AUTOVELOX (camuffato): la denuncia di un automobilista (Video + Sentenza).

[wpdevart_youtube]ZjV3AU0wHmk[/wpdevart_youtube]

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE II PENALE

Sentenza 23 maggio 2013, n. 22158

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARMENINI Secondo L. – Presidente –

Dott. GALLO Domenico – Consigliere –

Dott. DIOTALLEVI Giovanni – Consigliere –

Dott. VERGA Giovanna – Consigliere –

Dott. ARIOLLI Giovann – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.S. N. IL (………..);

avverso l’ordinanza n. 61/2012 TRIB. LIBERTA’ di COSENZA, del 19/06/2012;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI ARIOLLI;

lette/sentite le conclusioni del PG Dott. DELEHAYE Enrico il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza del 19/6/2012 il Tribunale del riesame di Cosenza rigettava l’appello proposto nell’interesse di C.S. avverso il provvedimento con cui il Tribunale di Paola in data 17- 18/5/2012 respingeva l’istanza di dissequestro e la restituzione di sei apparecchi di rilevamento di velocità su strada, sottoposti a sequestro preventivo giusto decreto del G.I.P. dello stesso Tribunale del 10/4/2008, nell’ambito di procedimento penale iscritto nei confronti di altri soggetti diversi dall’odierno ricorrente, per i reati di cui agli artt. 110 e 640 c.p., art. 61 c.p., n. 9, art. 81 cpv. c.p., e artt. 110 e 323 c.p., art. 61 c.p., n. 9, art. 81 cpv. c.p..

2. Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione il difensore dell’interessato, il quale ne chiede l’annullamento, deducendo:

1) violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b).

In particolare, posto che l’accusa ipotizza il delitto di truffa consistente nella rilevazione della velocità attraverso gli strumenti (regolari) in questione, ma posizionati in modo tale da essere occultati agli ignari automobilisti, ne consegue che tali res non rivestono funzione strumentale alla commissione del reato, poichè non funzionali e non relazionali indissolubilmente allo stesso (come ritenuto per le autovetture all’interno delle quali erano posizionati ed i computer all’interno delle stesse custoditi), nè la libera disponibilità degli stessi può aggravare gli effetti dei reati in parola.

In sostanza, deduce che un bene avente natura lecita (in quanto regolarmente tarato e conforme ai paradigmi normativi) non può seguire la sorte processuale dei presunti autori che di quel bene hanno fatto un uso illecito.

Quanto al periculum ne contesta la sussistenza in ragione della mancanza di relazione tra gli indagati e il ricorrente, nuovo intestatario dei beni;

2) violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), stante l’assenza di elementi che avallino concretamente l’esistenza di una discrasia tra l’intestazione formale del bene e la disponibilità effettiva dello stesso, non potendosi ritenere il ricorrente intestatario fittizio dei beni sulla sola parentela esistente tra un ex dipendente di una società indagata ed il titolare di un nuovo soggetto giuridico.

Deduceva, infine, che in analogo procedimento penale instauratasi dinanzi a diversa autorità giudiziaria (G.U.P. Tribunale di Cosenza) gli indagati erano stati prosciolti, stante impossibilità di cogliere l’elemento soggettivo proprio della truffa in relazione alla modalità di posizionamento degli autovelox, trattandosi di regolamentazione in continuo divenire.

3. Il ricorso è infondato.

Sussiste, innanzitutto, un rapporto di strumentante tra i beni sequestrati ed il reato di truffa per cui si procede, considerato che gli autovelox costituiscono lo strumento delle attività illecite accertate ed enunciate nella prospettazione accusatoria (truffa consistente nella rilevazione di velocità attraverso autovelox posizionati in modo da essere occultati agli ignari automobilisti), a nulla valendo che la res impiegata per commettere la truffa abbia natura lecita, allorchè assolva, nell’ordito truffaldino, una valenza causale ai fini della realizzazione del reato.

Di conseguenza, gli autovelox si prestano, proprio in ragione di tale nesso di interdipendenza con il reato, ad essere assoggettati a vincolo reale sia quale corpo del reato (“le cose … mediante le quali il reato è stato commesso”) sia quale cosa pertinente al reato la cui libera disponibilità può agevolare la commissione di altri reati della stessa specie di quello per cui si procede.

Quanto, poi, all’esistenza di un collegamento tra i beni sequestrati, divenuti di proprietà del ricorrente, estraneo al reato, con le attività delittuose poste in essere dagli indagati, va innanzitutto premesso che oggetto del sequestro preventivo può essere qualsiasi bene – a chiunque appartenente e, quindi, anche a persona estranea al reato – purchè esso sia, anche indirettamente, collegato al reato e, ove lasciato in libera disponibilità, idoneo a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti.

In tal caso, incombe al giudice un dovere specifico di motivazione sul requisito del periculum in mora in termini, tuttavia, di semplice probabilità del collegamento di tali beni con le attività delittuose dell’indagato, sulla base di elementi che appaiano indicativi della loro effettiva disponibilità da parte di quest’ultimo, stante il carattere meramente fittizio della loro intestazione ovvero di particolari rapporti in atto tra il terzo titolare e l’indagato stesso (ex plurimis vedi: Sez. 5^, sentenza n. 11287 del 22/01/2010, rv. 246358).

Nel caso in esame, il Tribunale del riesame ha correttamente desunto il collegamento tra il ricorrente ed il reato per cui si procede sulla base di molteplici circostanze di fatto la cui combinazione logica consente di ritenere, in termini di fondata probabilità, che il colpevole “conservi” la disponibilità dei beni in sequestro, a prescindere dall’attuale intestazione formale.

