Casa familiare: se abusiva è da demolire (Corte di Cassazione, Sezione III Penale, Sentenza 11 marzo 2020, n. 9742).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAMACCI Luca – Presidente

Dott. SCARCELLA Alessio – Consigliere

Dott. SOCCI Angelo Matteo – Consigliere

Dott. CORBETTA Stefano – Consigliere

Dott. NOVIELLO Giuseppe –  Rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

Minopoli Assunta nata a OMISSIS il xx/xx/xxxx;

La Pignola Antonio nato a OMISSIS il xx/xx/xxxx;

avverso l’ordinanza del 30/09/2019 della Corte di Appello di Napoli;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Orsi che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 30 settembre 2019 il giudice dell’esecuzione presso la Corte di Appello di Napoli, adito nell’interesse di Minopoli Assunta e La Pignola Antonio, rigettava la richiesta di sospensione della demolizione dell’immobile oggetto della sentenza di condanna intervenuta in materia edilizia il 3.05.1996, divenuta irrevocabile il 26.11.1997.

2. Avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione Minopoli Assunta e La Pignola Antonio, tramite il proprio difensore, hanno proposto ricorso per cassazione, sollevando un motivo di impugnazione.

3. Contestano, ai sensi dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen., il difetto di motivazione in relazione agli artt. 6 § 1 e 2 ed 8 della Cedu.

Si rileva che:

– ricorrerebbe un caso di travisamento della prova, atteso che difformemente da quanto rilevato, le pratiche di condono sarebbero state tempestivamente integrate come da nota del comune di Napoli del 24.9.2019, da cui emergerebbe anche l’indicazione dell’astratta condonabilità delle opere, non adeguatamente considerata dalla corte di appello, la quale, quindi, neppure avrebbe valutato, come dovuto, l’effettiva assenza di cause ostative al condono;

– non si può ritenere, come invece sostenuto in motivazione, che le opere successivamente realizzate rispetto a quelle oggetto di domanda di condono, possano condizionare la positiva definizione delle pratiche di sanatoria, avendo il comune prospettato a tali fini il ricorso alla procedura di “astratta assentibilità” e a quella di “ripristino dello stato dei luoghi” riguardo alle opere “modificative dell’involucro”.

In tal senso deporrebbe anche l’indirizzo della giurisprudenza amministrativa, richiamato in ricorso, trattandosi di opere che, come riconosciuto dai tecnici comunali, non avrebbero inciso né mutato l’identità dell’opera da condonare;

– emergerebbe anche un vizio di motivazione per assenza di completezza, coerenza e logicità rispetto ai principi definiti dalla Corte Edu nella sentenza “Ivanova” del 21.4.2016, secondo la quale in sede giurisdizionale vi dovrebbe essere un bilanciamento tra interesse individuale ed interesse generale, essendo necessaria una valutazione di plurimi fattori rilevanti in tema di demolizione di una casa abusiva, per fare in modo che la p.o. non si possa dolere di un ordine di demolizione che costituisca un’ingerenza sproporzionata nel “diritto al rispetto dela casa”.

– vi sarebbe anche un ordine ingiustificatamente tardivo, con carenza di motivazione per la mancata spiegazione delle ragioni per cui sarebbe convenzionalmente legittimo l’ordine di demolizione la cui esecuzione intervenga a distanza di molti anni, come nel caso di specie, con violazione dell’art. 8 e 6 § 1 della Cedu – nel quadro anche della ritenuta natura di sanzione penale dell’ordine di demolizione -, con violazione di un legittimo affidamento ingenerato nella parte esecutata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono manifestamente infondati.

2. Quanto al dedotto travisamento della prova, costituita da una nota del settembre del 2019 che attesterebbe l’avvenuta integrazione richiesta dal comune in data 8.5.2019, e che invece la corte non avrebbe rilevato, sostenendo la persistenza dell’inadempimento al riguardo, si tratta di una censura secondaria rispetto al nucelo centrale della decisione assunta e impugnata.

Invero, la questione dedotta in tema di integrazione della domanda di condono non intacca gli aspetti essenziali della ordinanza, quali l’insussistenza di una prossima e probabile definizione delle pratiche di condono come anche di un ingiusto pregiudizio derivante dalla esecuzione della demolizione.

