Escluso dal Corpo di Polizia Penitenziaria, chiede il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, assumendo di essere stato pregiudicato sia in termini economici che di carriera (TAR – Lazio, Sezione I Stralcio, Sentenza 16 gennaio 2020, n. 488).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

con l’intervento dei magistrati:

Dott. Germana Panzironi, Presidente

Dott. Diana Caminiti, Consigliere, Estensore

Dott. Rocco Vampa, Referendario

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1983 del 2010, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Carlo Parente Zamparelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Emilia, 81;

contro

Ministero della Giustizia (D.A.P.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento

Dell’atto di inquadramento nei ruoli degli agenti in servizio permanente della Polizia Penitenziaria, non cognito, nella parte in cui riconosce al ricorrente anzianità assoluta e decorrenza assegni alla data dell’effettivo arruolamento e, in ogni caso, nella parte in cui non gli attribuisce anzianità assoluta e decorrenza assegni alla data dell’esclusione;

nonché per il riconoscimento del diritto del ricorrente ad una piena restituito in integrum ai fini giuridici ed economici alla data dell’illegittima esclusione dall’arruolamento nella Polizia Penitenziaria

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia (D.A.P.);

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 15 novembre 2019 la Dott.ssa Diana Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente in epigrafe indicato ha impugnato l’atto di inquadramento nei ruoli degli agenti in servizio permanente della Polizia Penitenziaria, non cognito, nella parte in cui gli aveva riconosciuto anzianità assoluta e decorrenza assegni alla data dell’effettivo arruolamento e, in ogni caso, nella parte in cui non gli aveva attribuito anzianità assoluta e decorrenza assegni alla data dell’esclusione.

Ha altresì agito per il riconoscimento del suo diritto ad una piena restituito in integrum.

2. A sostegno del ricorso deduce in punto di fatto di aver partecipato al concorso per l’arruolamento, nell’anno 2004, di volontari in ferma breve nell’Esercito italiano, nella Marina militare, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e nell’Aeronautica militare, con possibilità di immissione, al termine di detta ferma, nelle carriere iniziali delle stesse Forze armate, dell’Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza, della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Il concorso venne pubblicato nella G.U. 4^ s.s. n. 38, del 16 maggio 2003.

Il ricorrente era quindi convocato dal D.A.P. per recarsi nella Struttura di Roma, Via di Brava, al fine della verifica dell’idoneità all’arruolamento.

Egli risultava idoneo all’arruolamento.

Partiva, quindi, per Cassino, presso 1’80’ Rgt., per il corso di addestramento.

Nei tre anni di servizio conseguiva note caratteristiche sempre “eccellenti”.

Il 4 ottobre 2007 veniva convocato a Roma presso la Scuola di Formazione della Polizia Penitenziaria in Via di Brava, n. 99, per l’accertamento del mantenimento di requisiti di idoneità, ex art. 13, comma 3, del bando di concorso.

2.1 Veniva però escluso in quanto l’Amministrazione riscontrava “presenze di metaboliti urinari di sostanze cannabinoidi, oppiacei, anfetamine (riscontrate più volte)”.

Insorgeva, pertanto, contro tale provvedimento di esclusione, adendo questo T.A.R. (Sez. 1^ quater ricorso R.G. n. 10525/07).

2.2. Il ricorso era accolto con sentenza n. 6158/2008, passata in giudicato motivata sui seguenti rilievi “…

considerato, in diritto, che il ricorso principale ed il ricorso per motivi aggiunti sono fondati e meritano accoglimento;

Considerato che il provvedimento impugnato ha motivato l’esclusione del ricorrente sulla base del disposto dell’art. 123 lettera b) d. lgs. n. 443/92 secondo cui “costituiscono cause di non idoneità per l’ammissione ai concorsi di cui all’articolo 122 … l’alcolismo, le tossicomanie, le intossicazioni croniche di origine esogena”;

Vista l’ordinanza istruttoria n. 234/08 con cui questo Tribunale ha disposto un accertamento medico legale d’ufficio, in contraddittorio tra le parti, da effettuarsi presso il Collegio Medico Legale del Ministero della Difesa (via S. Stefano Rotondo — Villa Fonseca — Roma) ed avente ad oggetto la presenza nell’organismo del ricorrente di tracce di assunzione di stupefacenti, riconducibili alla data di effettuazione delle analisi cui si riferisce il provvedimento impugnato;

