REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PICCIALLI Patrizia – Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –
Dott. BELLINI Ugo – Consigliere –
Dott. TORNESI Daniela Rita – Rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NEGRESCU NICOLAE nato il xx/xx/xxxx;
avverso la sentenza del 07/02/2019 della CORTE APPELLO di GENOVA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa Daniela Rita TORNESI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott.ssa Assunta COCOMELLO che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
Nessun difensore è presente.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 5 febbraio 2016 il Tribunale di Massa dichiarava Negrescu Nicolae responsabile del reato di cui agli artt. 110 e 624 cod. pen. e lo condannava alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 154 di multa.
1.1.In particolare al predetto imputato veniva contestato, in concorso con Iosif Ponta per il quale si è proceduto separatamente, di essersi impossessato, in data 11 settembre 2012, al fine di trarne profitto, di n. 29 buste di pinoli di gr. 100 marca Conad e 12 buste di pinoli di 50 gr. marca Dream Fruit per un valore complessivo di euro 181,00 sottraendoli al legittimo proprietario Gianni (OMISSIS), responsabile del centro commerciale Conad – sede di (OMISSIS) in (OMISSIS) – che li deteneva esposti per la vendita nei reparti del predetto punto vendita.
2. Con sentenza del 7 febbraio 2019 la Corte di Appello di Genova, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, previa concessione delle attenuanti generiche, ha ridotto la pena a mesi quattro di reclusione ed euro 103,00 di multa.
3. Negrescu Nicolae ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza lamentando, con unico motivo, il vizio di violazione di legge ed il vizio motivazionale sostenendo che bel caso di specie risultava applicabile la causa di non punibilità prevista dall’art. 131 bis cod. pen.
3.1. Conclude chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.
4. Il ricorso è infondato.
5. Si premette che, secondo la giurisprudenza di legittimità (Sez. U, Sentenza n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590), «ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo» e allo spirito della norma secondo la quale «la disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante» (art. 131-bis, comma quinto, cod. pen.).
5.1. Osserva il Collegio che la Corte distrettuale, facendo corretta applicazione dei predetti principi di diritto, ha ritenuto non applicabile la causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen. alla stregua di motivazioni logiche evidenziando in primo luogo che il valore complessivo della merce sottratta ammonta ad euro 181 e, d’altra parte, ha escluso che la condotta posta in essere fosse diretta al consumo personale della merce sottratta trattandosi di tre chili e mezzo di pinoli.
5.2. E’stato altresì valorizzato che il furto era stato commesso in concorso con Iosif Ponta, il che dimostra una certa organizzazione, sia pure rudimentale.
6. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 04/02/2020.
Depositata in Cancelleria il 17 febbraio 2020.