Profili validamente affrontati e di seguito illustrati.

2.1. Diversamente da quanto sostenuto dalla difesa infatti, la corte nell’evidenziare l’appurata presenza di opere non rientranti nell’oggetto del condono, ne ha sottolineato l’incidenza innanzitutto sotto il profilo della impossibilità di poter ritenere che la pratica di condono, ove definibile positivamente, possa essere conclusa in tempi brevi; ed ha in tal seno congruamente argomentato osservando come la nota comunale del settembre 2019 – in questa parte evidentemente esaminata in maniera non difforme rispetto agli assunti difensivi – nel prospettare la necessità – in via peraltro puramente astratta – di ricorrere ad ulteriori e previe procedure amministrative (di demolizione di parti delle opere e di conformità di altre), prima di poter addivenire, poi, al condono richiesto, sancirebbe un notevole, ulteriore allungamento dei tempi di definizione della predetta pratica.

Così facendo corretta applicazione del principio per cui, l’ordine di demolizione delle opere abusive, emesso con la sentenza passata in giudicato, può essere sospeso solo qualora sia ragionevolmente prevedibile, sulla base di elementi concreti, che in un breve lasso di tempo sia adottato dall’autorità amministrativa o giurisdizionale un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con detto ordine di demolizione (cfr. Sez. 3, n. 42978 del 17/10/2007 Rv. 238145 – 01 Pa risi).

2.2. Quanto alla lamentata violazione del principio di proporzionalità in materia di diritti fondamentali, specie con riferimento ai diritti di libertà personale e reale, anche recentemente sottolineato dai Giudici di Strasburgo, questa Corte ha già esaminato la portata della decisione citata dalla difesa e assunta dalla Corte Edu, nel caso Ivanova e Cherkezov c. Bulgaria (sentenza, V Sezione, 21 aprile 2016, n. 46577).

Va premesso che la Corte EDU nell’occasione citata ha affermato che l’ordine di demolizione costituisce una misura che, in una società democratica, è necessaria “alla difesa dell’ordine” e alla promozione del “benessere economico del paese”, ai sensi dell’art. 8.

Tuttavia, quanto alla interferenza di tale principio sul diritto all’abitazione, la stessa Corte EDU ha ritenuto che i rimedi interni, previsti nell’ordinamento bulgaro, non garantiscono la verifica dei requisiti procedurali che impongono che ogni persona che sia esposta al rischio di perdere la propria abitazione – anche se non appartenente ad un gruppo vulnerabile – dovrebbe in linea di principio disporre della possibilità che la valutazione della proporzionalità di tale misura (che comporta la perdita dell’abitazione) sia effettuata da un giudice indipendente.

E’ in tale quadro che i giudici di Strasburgo – nella considerazione, comunque, della legittimità “convenzionale” della demolizione, allorquando, valutandone la compatibilità con il diritto alla abitazione, il suo unico scopo sia quello di garantire l’effettiva attuazione delle disposizioni normative secondo cui gli edifici non possono essere costruiti senza autorizzazione, poiché la stessa può essere considerata come diretta a ristabilire lo stato di diritto, fatto salvo il rispetto della proporzionalità della misura con la situazione personale dell’interessato – hanno sottolineato come il giudice nazionale, con riferimento all’ordine di demolizione dell’abitazione, avesse dovuto, in quel caso, valutare e ponderare la difficile situazione personale dei ricorrenti e non limitarsi piuttosto ad un controllo meramente formale sulla illegalità o meno della costruzione, in quanto il rispetto del principio di proporzionalità impone che l’autorità giudiziaria valuti caso per caso se un determinato provvedimento possa ritenersi giustificato in considerazione delle ragioni espresse dal destinatario della misura, al fine di bilanciare il suo diritto alla tutela dell’abitazione, ai sensi dell’art. 8 Convenzione Edu (o di altro diritto fondamentale come il diritto alla salute che nel caso in esame rilevava) e l’interesse dello Stato ad impedire l’esecuzione di interventi edilizi, in assenza di regolare titolo abilitativo.

