Furto nel garage: se tale locale si trova in un luogo diverso dall’abitazione principale, il reato non sussiste (Corte di Cassazione, Sezione V Penale, Sentenza 15 luglio 2021, n. 27326).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZAZA Carlo – Presidente

Dott. BRANCACCIO Matilde – Consigliere

Dott. PISTORELLI Luca – Consigliere

Dott. GUARDIANO Alfredo – Rel. Consigliere

Dott. CAPUTO Angelo – Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) PASQUALE nato a (OMISSIS) il 11/10/19xx;

avverso la sentenza del 20/06/2019 della CORTE APPELLO di ROMA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ALFREDO GUARDIANO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott.ssa PERLA LORI che ha concluso chiedendo

udito il difensore.

FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Roma confermava la sentenza con cui il tribunale di Roma, in data 7.1.2015, aveva condannato (OMISSIS) Pasquale alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di cui agli artt. 110, 624 bis e 625, n. 2), c.p., commesso in danno di (OMISSIS) Gennaro, così riqualificata l’originaria contestazione di ricettazione.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l’annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto la corte territoriale, nel rigettare uno specifico rilievo difensivo sul punto, ha erroneamente qualificato il garage al cui interno è stato consumato il furto come pertinenza dell’abitazione della persona offesa, equiparandolo, in quanto tale, a un luogo di privata dimora, laddove risulta dimostrato che il suddetto garage era ubicato in un luogo diverso rispetto all’abitazione della persona offesa, per cui non può ritenersi pertinenza di essa.

2.1. Con requisitoria scritta del 13.4.2021, depositata sulla base della previsione dell’art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

2.2. Con conclusioni scritte del 19.4.2021, l’avv. Marcello (OMISSIS), difensore di fiducia dell’imputato, insiste per l’accoglimento del ricorso.

3. Il ricorso è fondato e va accolto.

4. Al riguardo si osserva come la corte territoriale non cada in errore nell’affermare che nella giurisprudenza di legittimità sia presente un costante orientamento che afferma la natura pertinenziale del box o garage e la punibilità, ex art. 624 bis, c.p., delle condotte di sottrazione di beni commesse all’interno di tali luoghi o di altri spazi destinati al ricovero di mezzi, e aventi funzione accessoria delle abitazioni.

Ed invero si è affermato (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 22937 del 29/05/2012, Rv. 253193), che integra il reato previsto dall’art. 624-bis, c.p., la condotta di chi commette un furto introducendosi all’interno di un garage, che costituisce pertinenza di un luogo di privata dimora (Vedi Cass. civ., sez. II, n. 12855 del 2011).

Ed ancora che integra il reato previsto dall’art. 624 bis, c.p., la condotta di chi si impossessa di un ciclomotore introducendosi nel locale adibito al suo deposito, in quanto detto luogo, benché disabitato, costituisce pertinenza di una privata dimora (cfr. Cass., Sez. 5, n. 35764 del 27/03/2018, Rv. 273597).

Più recentemente tali principi sono stati ribaditi, affermandosi che integra il reato previsto dall’art. 624 bis, c.p., la condotta di chi si impossessa di beni mobili introducendosi all’interno di un garage mediante la forzatura della porta d’ingresso, trattandosi di luogo che costituisce pertinenza dell’abitazione, ove si compiono in maniera non occasionale atti della vita privata, e che non è accessibile senza il consenso del titolare (cfr. Cass., Sez. 4, n. 5789 del 04/12/2019, Rv. 278446).

Decisiva, dunque, ai fini di una corretta interpretazione della norma in esame, è la nozione di “pertinenza di privata dimora”, di cui all’art. 624 bis, co. 1, c.p., che la menzionata disposizione non definisce.

Soccorre, in questa opera di ricostruzione del significato giuridicamente rilevante di “pertinenza” ai sensi dell’art. 624 bis, c.p., l’elaborazione della giurisprudenza di legittimità, maturata, sia in sede di interpretazione della circostanza aggravante di cui all’art. 625, co. 1, n. 1), (soppresso dall’art. 2, co. 3, I 26 marzo 2001, n. 128, il cui comma 2 ha inserito nel corpo del codice il nuovo art. 624 bis), secondo cui “se il colpevole, per commettere il fatto, si introduce o si trattiene in un edificio o in un altro luogo destinato ad abitazione”; sia in sede civile, posto che “pertinenza” è concetto peculiare del diritto civile, definito dal disposto dell’art. 817, c.c. In particolare appare del tutto condivisibile, per l’assoluta coerenza dell’ordito motivazionale, un arresto della Suprema Corte, in cui viene puntualmente messa a fuoco la ragione per cui la ratio dell’aggravamento di pena previsto dal citato art. 625, co. 1, n. 1, c.p., si dovesse estendere anche al furto commesso in una pertinenza dell’abitazione, che rimane tuttora valida, giustificando l’attuale previsione del nuovo art. 624 bis, c.p.

