Il condannato può richiedere la correzione dell’errore materiale o di fatto contenuto nei provvedimenti pronunciati dalla corte di Cassazione (Corte di Cassazione, Sezione III Penale, Sentenza 17 settembre 2020, n. 26165).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NICOLA Vito – Presidente

Dott. SOCCI Angelo Matteo – Consigliere

Dott. SEMERARO Luca – Consigliere

Dott. SCARCELLA Alessio – Rel. Consigliere

Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

– MARZI MARCO, nato il 19/12/1965 a Venezia;

avverso la sentenza della Corte di Cassazione in data 21/01/2020;

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;

letta in particolare l’istanza di sospensione degli effetti della sentenza del 25/03/2019 della Corte d’appello di Venezia che ha confermato la sentenza del Tribunale di Venezia che aveva condannato il Marzi per il reato di furto aggravato (artt. 624, 625 n. 7, cod. pen.), alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 120,00 di multa previo riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. ed esclusa la contestata recidiva, per essersi impossessato, occultandoli dentro una borsa, di tre portafogli da donna in pelle del valore complessivo di 380,00 sottraendoli dal banco di vendita del negozio Furia dove erano esposti alla pubblica fede per la vendita alla clientela;

in Venezia il 24 luglio 2012;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Alessio SCARCELLA;

RILEVATO

– che non sussistono le condizioni per la declaratoria di inammissibilità de plano del ricorso;

– considerato che l’esecuzione della sentenza impugnata può recare pregiudizio all’interessato, ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 625-bis, comma 2, cod. proc. pen.(*);

P.Q.M.

Rimette il ricorso per la fissazione dell’udienza in camera di consiglio e sospende l’esecuzione della sentenza 21 gennaio 2020, n. 4905, depositata il 5 feb- braio 2020, della Quarta sezione penale della Corte di cassazione.

Manda alla Cancelleria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso, il 16 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2020.

SENTENZA – copia non ufficiale -.

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Dispositivo dell’art. 625 bis Codice di procedura penale(*)

1. È ammessa, a favore del condannato, la richiesta per la correzione dell’errore materiale o di fatto contenuto nei provvedimenti pronunciati dalla corte di cassazione.

2. La richiesta è proposta dal procuratore generale o dal condannato, con ricorso presentato alla corte di cassazione entro centottanta giorni dal deposito del provvedimento. La presentazione del ricorso non sospende gli effetti del provvedimento, ma, nei casi di eccezionale gravità, la corte provvede, con ordinanza, alla sospensione(*).

3. L’errore materiale di cui al comma 1 può essere rilevato dalla corte di cassazione, d’ufficio, in ogni momento e senza formalità. L’errore di fatto può essere rilevato dalla Corte di Cassazione, d’ufficio, entro 90 giorni dalla deliberazione.

4. Quando la richiesta è proposta fuori dell’ipotesi prevista al comma 1 o, quando essa riguardi la correzione di un errore di fatto, fuori del termine previsto al comma 2, ovvero risulta manifestamente infondata, la corte, anche d’ufficio, ne dichiara con ordinanza l’inammissibilità; altrimenti procede in camera di consiglio, a norma dell’articolo 127 e, se accoglie la richiesta, adotta i provvedimenti necessari per correggere l’errore.