REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI SALVO Emanuele – Presidente
Dott. CIAMPI Francesco Maria – Consigliere
Dott. CAPPELLO Gabriella – Consigliere
Dott. TALERICO Palma – Consigliere
Dott. NARDIN Maura – Rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) BIAGIO nato a PRAIA A MARE il 25/04/19xx;
avverso la sentenza del 03/04/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Dott.ssa MAURA NARDIN;
letta la requisitoria del Procuratore generale, ai sensi dell’art. 23 comma 8 d.I.137/2020, con cui si chiede dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 3 aprile 2019 la Corte d’Appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata con cui Biagio (OMISSIS) è stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 589, comma 2 cod. pen., perché con imprudenza, negligenza ed imperizia ed in violazione dell’art. 145 C.d.S., alla guida della propria auto, si immetteva su strada avente diritto di precedenza, senza dare la precedenza, nonostante il segnale di STOP, così cagionando la morte del motociclista Saverio (OMISSIS), il quale sopraggiungeva dal lato destro, andando ad impattare contro il veicolo condotto da Biagio (OMISSIS), decedendo sul colpo.
2. Avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso l’imputato, a mezzo del suo difensore, affidandolo a tre distinti motivi.
3. Con il primo lamenta l’inosservanza dell’art. 229 cod. proc. pen. per avere entrambi i giudici di merito rigettato l’eccezione di nullità della consulenza del pubblico ministero, nonostante l’assenza degli avvisi previsti dalla disposizione.
Ricorda che all’atto di conferimento dell’incarico peritale da parte del pubblico ministero – di cui al verbale del 23 giugno 2009 – era stato disposto dall’organo dell’accusa che il consulente ing. Giuseppe (OMISSIS) – il quale aveva fissato l’inizio delle operazioni peritali alla data del 29 giugno 2009, senza indicare il luogo – si facesse carico di comunicare alle parti tutte le operazioni alle quali esse devono partecipare (visione dei veicoli ed altro) con eventuale redazione di apposito verbale.
Sottolinea che non vi è alcun verbale dei 29 giugno 2009, né è stato comunicato alla difesa alcun avviso di operazioni successive.
Richiama la giurisprudenza di legittimità sul mancato avviso alle parti del tempo e del luogo delle operazioni peritali e rileva che l’eccezione è stata tempestivamente proposta sin dall’udienza del 16 novembre 2010 e riproposta con i motivi di gravame; e rileva che il mancato avviso all’imputato dell’effettivo inizio delle operazioni peritali ha compromesso le facoltà difensive, con conseguente nullità dell’atto.
4. Con il secondo motivo, si duole del vizio di motivazione, sotto il profilo dell’assoluta carenza in merito alla decisività della prova riferimento all’esame della teste Maria Lucrezia (OMISSIS) e del consulente di parte Salvatore (OMISSIS), la cui escussione è stata ammessa con ordinanza della Corte territoriale, in data 6 luglio 2018 ed indi non espletata, a causa del decesso di entrambi nelle more del giudizio di appello.
Sottolinea che i testi (OMISSIS) e (OMISSIS) erano stati indicati dalla difesa in primo grado, quali testi in prova contraria e che il giudice di prima cura aveva ritenuto tardiva l’istanza, nonostante il disposto dell’art. 468, comma 4 cod. proc. pen. e che il giudice di appello, rilevato l’errore commesso dal primo giudice aveva disposto la rinnovazione dell’istruttoria, disponendo l’audizione dei testi (OMISSIS) e (OMISSIS).
Ciononostante, rilevato che i due testimoni erano nel frattempo deceduti, la Corte con la sentenza gravata si è limitata a darne atto, nonostante con l’ordinanza di rinnovazione istruttoria avesse dato applicazione all’art. 603 cod. proc. pen., ritenendo cioè di non essere in grado di decidere allo stato degli atti manifestando così la valutazione di decisività della prova testimoniale richiesta.
5. Con il terzo motivo, lamenta il vizio di motivazione, sotto il profilo della carenza e manifesta illogicità, del travisamento della prova.
Rileva che le dichiarazioni della teste Luisa (OMISSIS), moglie dell’imputato, a bordo dell’autovettura al momento del sinistro avevano chiarito che (OMISSIS) si era arrestato allo STOP, prima di impegnare l’incrocio, mentre la Corte territoriale, nel ricostruire il sinistro omette la circostanza riferita, pur se la condotta contestata al ricorrente riguarda la violazione dell’art. 145 C.d.S., e si limita a ritenere la deposizione della teste non incompatibile con la ricostruzione del perito, secondo cui l’imputato impegnò l’incrocio senza dare la precedenza, finendo per travisare le dichiarazioni di Luisa (OMISSIS).
In questo modo, tuttavia, la sentenza omette di dare risposta al motivo di appello proposto, con il quale si metteva in evidenza la fallacia del ragionamento del primo giudice, appiattendosi sulla motivazione del medesimo.
Né le argomentazioni della Corte si rivelano idonee a superare il ragionevole dubbio in ordine alla sussistenza del nesso di causalità fra la condotta contestata e l’evento, non essendo stato tenuto in considerazione l’elevata velocità tenuta dal conducente del motociclo, quale elemento interruttivo del nesso causale, stante l’impossibilità per il conducente dell’auto di arrestare la marcia dopo averla ripresa a seguito della fermata allo STOP. Conclude per l’annullamento della sentenza impugnata.
6. Con requisitoria scritta ai sensi dell’art. 23, comma 8 d.l. 137/20201 il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere accolto.
