Contro l’ordinanza della custodia cautelare, emessa dal GIP, si ricorre per Cassazione solo per violazione di legge (Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, Sentenza 31 luglio 2020, n. 23442).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIDELBO Giorgio – Presidente –

Dott. SILVESTRI Pietro – Rel. Consigliere –

Dott. AMOROSO Riccardo – Consigliere –

Dott. CALVANESE Ersilia – Consigliere –

Dott. DE AMICIS Gaetano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

Laviola Cosimo, nato a Cerignola il 29/11/1980;

avverso l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia il 12/03/2020;

udita la relazione svolta dal Consigliere, Dott. Pietro Silvestri;

udito il Sostituto Procuratore Generale, Dott. Mariella De Masellis, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia qualificato come richiesta di riesame e che gli atti siano trasmessi al Tribunale di Foggia;

udito l’avv. Giacomo Lattanzio, difensore dell’indagato, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l’accoglimento;

considerato che nei confronti di Laviola Cosimo è stata disposta la misura della custodia in carcere perché ritenuto gravemente indiziato per il reato di evasione, aggravato ai sensi dell’art. 61, n. 5, cod. pen.;

letto il ricorso proposto ai sensi dell’art. 311 cod. proc. pen.;

rilevato che, al di là della questione di legittimità costituzionale dell’art. 275, comma 2 bis, cod. proc. pen. per violazione del principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., sono stati articolati due motivi con cui è stato dedotto il vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata;

ritenuto che il ricorso diretto per cassazione avverso l’ordinanza che dispone una misura cautelare coercitiva, proposto per vizio di motivazione e non per violazione di legge, deve essere qualificato come richiesta di riesame, con conseguente trasmissione degli atti al competente tribunale della libertà. (fra le altre, Sez. 5, n. 32391 dell’8/03/2018, Belleli, Rv. 273508 in cui la Corte ha osservato che è applicabile anche in ambito cautelare il principio di conservazione dell’impugnazione di cui all’art. 568, comma 5, cod. proc. pen.).

P.Q.M.

Qualificato il ricorso per cassazione come richiesta di riesame, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Foggia competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

Così deciso in Roma, il 23 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2020.

SENTENZA – copia non ufficiale -.