REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DIOTALLEVI Giovanni – Presidente –
Dott. MESSINI D’AGOSTINO Piero – Consigliere –
Dott. DE SANTIS Anna Maria – Consigliere –
Dott. SGADARI Giuseppe – Rel. Consigliere –
Dott. COSCIONI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) Stefano, nato a Castelvetrano il xx/xx/19xx;
avverso la sentenza del 16/09/2019 della Corte di Appello di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Dott. Giuseppe Sgadari;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Fulvio Baldi, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. Maurizio Visca, in sostituzione dell’avv. Maurizio Giovanni Caracci, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Palermo, parzialmente riformando solo in ordine al trattamento sanzionatorio la sentenza del Tribunale di Sciacca del 17 ottobre del 2018, confermava la condanna del ricorrente per il reato di rapina aggravata ascrittogli commesso introducendosi in orario notturno all’interno di un autoveicolo ove si trovavano le persone offese sottraendo loro con minaccia il danaro che possedevano.
2. Ricorre per cassazione (OMISSIS) Stefano deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 628, comma terzo, n. 3-bis cod. pen., da non confondere, secondo il ricorrente, con l’aggravante della “minorata difesa” di cui all’art. 61, comma 1, n. 5 cod. pen..
La sola circostanza che il ricorrente si fosse posizionato nel sedile posteriore ed avesse avuto il controllo della situazione non varrebbe ad integrare l’aggravante.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
Si osserva che l’aggravante di cui all’art. 628, comma terzo, n. 3-bis cod. pen., prevede, solo in astratto e per quel che qui interessa, che la condotta debba essere commessa in “luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa”.
Pertanto, è onere del giudice di merito indicare le ragioni di rilevanza e concludenza per cui, nel caso concreto, tali elementi sarebbero sintomatici di quella vulnerabilità in cui versava il soggetto passivo della quale l’agente ha approfittato (Sez. 2, n. 17421 del 07/02/2019, Negri, Rv. Rv. 275780, in motivazione).
Inoltre, è da sottolineare che la norma si riferisce a tutti i casi in cui la condotta è idonea anche solo ad “ostacolare” la pubblica o privata difesa, volendo punire più gravemente un fascio di comportamenti più ampio rispetto a quelli che “impediscono” la difesa.
Posta questa cornice interpretativa, la sentenza impugnata ha individuato gli elementi concreti ai quali riconnettere l’aggravante, facendo riferimento alle “dimensioni modeste dell’abitacolo dell’autovettura” delle vittime ed al fatto che il ricorrente avesse preso posto sul sedile posteriore che gli permetteva il “controllo completo della situazione”; circostanze che avevano addirittura impedito alle persone offese “di articolare alcuna plausibile e fattiva reazione”. Di tali circostanze il ricorrente aveva approfittato traendone vantaggio per riuscire a consumare la rapina.
La motivazione è esente da vizi logico-giuridici e la censura volta a contestare, in concreto, la capacità di simili evenienze di ostacolare la privata difesa rimane relegata al merito del giudizio.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 4 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2020.