Sicché deve essere il giudice a dover stabilire, tenuto conto delle circostanze del caso concreto dedotte dalle parti, se il provvedimento limitativo della libertà “reale” sia “proporzionato” rispetto allo scopo, riconosciuto peraltro legittimo dalla Corte Edu, che la normativa edilizia intende perseguire (cfr. Sez. 3, non massimata n. 15141 del 2019 Sez. 3, Pignalosa; sez. 3 n. 27840 del 23/03/2016 Rv. 267055 – 01 Calvisi).

2.3. Alla luce di tale determinazione giurisprudenziale, tuttavia, il motivo dedotto appare generico, in quanto il ricorrente si è limitato a richiamare i predetti principi senza allegare le concrete ragioni e circostanze del caso di specie, che avrebbero dovuto fondatamente sostenere l’affermata violazione del citato rapporto di proporzionalità.

Ragioni che in ogni caso non possono coincidere con il mero interesse del singolo a permanere in una specifica abitazione, atteso, di contro, il principio per cui l’esecuzione dell’ordine di demolizione di un immobile abusivo non contrasta con il diritto al rispetto della vita privata e familiare e del domicilio di cui all’art. 8 CEDU, posto che, non essendo desumibile da tale norma la sussistenza di alcun diritto “assoluto” ad occupare un immobile, anche se abusivo, solo perché casa familiare, il predetto ordine non viola in astratto il diritto individuale a vivere nel proprio legittimo domicilio, ma afferma, in concreto, il diritto della collettività a rimuovere la lesione di un bene o interesse costituzionalmente tutelato ed a ripristinare l’equilibrio urbanistico-edilizio violato (cfr. Sez. 3, n. 24882 del 26/04/2018 Rv. 273368 – 01 Ferrante; sez. 3, n. 18949 del 10/03/2016 Rv. 267024 – 01 Contadini).

3. Quanto alla censura in merito alla violazione degli artt. 8 e 6§1 della Corte Edu, per tardività dell’ordine di demolizione, quale sanzione di natura penale, che come tale non può essere impedita inficiata o ritardata in maniera eccessiva, da una parte quanto immediatamente sopra illustrato chiarisce come la “tardività” dell’ordine non integri una circostanza idonea a rivestire di “concretezza” la censura suindicata circa la sproporzione dell’ordine rispetto al diritto all’abitazione, confermandosi quindi l’aspecificità del motivo.

Dall’altra, appare congrua la motivazione circa l’insussistenza di alcun legittimo affidamento in capo ai ricorrenti, consapevoli della illecita realizzazione di un’opera abusiva, e dall’altra ancora essa risulta ulteriormente confutata – sul piano giuridico, che come tale può essere richiamato da questa Corte a supporto della decisione assunta – dal rilievo per cui il citato ordine, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, non ha natura penale, con tutte le relative implicazioni anche in termini di necessaria tempestività o comunque non significativo ritardo della esecuzione: questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 49331 del 10/11/2015 Rv. 265540 Delorier) ha escluso invero la natura sanzionatoria dell’ordine di demolizione, sulla base di una un’articolata disamina della relativa disciplina di cui al D.P.R. 380/01.

Da essa si è evinto che la demolizione dell’abuso edilizio è stata disegnata dal Legislatore come un’attività avente finalità ripristinatorie dell’originario assetto del territorio imposta all’autorità amministrativa, la quale deve provvedervi direttamente nei casi previsti dall’art. 27, comma 2 del TUE o attraverso la procedura di ingiunzione.

Si tratta, dunque, di sanzioni amministrative, che prescindono dalla sussistenza di un danno e dall’elemento psicologico del responsabile, in quanto applicabili anche in caso di violazioni incolpevoli; come tali sono rivolte non solo alle persone fisiche, ma anche alle persone giuridiche ed agli enti di fatto e sono generalmente trasmissibili nei confronti degli eredi del responsabile e dei suoi aventi causa che a lui subentrino nella disponibilità del bene (cfr. anche. Consiglio di Stato, Sez. 4, n.2266 del 12\4\2011; Consiglio di Stato, Sez. 4, n. 6554 del 24\12\2008. V. anche Cass. Sez. 3, n. 48925 del 22/10/2009, Viesti, Rv. 245918).

E’ stato in tal senso valorizzato anche il dato per cui, considerato il complesso delle disposizioni integranti la disciplina citata, i provvedimenti finalizzati alla demolizione dell’immobile abusivo adottati dall’autorità amministrativa risultano autonomi rispetto alle eventuali statuizioni del giudice penale e, più in generale, alle vicende del processo penale.

