Carabinieri: scheda valutativa – avanzamento (T.A.R. Lombardia Milano, Sezione III, Sentenza 29 giugno 2017, n. 1458).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

con l’intervento degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Ugo Di Benedetto, Presidente

Dott. Alberto Di Mario, Consigliere

Dott.ssa Valentina Santina Mameli, Primo Referendario, Estensore

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2061 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

E.C., rappresentato e difeso dall’avvocato Ettore Ribolzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Ariosto, n. 30;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, e Comando Generale dell’Arma dei carabinieri, in persona del Comandante Generale pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettale dello Stato, con domicilio eletto in Milano, via Freguglia, n. 1;

per l’annullamento

quanto al ricorso introduttivo della scheda valutativa n. d’ordine 40 relativa al periodo dal 9 settembre 2013 al 17 aprile 2014, datata 18 giugno 2015 e consegnata all’odierno ricorrente in data 13 luglio 2015, recante come qualifica finale il giudizio di “eccellente” senza l’espressione di “vivo compiacimento” e con abbassamento di alcune voci interne,

nonché di ogni altro atto comunque preordinato, connesso o conseguente;

quanto al ricorso per motivi aggiunti

– della scheda valutativa n. d’ordine 42 relativa al periodo dal 23 giugno 2014 al 22 giugno 2015, redatta rispettivamente il 20 novembre 2015 (il compilatore) e il 7 gennaio 2016 (il 1 revisore) e consegnata al ricorrente in data 23 novembre 2016;

– del rapporto informativo n. d’ordine 43 relativo al periodo dal 24 giugno 2015 al 14 settembre 2015, redatto rispettivamente il 10 dicembre 2015 (il compilatore) e 1’11 febbraio 2016 (il 1 revisore) e consegnato anch’esso al ricorrente in data 23 novembre 2016

entrambi recanti come qualifica finale il giudizio di “eccellente”.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri;

Viste le memorie difensive;

Visti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 giugno 2017 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Svolgimento del processo

Il ricorrente è Ufficiale in Servizio Permanente Effettivo, con grado di Colonnello, del Ruolo Tecnico Logistico Amministrativo dell’Arma dei Carabinieri, all’epoca dei fatti con incarico di Capo del Servizio Amministrativo presso il Comando Legione Carabinieri “Lombardia”.

Con il ricorso introduttivo ha impugnato la scheda valutativa ex art. 1025, comma 3, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, relativa al periodo dal 9 settembre 2013 al 17 aprile 2014, nella parte in cui, pur esprimendo una valutazione di “eccellente”, non contiene più, come per le valutazioni precedenti, l’espressione di “vivo compiacimento”.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero della Difesa e il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.

Successivamente, con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 20 dicembre 2016, il ricorrente ha impugnato due ulteriori rapporti informativi, meglio indicati in epigrafe, recanti entrambi il giudizio di eccellente ma senza il “vivo compiacimento”.

In vista della trattazione nel merito le parti hanno depositato scritti difensivi, insistendo nelle rispettive conclusioni.

All’udienza pubblica del 6 giugno 2017 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione.

Motivi della decisione

  1. I) Il ricorso introduttivo è affidato ai motivi di gravame di seguito sintetizzati:

1) violazione di legge ed eccesso di potere per violazione dei criteri di buon andamento della p.a., difetto dei presupposti e della motivazione: la scheda valutativa sarebbe stata redatta oltre il termine previsto dall’art. 1046, comma 1, lett. i), n. 2), del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (T.U. delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare), secondo cui il termine per il procedimento di compilazione delle note caratteristiche per il personale in servizio, in congedo e richiamato è di 60 giorni; nel caso di specie il rapporto sarebbe stato redatto 14 mesi dopo;

2) violazione di legge ed eccesso di potere per difetto dei presupposti, illogicità manifesta, errore di fatto, perplessità e sviamento: pur essendo il giudizio impugnato espressione di discrezionalità tecnica deve rispettare i criteri di coerenza e logicità. In particolare, laddove venga riscontrato un abbassamento dei giudizi riportati nelle precedenti note caratteristiche, il provvedimento dovrebbe contenere una più puntuale motivazione in ordine alla specifiche giustificazioni poste a sostegno dell’abbassamento della qualifica. In ogni caso le circostanze poste a fondamento del giudizio non sarebbero veritiere.

I.1) Il ricorso non è meritevole di accoglimento.

I.2) Quanto al primo mezzo di gravame, per giurisprudenza consolidata il termine previsto dall’art. 1046, comma 1, lett. i), n. 2), del D.P.R. n. 90 del 2010 ha natura ordinatoria (Consiglio di Stato sez. IV 21 gennaio 2013 n. 328; Consiglio di Stato sez. VI 15 febbraio 2012 n. 753). In ogni caso, pur a voler ritenere che tale termine non possa essere eccessivamente dilatato, al fine di non pregiudicare una fedele rappresentazione della realtà dei fatti, nel caso di specie tale rischio comunque sarebbe scongiurato dal fatto che, come meglio si dirà infra, il giudizio si è basato anche su elementi documentali formati nel corso delle ispezioni straordinarie del servizio alle dipendenze del ricorrente.