Visto il parere del Collegio medico legale presso il Ministero della Difesa n. prat. 0536 /2007 del 16.4.2008, emesso in esito alla predetta ordinanza istruttoria;

Considerato che il suddetto parere medico-legale, richiamando il citato art. 123 lettera B), del decreto legislativo n. 443/1992 (applicato dall’impugnata esclusione), ha rilevato che il contestato giudizio di non idoneità “risulta affidato a un quadro normativa non immediatamente sovrapponibile alle attestate evidenze clinico-strumentali”;

Ritenuto che il giudizio medico-legale in questione — non specificamente contestato dall’Amministrazione — palesi nel contestato giudizio di esclusione uno dei vizi censurati in ricorso con riferimento alla dedotta violazione dell’art. 123 lettera b) dlgs. n. 443/92;

Rilevato, infatti, che le “attestate evidenze clinico-strumentali” rilevate dall’organo verificatore, per la loro natura ed oggetto (per altro, all’esito della verificazione è emersa l’insussistenza – alla data dell’accertamento – di sostanze stupefacenti presenti nella persona del ricorrente), non risultano riconducibili alle fattispecie di “alcolismo, tossicomanie, intossicazioni croniche di origine esogena” previste nella disposizione (art. 123 lettera b d. lgs. n. 443/92) sulla base della quale è stato emesso l’impugnato giudizio di non idoneità”.

3. Il ricorrente, deducendo di essere stato pregiudicato dalla dedotta esclusione, in forza del ritardo nell’inquadramento nei ruoli della polizia penitenziaria, ha pertanto adito questo T.A.R. per il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, assumendo di essere stato pregiudicato sia in termini economici che di carriera e di avere subito un danno biologico ed esistenziale.

4. L’amministrazione resistente ha prodotto articolata memoria difensiva nei termini di rito, ex art. 73 comma 1 c.p.a., in data 14 ottobre 2019, cui non ha replicato con successiva memoria il ricorrente, assumendo che il ricorrente non aveva subito alcun pregiudizio per la disposta esclusione, essendo stato inquadrato unitamente agli altri soggetti ammessi al medesimo concorso.

Deduce infatti l’Amministrazione che in esecuzione della sentenza del T.A.R. Lazio innanzi indicata il ricorrente, “al termine del periodo di ferma triennale quale volontario in ferma breve come previsto dal bando di concorso è stato avviato, unitamente a tutti gli altri volontari che, come lui, avevano optato per il transito nel corpo di polizia penitenziaria, alla frequenza del corso di formazione per la nomina ad agente. Con PP.DD.GG, 26 gennaio 2009, 6 giugno 2009 e 14 dicembre 2009”, il ricorrente, “sempre unitamente a tutti gli altri volontari in ferma breve vincitori del 6°concorso-III bando, è stato nominato, rispettivamente, allievo agente, agente in prova ed agente del corpo di polizia penitenziaria con le seguenti decorrenze giuridiche: 14 settembre 2008, 20 marzo 2009 e 6 ottobre 2009.

Da quanto esposto discende la manifesta infondatezza dell’avverso ricorso.

Infatti, la sentenza del T.A.R. Lazio con la quale è stato annullato il provvedimento di esclusione dall’assunzione del” ricorrente “- essendo stata tempestivamente eseguita dall’Amministrazione – ha consentito allo stesso …di poter essere avviato al corso di formazione unitamente a tutti quei colleghi, che come lui, avevano iniziato la carriera da V.F.B. nel mese di aprile 2005.

Ne consegue che, nella fattispecie, non è ravvisabile alcun ritardo nell’inquadramento del …nei ruoli della Polizia Penitenziaria e nella sua progressione di carriera, rispetto ai colleghi di concorso. A conferma di quanto dedotto, si evidenzia che tutti i nominativi inseriti nell’elenco dei V.F.B. sottoposti, come” il ricorrente, “nell’ottobre 2007 a visita di verifica del mantenimento dei requisiti psicofisici, sono stati poi inseriti, unitamente” al ricorrente, “anche nei succitati P.P.DD.GG. di nomina. Come ulteriore elemento comprovante quanto sinora affermato, si evidenzia che tale accertamento psicofisico è stato effettuato un anno prima – anno 2007 – della fine del servizio nelle Forze Armate – anno 2008 – così come previsto dal bando di concorso del Ministero della Difesa. Di conseguenza, la non idoneità” del ricorrente “agli accertamenti psicofisici non ne ha interrotto il servizio quale V.F.B., regolarmente continuato e completato nello stesso periodo degli altri volontari in ferma breve.

