Furto aggravato di tre bottiglie di alcolici, commesso ai danni di un supermercato (Corte di Cassazione, Sez. V Penale, sentenza 1 dicembre 2017, n. 55818).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

…, omissis …

SENTENZA

sul ricorso proposto da: T.S., nato il …….a ….. avverso la sentenza del 06/10/2014 della CORTE APPELLO di ANCONA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Elisabetta Maria MOROSINI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Luigi ORSI che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Ancona ha confermato la condanna di T.S., pronunciata dal Tribunale di Ancona, all’esito di giudizio abbreviato, per il furto aggravato di tre bottiglie di alcolici, commesso ai danni di un supermercato, in concorso con C. D.

2. Avverso la sentenza ricorre l’imputato, per il tramite del suo difensore, articolando un unico motivo, con cui deduce violazione di legge. Assume il ricorrente che, essendosi l’azione delittuosa sviluppata sotto la sorveglianza delle forze dell’ordine, che avevano osservato la scena ed erano prontamente intervenute, il reato andrebbe ricondotto alla fattispecie tentata.

3. Il ricorso è inammissibile.

4. Il motivo proposto è manifestamente infondato.

4.1. Nel furto, l’interesse tutelato è quello della detenzione del bene da parte di chi ne ha diritto (Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014, Prevete, in motivazione). Pertanto il reato si consuma nel momento e nel luogo in cui interviene- ad opera dell’autore del reato- rescissione (anche se istantanea) della signoria che sul bene esercitava il detentore (cfr. Sez. 5, n. 26749 del 11/04/2016, Ouerghi, in motivazione).

4.2 Nella specie i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione del principio di diritto sopra ricordato, ritenendo superata la soglia della consumazione.

L’imputato, unitamente a un complice, si è impossessato della merce, prelevandola dagli espositori di un supermercato, oltrepassando la barriera delle casse e riuscendo, addirittura, a riporla nel bagagliaio di un’autovettura, senza che nessuno degli addetti alla cassa o alla sorveglianza se ne accorgesse.

L’azione furtiva è stata scoperta solo grazie all’intervento di due Carabinieri in borghese, che, nel transitare all’interno del parcheggio, attirati dai movimenti sospetti dei due individui, hanno proceduto al controllo, accertando il reato, solo a seguito della successiva visione delle riprese della videosorveglianza.

4.3. E’ dunque indubbio che il titolare dell’esercizio commerciale aveva perso il possesso della merce e che l’ha riottenuta – “dopo il fatto” – ad opera della Polizia giudiziaria.

5. Il furto è quindi consumato.

5. Il ricorrente invoca il principio stabilito dalla sentenza delle Sezioni Unite – Prevete, ut supra citata, che, a suo dire, dovrebbe condurre ad opposta conclusione.

5.1 Il richiamo al precedente giurisprudenziale è inconferente.

5.2 La sentenza delle Sezioni Unite riguarda la diversa fattispecie del controllo dell’azione furtiva — attraverso apparati di rilevazione automatica del movimento della merce ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza ovvero delle forze dell’ordine presenti
nel locale — e del conseguente intervento difensivo in continenti.

5.3 La presenza di queste condizioni impedisce la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio del tentativo: «non avendo l’agente conseguito, neppure momentaneamente, l’autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo» (Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014, Prevete, Rv 261186).

5.4 Nel caso in esame, invece, non vi era stata alcuna concomitante vigilanza, attuale e immanente, della persona offesa, né si era realizzato un intervento esercitato in continenti a difesa della detenzione del bene materialmente appreso, ma ancora non uscito dalla sfera del controllo del soggetto passivo.

5.5 L’imputato e il suo complice, infatti, uscendo inosservati dall’esercizio commerciale e caricando in autovettura le bottiglie sottratte, avevano conseguito una signoria sul bene — assunta, dalla Suprema Corte, a criterio distintivo tra consumazione e tentativo — poi persa per effetto dell’intervento della polizia giudiziaria.

6. Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 2.000,00.

P.Q.M. 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 2.000,00 a favore della Cassa delle ammende. 

Così deciso il 01/12/2017.