Generico l’invito presso l’ufficio della Guardia Costiera: nessuna sanzione per la mancata presentazione (Corte di Cassazione, Sezione I Penale, Sentenza 31 dicembre 2024, n. 47680).

REPUBBLICA ITALIANA

A NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SIANI Vincenzo – Presidente –

Dott. RENOLDI Carlo – Consigliere –

Dott. BINENTI Roberto – Relatore –

Dott. TALERICO Palma – Consigliere –

Dott. TOSCANI Eva – Consigliere –

ha pronunciato il seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS) nato a (OMISSIS) il xx/xx/19xx;

avverso la sentenza del 28/06/2024 del TRIBUNALE di LOCRI;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ROBERTO BINENTI;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. ALESSANDRO CIMMINO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa dal Tribunale di Locri in data 28 giugno 2024, (OMISSIS) (OMISSIS) – imputato del reato previsto dall’art. 650, cod. pen., ascritto al capo A (mancata ottemperanza all’invito notificatogli il 22 ottobre 2019 di presentarsi all’Ufficio Locale Marittimo di Siderno in data 29.10.2019), nonché del reato previsto dall’art 334, secondo comma, cod. pen., ascritto al capo B (per aver disperso kg. 4,2 di filetti di sgombro e kg. 2,2, di polpo sottoposti a sequestro amministrativo e affidati alla sua custodia in data 11 dicembre 2017) – veniva dichiarato non punibile ai sensi dell’art 131-bis, cod. pen., per la particolare tenuità del fatto, quanto al capo B, e dichiarato colpevole del reato ascrittogli al capo A, con la conseguente condanna alla pena di euro 200,00 di ammenda.

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione (OMISSIS) (OMISSIS), tramite il proprio difensore Avv. (OMISSIS) (OMISSIS), svolgendo doglianze affidate a due motivi.

2.1. Con il primo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 650 c.p., nonché degli artt. 148 e 171 c.p.p., 24 e 111 Cost. e 6 CEDU.

La difesa lamenta la mancata conoscenza dell’ordine di convocazione da parte dell’imputato, in ragione dell’avvenuta notificazione del relativo biglietto di invito mediante consegna al di lui padre, preposto alla vendita, presso l’esercizio commerciale dello stesso ricorrente.

Per queste ragioni, secondo la difesa, non sussisteva certezza che il ricorrente avesse avuto legale conoscenza della convocazione, dato che, all’atto della consegna, il medesimo risultava assente. Inoltre, il motivo eccepisce la nullità assoluta della notifica per contrasto con l’art. 148 c.p.p., nella formulazione vigente all’epoca (2019), poiché la p.g. ometteva di redigere la relata di notifica riportante le indicazioni previste dalla legge e di riporre l’atto in plico sigillato, annotandovi il numero di cronologico.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la mancanza dell’integrazione dei presupposti richiesti dall’art. 650 cod. pen., poiché la convocazione non ha rispettato il requisito dell’ordine “legalmente dato”, condizione essenziale ed indefettibile per configurare la contravvenzione di cui trattasi.

Ciò in quanto la contestazione fa riferimento, con riguardo alla motivazione dell’ordine impartito, semplicemente ad “informazioni relative al p.v.c e contestazione amministrativa n. 2569/2017/CP del 11.12.2017”, sicché l’ordine non risulta giustificato da specifiche ragioni di giustizia, di sicurezza pubblica, d’ordine pubblico o di igiene.

Invero, nel caso di specie, si è in presenza di violazioni amministrative, che nulla hanno a che vedere con dette esigenze tassativamente indicate dall’art 650 c.p., tanto più che la convocazione di (OMISSIS) non avrebbe apportato nulla rispetto all’adempimento dell’obbligo gravante sull’autorità procedente di eseguire direttamente e personalmente la confisca e la distruzione del prodotto in sequestro.

3. Il Procuratore generale, con la requisitoria scritta in data 6 novembre 2024, chiede il rigetto del ricorso in quanto infondato, mentre il difensore del ricorrente, con memoria in data 16 novembre 2024, ribadisce e sviluppa i motivi del ricorso, insistendo per il suo accoglimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte ritiene che l’impugnazione sia’ fondata con riferimento alla doglianze svolte nel secondo motivo e che, quindi, debba essere accolta.

2. Quanto al primo motivo, va rilevato che, a ragione della decisione, la Corte territoriale ha ritenuto dimostrata la conoscenza dell’atto.

In particolare, ha rilevato come la notifica dell’ordine di convocazione, analogamente a quanto avvenuto in precedenza per l’ordinanza di confisca e distruzione, fosse stata effettuata presso l’esercizio commerciale del ricorrente, mediante consegna a mani del genitore (OMISSIS) (OMISSIS), preposto alla vendita, da ritenersi perciò abilitato a ricevere anche tale atto per conto del figlio, al quale l’avrebbe in seguito consegnato.

Tale rappresentazione è intervenuta a fronte di mere asserzioni dell’interessato tese a sostenere la sua assoluta ignoranza dell’ordine. La mancata considerazione di questo genere di rilievi non si pone in contrasto con gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità in materia, potendo ragionevolmente rilevarsi, a prescindere dalle altre obiezioni di natura meramente formale, che l’imputato concretamente abbia, comunque, potuto avere piena conoscenza dell’ordine rivoltogli entro un tempo utile al fine di potere adempiere (Sez. 1, n. 46637 del 11/11/2009, Turiaco, Rv. 245501).

