichiarata incostituzionale.

3. Il difensore dell’istante ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in due motivi.

3.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce, richiamando l’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 3, 136, primo comma, Cost.; agli artt. 6 e 7 Convenzione europea dei diritti dell’uomo, per il tramite dell’art. 117, primo comma, Cost.; all’art. 30, terzo e quarto comma, legge 11 marzo 1953, n. 87.

In considerazione della natura sostanzialmente penale della sanzione, formalmente amministrativa ma in realtà punitiva, il giudice dell’esecuzione, tenendo conto anche dei principi della citata CEDU, avrebbe dovuto applicare l’art. 30, quarto comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, disponendo la rideterminazione della sanzione della revoca della patente di guida che era stata inflitta sulla base dell’art. 222, comma 2, cod. strada, norma successivamente dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale nel senso sopra indicato.

3.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, richiamando l’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., mancanza e manifesta contraddittorietà e illogicità della motivazione, in relazione agli artt. 3, 136, primo comma, Cost.; agli artt. 6 e 7 Convenzione europea dei diritti dell’uomo, per il tramite dell’art. 117, primo comma, Cost.; all’art. 30, terzo e quarto comma, legge 11 marzo 1953, n. 87.

Il giudice dell’esecuzione ha reso motivazione carente e insufficiente, richiamando la sentenza Sez. U, n. 42858 del 29/05/2014, Rv. 260697, Gatto, ma omettendo di tener conto della portata innovativa della sentenza n. 63 del 21 marzo 2019 della Corte costituzionale, che costituisce un punto di svolta nell’ambito dell’applicabilità della retroattività favorevole a tutte le sanzioni amministrative a carattere punitivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La trattazione del caso rende opportuno il richiamo della recente giurisprudenza di legittimità sull’argomento.

1.1. È stato chiarito che la revoca della patente di guida correlata alla condanna per i delitti di cui agli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen. ha natura di sanzione amministrativa accessoria, attesa la sua finalità precipuamente preventiva e la limitatezza dell’arco di tempo in cui al destinatario è inibito il conseguimento di un nuovo titolo abilitativo alla guida; pertanto, anche nel caso di condotte suscettibili, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 88 del 2019, di dar luogo, in sede di cognizione, alla più mite sanzione della sospensione, non rientra tra i poteri del giudice dell’esecuzione modificare la statuizione della sentenza di condanna passata in giudicato relativa alla suddetta revoca, esulando questa dall’ambito di applicazione dell’art. 30, comma 4, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Sez. 1, n. 1804 del 14/11/2019, dep. 2020, Rv. 278182).

1.2. In applicazione del predetto principio, pienamente condivisibile, deve affermarsi che entrambi i motivi di ricorso – riguardanti rispettivamente presunte violazioni di legge e lamentati vizi motivazionali – sono infondati, poiché il carattere amministrativo, con finalità precipuamente preventiva e non penale della sanzione prevista dall’art. 222, comma 2, cod. strada esclude l’operatività dell’art. 30, quarto comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, con la conseguenza che il giudice dell’esecuzione non poteva applicare tale disposizione per rideterminare la pena inflitta, con sentenza irrevocabile, in base alla norma dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale con la sentenza del 19 febbraio 2019, n. 88.

Per quanto riguarda, in particolare, il secondo motivo di ricorso, deve notarsi, per completezza, che non può pervenirsi a soluzione diversa, rispetto a quella adottata dal giudice dell’esecuzione, neppure sulla base dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza emessa il 21 marzo 2019, n. 63, richiamata dal ricorrente, perché essa concerne ipotesi di sanzioni amministrative munite di elevatissima carica afflittiva, quindi dotate di carattere punitivo in funzione repressiva, mentre alla sanzione accessoria della revoca della patente di guida, rilevante nel caso qui esaminato, va riconosciuta finalità eminentemente preventiva e non a carattere punitivo, anche per l’arco temporale limitato, come sopra precisato.

2. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, 25 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2020.

SENTENZA – copia non ufficiale -.