2. La prima doglianza è fondata.
3. Invero, dalla consultazione degli atti, cui il giudice di legittimità può procedere a fronte della formulazione di eccezioni di natura processuale, è possibile rilevare dal verbale di conferimento dell’incarico al consulente tecnico, datato 23 giugno 2009, che il Pubblico Ministero conceda al medesimo il termine di giorni sessanta per il suo espletamento, con decorrenza dall’inizio delle operazioni peritali in data 29 giugno 2009, alle ore 9.
E’ del tutto omessa l’indicazione del luogo ove le operazioni peritali avranno inizio, mentre viene previsto dal pubblico ministero l’obbligo di comunicare alle parti tutte le operazioni alle quali dovranno partecipare, con eventuale redazione di apposito verbale.
4. La Corte territoriale nel respingere l’eccezione di nullità della consulenza tecnica, già sollevata in prima cura, afferma che il contraddittorio è stato assicurato, essendo stato dato avviso dell’inizio delle operazioni peritali, al momento del conferimento dell’incarico, ed essendo il consulente, ing. (OMISSIS), stato escusso in dibattimento.
L’assunto del giudice di appello, nondimeno, collide con la lettura del verbale, nel cui corpo è del tutto omessa l’indicazione del luogo nel quale le operazioni peritali prenderanno avvio.
D’altro canto, la mancata indicazione è accompagnata dall’onere posto a carico del consulente tecnico, da parte dell’organo conferente l’incarico, di comunicare alle parti le operazioni cui le medesime debbono partecipare, ciò rendendo evidente la necessità di integrazione dell’informazione sulle modalità concrete dello svolgimento dell’incarico.
Ora, “l’omessa comunicazione da parte del perito nominato nel corso del dibattimento del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali, incide sul diritto di difesa, in quanto pregiudica l’eventuale esercizio della facoltà di nomina di un consulente tecnico di parte, e determina perciò una nullità di ordine generale, a regime intermedio (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 11425 del 09/03/2001, dep. 11/03/2003, Rv. 224902).
Sicché qualora nell’atto del conferimento dell’incarico non venga indicata la data e l’ora dell’inizio delle operazioni, solo la comunicazione fatta successivamente dal perito al difensore della parte è idonea a garantire il diritto di difesa e ciò “anche se analogo avviso non sia stato inviato al consulente già nominato” (Sez. 1, Sentenza n. 32494 del 14/05/2004, Rv. 229301).
Ed invero, “l’assenza di formalità in ordine alla continuazione delle operazioni peritali, prevista al comma secondo dell’art. 229 cod. proc. pen., riguarda la parte già informata di tempo e luogo di inizio delle predette operazioni, momento in cui si instaura il rapporto con il perito, di seguito informale.
Ne consegue che l’art. 229, comma secondo, cod. proc. pen., non si applica all’ipotesi di mutamento delle indicazioni del perito in ordine all’inizio delle operazioni peritali, mutamento che deve essere direttamente comunicato dal perito a ciascuna parte facoltizzata a presenziare. (Sez. 5, Sentenza n. 22800 del 11/05/2010 Cc. (dep. 15/06/2010 ) Rv. 247516).
Solo successivamente, dunque, al completo avviso dato a verbale in ordine al giorno, luogo ed ora fissati per l’inizio delle operazioni peritali, e solo se le modalità indicate non mutino prima dell’inizio, non configura nullità l’omessa ulteriore comunicazione formale ai difensori e consulenti tecnici di parte circa il giorno e l’ora di prosecuzione delle operazioni fuori dell’ufficio, gravando sui difensori l’onere di procurarsi le necessarie informazioni, attesa la differente formulazione testuale del secondo comma dell’art. 229 cod. proc. pen., rispetto a quella del primo comma del medesimo articolo (In motivazione la Corte ha chiarito che, una volta indicato a verbale luogo e orario di inizio delle operazioni peritali, non sussiste alcun obbligo di dare avviso ulteriore al consulente nominato, né in capo al perito grava alcun obbligo di comunicazione). (Sez. 5, Sentenza n. 36152 del 30/04/2019, Rv. 277529; ex multis Sez. 5, Sentenza n. 18756/15 del 08/10/2014, Buondonno e altri, Rv. 263696).
5. Nel caso di specie, dunque, deve ritenersi che la consulenza tecnica affidata dal pubblico ministero all’ing. (OMISSIS), con il verbale del 29 giugno 2019, sia affetta da nullità, né la nullità della consulenza può essere superata dall’escussione del consulente in giudizio, trattandosi di atto derivato dall’atto nullo (cfr. Ai fini della configurabilità della nullità derivata, è necessario che gli atti successivi a quello dichiarato nullo siano con esso in rapporto di derivazione, nel senso che l’atto dichiarato nullo deve costituire la premessa logica e giuridica di quelli successivi, per modo che, cadendo tale premessa, deve necessariamente venir meno anche la validità degli atti che ne seguono (Fattispecie in cui, a fronte della dichiarazione di nullità solo parziale di una consulenza tecnica, la Corte ha ritenuto legittima l’escussione del consulente su circostanze relative alla parte non annullata del suo elaborato). (Sez. 4, Sentenza n. 38122 del 15/05/2013, Rv. 2568299).
6. La sentenza impugnata fonda la decisione anche sulle risultanze della consulenza affidata all’ing. (OMISSIS), sicché la medesima deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli, per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.
Così deciso il 20/05/2021.
Depositata in Cancelleria il 7 luglio 2021.