3. Passando ad esaminare il secondo motivo, occorre sottolineare che, ai fini della verifica della responsabilità in relazione alla contravvenzione prevista dall’art. 650, cod. pen., avente ad oggetto l’inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità, l’interprete deve preliminarmente accertare sia la legalità sostanziale sia quella formale del provvedimento che si ritiene violato.

Tale accertamento deve riscontrare tutti i consueti profili di legittimità dell’atto amministrativo e dunque escludere l’incompetenza, la violazione di legge e l’eccesso di potere, poiché qualora emerga un vizio del provvedimento sotto uno di questi profili, l’inosservanza non può configurare il reato in questione, in quanto l’ordine non può ritenersi legalmente dato.

Affinché la speciale fattispecie incriminatrice possa dirsi integrata, si suole osservare che occorre verificare: l’avvenuta inosservanza di un ordine specifico impartito da un soggetto competente, in relazione ad eventi o circostanze che richiedano al destinatario l’adempimento della condotta prescritta, per ragioni di sicurezza, ordine pubblico, igiene o giustizia; che l’inosservanza riguardi un provvedimento adottato in relazione a situazioni non prefigurate da altra specifica previsione normativa, con previsione di autonoma sanzione, considerata la natura sussidiaria del reato previsto dall’art. 650 cod. pen.; infine, la constatazione che il provvedimento sia stato adottato nell’interesse generale e non a tutela di soggetti privati.

Determinante è poi evidenziare che i motivi alla base dell’emanazione del provvedimento devono essere esplicati nell’atto e, comunque, chiaramente desumibili dallo stesso, senza così doversi ricorrere ad elementi extratestuali, il cui accertamento e la cui verificabilità resterebbero affidati ad altre rappresentazioni solamente verbali dell’autorità stessa.

Dunque, ai fini della validità ed efficacia dell’atto amministrativo, assumono rilevanza esclusivamente i legittimi requisiti oggettivi, formali e sostanziali, contenuti nell’atto medesimo (Sez. 1, n. 11448 del 07/02/2012, Albera, Rv. 252916; Sez. 1, n. 555 del 16/11/2010, dep. 2011, Filoganno, Rv. 249430).

4. Nel caso in esame, l’invito a presentarsi, contenente semplicemente i laconici riferimenti alla raccolta di informazioni dal soggetto destinatario del provvedimento di accertamento e contestazione amministrativa, non può rappresentare il presupposto indefettibile dell’ordine legalmente dato.

Ed infatti, tale ordine si palesa, quanto al contenuto, esclusivamente preordinato all’acquisizione di indefinite conoscenze da parte dell’Ufficio Locale Marittimo – Guardia Costiera di Siderno Marina, che dovrebbero riguardare atti di accertamenti e atti risalenti al 2017 e senza che sia dato coglierne la finalità. In tal modo, stante quanto sopra rilevato, l’inottemperanza che viene contestata non può soddisfare i requisiti minimi richiesti per l’integrazione della fattispecie prevista dall’art. 650 cod. pen. (in tal senso, in casi analoghi, già Sez. 1, n. 8859 del 13/06/2000, Minniello, Rv. 216903, e successivamente, Sez. 1, n. 41445 del 18/07/2013, Donato, Rv. 257531, che ha puntualizzato che non integra la contravvenzione di cui all’art. 650 cod. pen. l’inottemperanza all’invito a presentarsi presso gli uffici di polizia per la notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari).

Del resto, detta contravvenzione non è comunque configurabile qualora l’inottemperanza a provvedimenti legalmente impartiti da autorità competenti riguardi ordini finalizzati a ottenere risultati che l’autorità stessa può conseguire autonomamente, senza la necessaria cooperazione dell’interessato (Sez. 3, n. 6350 del 11/10/2018, De Giorgi, Rv. 274997). E non risulta che quel tipo di convocazione presso gli uffici avrebbe potuto aggiungere apporti rilevanti ai fini dell’attività di distruzione del prodotto.

Infine, va rilevato che non residuano contestazioni da potere considerare, ai fini della responsabilità di (OMISSIS), avuto riguardo ai suoi obblighi di custode del prodotto sequestrato, posto che è definitivamente intervenuto il proscioglimento dello stesso dalla pertinente imputazione del delitto previsto dall’art. 34, cod. pen. In tal caso, peraltro, il carattere sussidiario della contravvenzione di cui all’art. 650, cod. pen., non ne consentirebbe la configurazione quale ulteriore addebito del quale potersi rispondere penalmente.

5. In conclusione, in ragione della rilevata carenza dei presupposti applicativi dell’art. 650 cod. pen., e della non necessità di altri accertamenti al riguardo, deve pervenirsi, ai sensi dell’art. 620, lett. /), cod. proc. pen., all’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.

Così deciso il 22 novembre 2024.

Depositato in Cancelleria il 31 dicembre 2024.

SENTENZA – copia non ufficiale -.