Si sono al riguardo valorizzati diversi elementi di carattere “territoriale” (la ditta del ricorrente opera nel medesimo ambito territoriale di quelle degli indagati), di pregressa appartenenza lavorativa (il ricorrente risulta essere stato dipendente della ditta che aveva fornito le apparecchiature che sarebbero state utilizzate per la commissione dei reati), nonchè parentale (con C.S. che è indicato quale esecutore delle operazioni materiali truffaldine di rilevazione delle infrazioni al codice della strada agli ignari utenti).

Non può quindi escludersi l’esistenza di situazioni che avallino concretamente l’esistenza di una discrasia tra intestazione formale e la disponibilità effettiva del bene, e consentano di ritenere che il terzo abbia accettato la titolarità apparente del bene al solo fine di conservarne l’acquisizione in capo al soggetto indagato e neutralizzare il pericolo della confisca.

Va, pertanto, rigettato il ricorso. Ne consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2013.

Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2013.

…, per completezza:

Art. 11. Servizi di polizia stradale (1)

1. Costituiscono servizi di polizia stradale:

a) la prevenzione e l’accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale;

b) la rilevazione degli incidenti stradali;

c) la predisposizione e l’esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico;

d) la scorta per la sicurezza della circolazione;

e) la tutela e il controllo sull’uso della strada.

2. Gli organi di polizia stradale concorrono, altresì, alle operazioni di soccorso automobilistico e stradale in genere. Possono, inoltre, collaborare all’effettuazione di rilevazioni per studi sul traffico.

3. Ai servizi di polizia stradale provvede il Ministero dell’interno, salve le attribuzioni dei comuni per quanto concerne i centri abitati. Al Ministero dell’interno compete, altresì, il coordinamento dei servizi di polizia stradale da chiunque espletati.

4. Gli interessati possono chiedere agli organi di polizia di cui all’art. 12 le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell’incidente, alla residenza ed al domicilio delle parti, alla copertura assicurativa dei veicoli e ai dati di individuazione di questi ultimi.

(1) Vedi art. 21 reg. cod. strada.

Art. 12.
Espletamento dei servizi di polizia stradale (1) (2)

1. L’espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta:

a) in via principale alla specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato;

b) alla Polizia di Stato;

c) all’Arma dei carabinieri;

d) al Corpo della guardia di finanza;

d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell’àmbito del territorio di competenza; (3)

e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell’àmbito del territorio di competenza;

f) ai funzionari del Ministero dell’interno addetti al servizio di polizia stradale;

f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto. (3)

2. L’espletamento dei servizi di cui all’art. 11, comma 1, lettere a) e b), spetta anche ai rimanenti ufficiali e agenti di polizia giudiziaria indicati nell’art. 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale.

3. La prevenzione e l’accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo sull’uso delle strade possono, inoltre, essere effettuati, previo superamento di un esame di qualificazione secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione:

a) dal personale dell’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, dell’Amministrazione centrale e periferica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Dipartimento per i trasporti terrestri in concessione appartenente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal personale dell’A.N.A.S.;

b) dal personale degli uffici competenti in materia di viabilità delle regioni, delle province e dei comuni, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di proprietà degli enti da cui dipendono;

c) dai dipendenti dello Stato, delle province e dei comuni aventi la qualifica o le funzioni di cantoniere, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o sui tratti di strade affidate alla loro sorveglianza;

d) dal personale delle Ferrovie dello Stato e delle ferrovie e tranvie in concessione, che espletano mansioni ispettive o di vigilanza, nell’esercizio delle proprie funzioni e limitatamente alle violazioni commesse nell’àmbito dei passaggi a livello dell’amministrazione di appartenenza;

e) dal personale delle circoscrizioni aeroportuali dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell’àmbito delle aree di cui all’art. 6, comma 7;

f) dai militari del Corpo delle capitanerie di porto, dipendenti dal Ministero della marina mercantile, nell’àmbito delle aree di cui all’art. 6, comma 7.

3-bis. I servizi di scorta per la sicurezza della circolazione, nonché i conseguenti servizi diretti a regolare il traffico, di cui all’articolo 11, comma 1, lettere c) e d), possono inoltre essere effettuati da personale abilitato a svolgere scorte tecniche ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizione di eccezionalità, limitatamente ai percorsi autorizzati con il rispetto delle prescrizioni imposte dagli enti proprietari delle strade nei provvedimenti di autorizzazione o di quelle richieste dagli altri organi di polizia stradale di cui al comma 1. (4)

4. La scorta e l’attuazione dei servizi diretti ad assicurare la marcia delle colonne militari spetta, inoltre, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate, appositamente qualificati con specifico attestato rilasciato dall’autorità militare competente.

5. I soggetti indicati nel presente articolo, eccetto quelli di cui al comma 3-bis, (5) quando non siano in uniforme, per espletare i propri compiti di polizia stradale devono fare uso di apposito segnale distintivo, conforme al modello stabilito nel regolamento.

(1) Vedi art. 22, art. 23 e art. 24 reg. cod. strada.
(2) Si veda la L. 15 maggio 1997, n. 127. Si veda altresì la L. 23 dicembre 1999, n. 488.
(3) Questa lettera è stata aggiunta dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151.
(4) Questo comma è stato aggiunto dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151.
(5) Le parole: “, eccetto quelli di cui al comma 3 bis,” sono state inserite dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151.