Si è, dunque, affermato che, in tema di furto, l’aggravante di cui al n. 1 dell’art. 625, c.p., sussiste anche quando il reato sia consumato in un locale di immediata pertinenza della abitazione, quale un’autorimessa ad essa adiacente: risultando nella specie accertato che l’autorimessa da cui venne sottratto il motoveicolo è effettivamente adiacente (tanto da essere contrassegnata con lo stesso numero civico) all’abitazione del proprietario del veicolo, ritiene questa Corte di condividere l’orientamento di legittimità fatto proprio dal Giudice di secondo grado, secondo il quale, avuto riguardo alla ratio dell’aggravante – di punire con maggiore severità la particolare pericolosità manifestata da chi, al fine di commettere un furto, non esita ad introdursi in un luogo di abitazione, con la concreta possibilità di trovarsi innanzi al soggetto passivo – l’aggravante stessa sussiste anche quando il reato sia commesso in una immediata pertinenza dell’abitazione: come tale destinata allo svolgimento di attività strettamente complementari e strumentalmente connesse a quelle abitative e quindi senz’altro meritevole della medesima tutela cui l’aggravante in esame è preordinata (cfr. Cass., Sez. 5, n. 21948 del 02/02/2001, Rv. 219027).

Il requisito della contiguità spaziale tra abitazione principale e bene posto a servizio ovvero a ornamento di essa, viene affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte in materia civile, proprio come elemento idoneo a integrare la nozione di pertinenza, ai sensi dell’art. 817, c.c., secondo cui, come è noto, sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa.

Così, in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), ai fini di escludere l’autonoma tassabilità delle aree pertinenziali, prevista dall’art. 2 del d.lgs. n. 504 del 1992, si è ritenuto insussistente il vincolo pertinenziale tra l’abitazione principale del contribuente ed un garage sito in un comune diverso da quello della stessa abitazione, difettando tra l’altro, il requisito della contiguità spaziale (cfr. Cass. civ., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 15668 del 23/06/2017, Rv. 644723).

Si è, pertanto, chiarito che, ai fini della sussistenza del vincolo pertinenziale tra bene principale e bene accessorio, è necessaria la presenza del requisito soggettivo dell’appartenenza di entrambi al medesimo soggetto nonché del requisito oggettivo della contiguità, anche solo di servizio, tra i due beni, ai fini del quale è necessario che il bene accessorio arrechi una “utilità” al bene principale e non al proprietario di esso, così escludendosi la pertinenzialità tra un immobile condominiale ed un’autorimessa privata in quanto appartenenti a lotti diversi (cfr. Cass. civ., Sez. 2, n. 12855 del 10/06/2011, Rv. 619437).

Né appare contraddire tali principi la sentenza della Seconda Sezione della Corte di Cassazione civile, n. 3991 del 2017, da cui, non a caso, non è stata ricavata alcuna massima, richiamata nella sua requisitoria scritta dal sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione.

Nell’affermare che il collegamento tra i due beni, quello principale e quello pertinenziale, non è di tipo materiale ma di natura economico-funzionale, la Suprema Corte aveva riconosciuto la natura di pertinenza a un manufatto contenente l’impianto di condizionamento d’aria al servizio dell’immobile principale, raggiungibile, tramite il cortile di tale immobile, a titolo di servitù di passaggio.

Appare, pertanto, evidente come il suddetto manufatto costituisse pertinenza, in ragione della funzione di servizio svolta in favore del fabbricato principale, resa, tuttavia, materialmente possibile, non dalla immedesimazione, quanto, piuttosto, dalla contiguità del manufatto stesso all’immobile principale.

Può, dunque, affermarsi il seguente principio di diritto: la nozione di “pertinenza di luogo destinato a privata dimora”, di cui all’art. 624 bis, c.p., si riferisce a ogni bene idoneo ad arrecare una diretta utilità economica ovvero funzionale al bene principale, per essere destinato in modo durevole al servizio o all’ornamento di esso, resa possibile da una contiguità, anche solo di servizio tra bene principale e bene pertinenziale.

Orbene tale problematica non risulta affrontata dalla corte territoriale, che ha ritenuto la condotta del (OMISSIS) riconducibile al paradigma normativo di cui all’art. 624 bis, c.p., solo perché il furto è stato consumato all’interno del garage nella disponibilità della persona offesa, essendo tale locale, ad avviso del giudice di secondo grado, “per sua destinazione dotato proprio di natura pertinenziale”, senza accertare, tuttavia, come avrebbe dovuto, se, in concreto, il suddetto garage potesse effettivamente rientrare nella nozione di “pertinenza”, sulla base dei principi in precedenza indicati.

Omissione particolarmente rilevante, ove si tenga conto che, come si evince dal verbale di denuncia orale sporta dal (OMISSIS) presso la stazione dei CC. di Roma Quadraro, allegato al ricorso, da un lato, il luogo di residenza della persona offesa (via Marco (OMISSIS), n. 15) è diverso dal luogo in cui è ubicato il garage (via (OMISSIS) (OMISSIS), n. 15); dall’altro, il (OMISSIS), appresa dalla suocera la notizia che il garage era aperto, si era immediatamente recato in via (OMISSIS) (OMISSIS), n. 15.

5. Sulla base delle svolte considerazioni, la sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della corte di appello di Roma, che provvederà a colmare l’evidenziata lacuna motivazionale uniformandosi ai principi di diritto innanzi affermati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Roma.

Così deciso in Roma, il 28/04/2021.

Depositata in Cancelleria il 15 luglio 2021.

SENTENZA – copia non ufficiale -.