Per i motivi sopra esposti, difetta, nel caso in esame, il presupposto della condotta illecita, sub specie di ritardo, ascrivibile all’Amministrazione, con la conseguenza della manifesta infondatezza dell’avversa domanda risarcitoria, né è configurabile un diritto del ricorrente ad una ricostruzione della carriera secondo standard diversi da quelli applicati dall’Amministrazione rispetto ai colleghi di concorso del ricorrente”.

5. Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’esito dell’udienza, fissata per lo smaltimento dell’arretrato, del 15 novembre 2019.

6. Il ricorso è infondato.

7. Ed invero, alla luce di quanto innanzi esposto, non avendo il ricorrente idoneamente e specificatamente contestato, come sarebbe stato suo onere, quanto dedotto dall’Amministrazione resistente circa l’assenza di ritardo nell’inquadramento e pertanto circa l’assenza di danno, per essere stato il medesimo inquadrato unitamente agli altri partecipanti al medesimo concorso, il ricorso va rigettato.

8. Infatti è noto che “Nel processo amministrativo, giusta il del principio di non contestazione, di cui all’art. 64, comma 2, D.Lgs. n. 104/2010 (CPA), si possono dare per acquisiti i fatti non contestati” (Cons. Stato Sez. VI Sent., 23/10/2015, n. 4877, di riforma della sentenza del T.a.r. Lazio, Latina, n. 669/2012 ; in senso analogo Cons. Stato Sez. IV Sent., 27/01/2015, n. 345 secondo cui “Con l’art. 64, comma 2, D.Lgs. n. 104/2010 (CPA) è stato accolto nel processo amministrativo, come già nel codice di procedura civile, il principio di non contestazione, da cui derivano, per la parte costituita in primo grado, che non abbia svolto attività difensiva in tale grado, talune preclusioni a contestare in appello i fatti non specificamente contestati che la sentenza abbia posto a fondamento della decisione” di conferma della sentenza del T.a.r. Lazio, Roma, sez. I bis, n. 2028/2014).

9. Ciò senza mancare di evidenziare che sarebbe stato onere di parte ricorrente provare i danni patrimoniali e non patrimoniali a suo dire derivanti dall’asserito ritardo dell’Amministrazione nell’inquadramento – ritardo peraltro da escludersi secondo quanto dedotto dall’amministrazione e non contestato da parte ricorrente – non potendo in relazione alle domande risarcitorie, come noto applicarsi il principio dispositivo con metodo acquisitivo (ex multis T.A.R. Campania Napoli Sez. II, 13/09/2019, n. 4501 secondo cui “In tema di risarcimento del danno ingiusto ex art. 30 D.Lgs. n. 104/2010, quanto alla ripartizione dell’onere probatorio, anche con riguardo all’elemento oggettivo del danno ingiusto, come per gli altri elementi che compongono l’illecito fonte dell’obbligo di risarcimento del danno in parola, la prova è posta a carico del ricorrente, essendo il giudizio risarcitorio innanzi al giudice amministrativo regolato non dal cd. principio dispositivo con metodo acquisitivo, tipico del processo impugnatorio, bensì dal generale principio dell’onere della prova ex artt. 2697 c.c. e 64 D.Lgs. n. 104/2010 (e, in particolare, dal principio della cd. “vicinanza della prova”), spettando pertanto a chi agisce in giudizio anche la prova seria della spettanza in concreto del diritto di edificare e delle conseguenze dannose derivanti dalla sua compromissione”).

10. Il ricorso, in considerazione di tali dirimenti rilievi, va dunque rigettato.

11. Le questioni esaminate esauriscono infatti la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati presi in considerazione tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante: fra le tante, per le affermazioni più risalenti, Cass. civ. sez. II, 22 marzo 1995, n. 3260, e, per quelle più recenti, Cass. civ, sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663).

12. Sussistono tuttavia eccezionali e gravi ragioni, avuto riguardo alla risalenza della causa, per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Compensa le spese di lite.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità di parte ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2020.

TAR Lazio – Sentenza 16 gennaio 2020 n. 488