I.3) Anche il secondo motivo di ricorso non è meritevole di accoglimento.

Il giudizio contenuto nel rapporto informativo si fonda su due circostanze:

1. a) in sede di controlli straordinari sull’attività del reparto, si sarebbero palesate sia imperfezioni che superficialità relative agli aspetti formali e di gestione;

2. b) si sarebbe riscontrata l’incapacità di trovare soluzioni efficaci.

A detta del ricorrente tali circostanze non sarebbero veritiere in quanto il controllo ispettivo si sarebbe concluso con esito positivo mentre le questioni problematiche non risolte sarebbero relative a periodo successivo a quello di riferimento per la scheda valutativa.

I.3.1) Va innanzi tutto rilevato che per giurisprudenza da lungo tempo consolidata, i giudizi analitici e sintetici contenuti nella documentazione caratteristica dei militari – ferma restando la necessità che siano forniti di un apparato motivazionale idoneo a dare conto di quegli elementi che, in concreto, abbiano determinato i convincimenti espressi circa il servizio svolto – si caratterizzano per un elevatissimo grado di discrezionalità tecnica e sono pertanto sindacabili dal giudice amministrativo solo entro i limiti ristretti della manifesta abnormità, della discriminatorietà o del travisamento dei presupposti di fatto.

Detti giudizi, per definizione periodici, sono peraltro assolutamente autonomi fra loro e possono variare senza che questo dia luogo di per sé a un’ipotesi di eccesso di potere per contraddittorietà tra il giudizio afferente un periodo e quelli espressi per periodi precedenti, di modo che la valutazione espressa per un dato periodo non può essere influenzata dalle valutazioni espresse per il passato (fra le moltissime, cfr. T.A.R. Piemonte sez. I 12 aprile 2017 n. 477; Cons. Stato, sez. VI, 2 aprile 2012, n. 1938; id., sez. IV, 7 luglio 2011, n. 4076; id., sez. III, 14 febbraio 2011, n. 2780).

Facendo applicazione di questi principi, la censura dedotta non è suscettibile di favorevole apprezzamento, non essendo ravvisabili nel provvedimento impugnato i vizi di difetto di motivazione e di contraddittorietà, denunciati dal ricorrente, risultando il giudizio finale coerente con le singole valutazioni, e non emergendo alcun illogico scostamento tra la valutazione de qua e quelle precedenti, stante il lieve abbassamento di giudizio, che comunque rimane “eccellente”.

Va rilevato che nel giudizio complessivo finale del Comandante Interregionale, coerente con i giudizi analitici nonché con quelli del compilatore e del primo revisore, si legge che il ricorrente, ufficiale di consolidate qualità morali, militari e di carattere, “è in possesso di una preparazione tecnico professionale di assoluto rilievo…

Trattasi di Ufficiale superiore generoso, volenteroso, serio e riservato, che, pur confermando sostanzialmente il profilo e le prestazioni in precedenza riconosciutegli, nel periodo in esame – in sede di taluni controlli straordinari – ha lasciato trasparire alcune superficialità ed imperfezioni formali e gestionali che non hanno mancato di riverberarsi sull’aderenza logistica di importanti servizi di supporto all’operatività dei reparti.

Confido che le lusinghiere qualità possedute dall’ufficiale potranno consentirgli, con un rinnovato vigore, di recuperare tali aspetti”.

Il giudizio fa riferimento all’esito di controlli straordinari effettuati presso il servizio diretto dal ricorrente, che avevano evidenziato alcune criticità sotto l’aspetto formale e di gestione (cfr. relazione finale del 16 marzo 2015) quanto all’esercizio finanziario 2013 e al primo trimestre 2014, periodo in parte coincidente con il periodo di riferimento del rapporto informativo oggetto del presente giudizio.

Gli esiti di tali controlli non possono evidentemente formare oggetto di censura e contestazione in questa sede, nella quale devono considerarsi come un fatto storico.

Ciò posto, nessun vizio può riscontrarsi nel provvedimento impugnato che ha correttamente fatto riferimento a tale circostanza di fatto, pur concludendo il giudizio con la valutazione massima di eccellente.

Per le ragioni che precedono il ricorso introduttivo non è meritevole di accoglimento.