Sempre questa Corte, nella sentenza in principio citata e con specifico riferimento alla demolizione ordinata dal giudice penale ai sensi dell’art. 31, comma 9 d.P.R., 380\01, ha osservato, in primo luogo, che la disposizione si pone in continuità normativa con il previgente art. 7 della legge 47/1985 (cfr. Sez. 3, n. 32211 del 29/5/2003, Di Bartolo, Rv. 225548) e costituisce atto dovuto del giudice penale, esplicazione di un potere autonomo e non alternativo a quello dell’autorità amministrativa, con il quale può essere coordinato nella fase di esecuzione (cfr. da ultimo Sez. 3, n. 55295 del 22/09/2016 Rv. 268844 Fontana).

Sulla base di queste premesse ha concluso nel senso che l’ordine in parola integra una sanzione amministrativa che assolve ad un’autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso, impone un obbligo di fare imposto per ragioni di tutela del territorio ed ha carattere reale.

E’ per tali ragioni che l’ordine di demolizione impartito dal giudice può essere revocato dallo stesso giudice che lo ha emesso, quando risulti incompatibile con un provvedimento adottato dall’autorità amministrativa, indipendentemente dal passaggio in giudicato della sentenza (Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014, Chisci, Rv. 260972; Sez. 3, n. 3456 del 21/11/2012 (dep.2013), Oliva, Rv. 254426; Sez. 3, n. 25212 del 18/1/2012, Maffia, Rv. 253050 Sez. 3, n. 73 del 30/4/1992, Rizzo, Rv. 190604; Sez. 3, n. 3895 del 12/2/1990, Migno, Rv. 183768).

Tutte queste considerazioni dunque, incidono senza alcun dubbio, secondo questa Corte, sulla natura – di sanzione amministrativa – dell’ordine di demolizione impartito dal giudice, con ulteriori riflessi anche in tema di estinzione dell’ordine medesimo per il decorso del tempo. Sempre con la sentenza sopra richiamata (Sez. 3, n. 49331 del 10/11/2015 Rv. 265540 Delorier) si è evidenziato, infatti, che l’ordine impartito dal giudice non è soggetto alla prescrizione quinquennale stabilita per le sanzioni amministrative dall’art. 28 della I. 689\81, che riguarda le sanzioni pecuniarie con finalità punitiva (cfr. anche Sez. 3, n. 36387 del 07/07/2015 Rv. 264736 Formisano; Sez. 3, n. 16537 del 18/2/2003, Filippi, Rv. 227176) e, stante la sua predetta natura, non si estingue neppure per il decorso del tempo ai sensi dell’art. 173 cod. pen. (cfr. anche Sez. 3, n. 36387 del 7/7/2015, Formisano cit.; Sez. 3, n. 19742 del 14/4/2011, Mercurio e altro, Rv. 250336; Sez. 3, n. 43006 del 10/11/2010, La Mela, Rv. 248670), atteso che quest’ultima disposizione si riferisce alle sole pene principali (Sez. 3, n. 39705 del 30/4/2003, Pasquale, Rv. 226573).

La suesposta ricostruzione interpretativa è stata anche valutata in rapporto alle decisioni della Corte EDU in tema di definizione del concetto di “pena”, osservandosi che «..per tali sue caratteristiche la demolizione non può ritenersi una «pena» nel senso individuato dalla giurisprudenza della Corte EDU e non è soggetta alla prescrizione stabilita dall’art. 173 cod. pen.” (cfr. (Sez. 3, n. 49331 del 10/11/2015 Rv. 265540 Delorier cit; e ancora Sez. 3, n. 41475 del 03/05/2016 Rv. 267977 Porcu).

Si tratta di principi pienamente condivisi dal Collegio, cui si intende dare continuità, e che spiegano la chiara infondatezza di ogni doglianza che miri a dare rilievo, in termini di vizio, al profilo relativo al tempo in quanto tale, dell’esecuzione dell’ordine di demolizione.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

5. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 ciascuno a favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 18/02/2020.

Depositato in Cancelleria l’11 marzo 2020.

SENTENZA – copia non ufficiale -.