1. II) Il ricorso per motivi aggiunti, con cui sono stati impugnati due ulteriori rapporti informativi (precisamente la scheda valutativa n. d’ordine 42 relativa al periodo dal 23 giugno 2014 al 22 giugno 2015 e il rapporto informativo n. d’ordine 43 relativo al periodo dal 24 giugno 2015 al 14 settembre 2015), anch’essi contenenti il giudizio di eccellente, ma senza il “vivo compiacimento”, è affidato ai motivi di gravame di seguito sintetizzati:

1) violazione di legge ed eccesso di potere per violazione dei criteri di buon andamento della p.a., difetto dei presupposti e della motivazione: la scheda valutativa sarebbe stata redatta oltre il termine previsto dalla normativa di riferimento.

Tale motivo deve essere rigettato per le stesse ragioni già espresse in relazione al primo motivo del ricorso introduttivo.

2) violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di motivazione, contraddittorietà ed illogicità manifesta: dai giudizi complessivi finali delle due schede valutative non sarebbe possibile comprendere il motivo della mancata attribuzione al ricorrente della valutazione massima per le tutte le voci, come era stata attribuita in tutta la sua documentazione caratteristica prima del 9 settembre 2013 e dopo il 14 settembre 2015.

Ribadita l’indipendenza e l’autonomia dei singoli giudizi in relazione ai diversi periodi di riferimento, il Collegio osserva quanto segue.

Nella scheda valutativa n. 42 il ricorrente, pur avendo riportato per le singole voci valutazioni molto elevate, per quattro di esse (capacità comunicativa, affidabilità, iniziativa, predisposizione al comando), ha riportato valutazioni (di poco) inferiori al massimo.

Ugualmente nella scheda valutativa n. 43.

Il giudizio finale delle due schede così, rispettivamente, si esprime:

– scheda valutativa n. 42: “La S.V. è Ufficiale Superiore che ha dato ulteriore prova di possedere eccellenti doti complessive, supportate oltre che da una ben consolidata preparazione professionale dal profilo spiccatamente specialistico, anche da un ampio bagaglio culturale.

Nell’espletamento del delicato incarico di Capo del Servizio Amministrativo della Legione Lombardia, Lei ha saputo esprimere al meglio la Sua azione di guida e di condotta del personale dipendente, rivelandosi collaboratore affidabile. Lei è, in sintesi, Ufficiale Superiore che ha continuato ad operare con serena determinazione, assicurando -in ogni circostanza- un rendimento attestatosi costantemente su livelli elevati, come anche sottolineato dal Direttore di Amministrazione del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri”;

– scheda valutativa n. 43: “La S.V. è Ufficiale Superiore caratterizzato da eccellenti qualità morali, militari, intellettuali e di carattere, supportate da una vasta e costantemente aggiornata preparazione tecnico-professionale.

Durante il periodo in esame I 4 ha continuato a ricoprire l’incarico di Capo del Servizio Amministrativo della Legione Lombardia’ evidenziando dedizione, disponibilità ed assicurando una collaborazione aderente alle esigenze istituzionali. Lei è, in sintesi, Ufficiale Superiore che ha agito con determinazione, padronanza e partecipazione attiva, fornendo costantemente un rendimento di livello ottimale, come peraltro anche attestato dal Direttore di Amministrazione del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri”.

Ora, il giudizio finale costituisce una sintesi dei giudizi assegnati per ogni singola voce di valutazione, con i quali deve mantenere la necessaria coerenza.

In relazione alle valutazioni assegnate alle singole voci il ricorrente si limita, con il ricorso per motivi aggiunti, ad evidenziare le differenze rispetto alla scheda valutativa, successiva a quelle impugnate, relativa al periodo 15 settembre 2015 – 14 settembre 2016. Tale argomentare si presenta generico e non suscettibile di essere favorevolmente apprezzato, non traducendosi in una precisa e circostanziata deduzione di vizi di legittimità.

L’asserita carenza di motivazione dei giudizi finali delle due schede valutative impugnate è dedotta dal ricorrente in ragione della mancata attribuzione, accanto al giudizio “eccellente”, del “vivo compiacimento”.

La censura, così come formulata, tradisce tuttavia un salto logico, considerato che il giudizio finale si presenta coerente con le singole voci di valutazione (sulle quali, come detto, nella sostanza non vengono dedotti confacenti motivi di gravame) e la mancata attribuzione dell’espressione elogiativa ben si concilia con i giudizi – di poco inferiori al massimo – di alcune voci.

Per le ragioni che precedono non è meritevole di accoglimento anche il secondo motivo di gravame del ricorso per motivi aggiunti, che quindi, conclusivamente, deve essere respinto.

III) Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo a favore delle Autorità intimate, tenuto conto della loro comune difesa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

– rigetta il ricorso introduttivo;

– rigetta il ricorso per motivi aggiunti.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida complessivamente in Euro 4.000,00 (quattromila) a favore di entrambe le Autorità intimate, oltre oneri fiscali, previdenziali e spese generali di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2017.

Depositata in Cancelleria il 29 giugno 2017.