In sede di processo, la parte offesa risulta irreperibile. Il Giudice ordina alla Polizia Giudiziaria di effettuare le ricerche (Corte di Cassazione, Sezione II Penale, Sentenza 15 gennaio 2020, n. 1391).

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GALLO Domenico – Presidente –

Dott. ALMA Marco Maria – Rel. Consigliere –

Dott. SGADARI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TUTINELLI Vincenzo – Consigliere –

Dott. MESSINI D’AGOSTINI Piero – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) Mohamnned, nato in Marocco il xx/xx/xxxx;

avverso la sentenza del 28/06/2019 della Corte di Appello di L’Aquila;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Marco Maria Alma;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Felicetta Marinelli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

udito il difensore, avv. Antonello Lucangeli in sostituzione dell’avv. Gianluca Motta, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso dei quali ha chiesto l’accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 28 giugno 2019 la Corte di Appello di L’Aquila ha confermato la sentenza in data 24 maggio 2018 del Tribunale di Avezzano con la quale Mohammed (OMISSIS) era stato dichiarato colpevole (in concorso con Abdelkarim (OMISSIS) per il quale l’affermazione della penale responsabilità è già divenuta irrevocabile) dei reati di rapina aggravata (artt. 110, 628, commi 1 e 3 n. 1, cod. pen.) e di lesioni personali volontarie aggravate (artt. 110, 582, 585 cod. pen.) consumati in data 21 settembre 2012.

In sintesi, si contesta all’imputato di avere (unitamente ad (OMISSIS) (OMISSIS)) usato violenza nei confronti di (OMISSIS) che veniva immobilizzato e percosso con calci e pugni e con una testata al volto (tali da procurargli una malattia nel corpo giudicata guaribile in dodici giorni) e, così operando, sottratto il telefono cellulare che la persona offesa deteneva in una tasca dei pantaloni.

2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell’imputato, deducendo:

2.1. Violazione di legge per inutilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa (OMISSIS) ex art. 512 cod. proc. pen.

Rileva la difesa del ricorrente che nel caso in esame non sono stati effettuati tutti i necessari accertamenti ai fini di verificare l’irreperibilità della predetta persona offesa, sulle cui uniche dichiarazioni è fondata l’impalcatura accusatoria, e che le ricerche dello stesso sono state superficiali ed assolutamente parziali.

Le forze dell’ordine si sarebbero limitate a verificare se il (OMISSIS) si trovava in Avezzano, via (OMISSIS) n. x, sua ultima residenza ufficiale e se fosse detenuto per altra causa.

Inoltre, il (OMISSIS) all’atto della restituzione del telefono cellulare rapinato aveva indicato i nomi del padre e della sorella (della quale aveva fornito un numero di telefono cellulare estero) nonché del suo datore di lavoro italiano del quale aveva pure fornito il numero di telefono cellulare.

Non risulta tuttavia che dette persone siano state sentite al fine di raccogliere dalle stesse indicazioni utili al rintraccio del (OMISSIS) che quindi è stato ritenuto illegittimamente irreperibile con conseguente utilizzazione ai fini probatori del verbale di dichiarazioni dallo stesso precedentemente rese.

2.2. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’affermata sussistenza del reato di rapina aggravata.

Rileva la difesa del ricorrente che l’affermazione della penale responsabilità dell’imputato è fondata, come detto, sul solo contenuto del verbale delle dichiarazioni della persona offesa acquisito nel mancato rispetto dei principi della giurisprudenza di legittimità e della Corte EDU richiamati nel ricorso.

Oltretutto, prosegue la difesa del ricorrente non è neppure stato accertato che il telefono cellulare di cui all’imputazione fosse di effettiva proprietà della persona offesa che ha dichiarato di non ricordarne il modello e non sono stati neppure rinvenuti scontrini di acquisto del predetto bene, così come non risultano acquisti i tabulati telefonici che potevano dimostrare se effettivamente il predetto apparecchio fosse stato in uso al (OMISSIS).

A ciò si aggiunge l’osservazione che la persona offesa è a sua volta un pregiudicato e che poteva nutrire motivi di risentimento verso l’imputato.

2.3. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’affermata sussistenza del reato di lesioni personali. Il motivo di ricorso è sostanzialmente fondato sui medesimi rilievi processuali indicati nei motivi precedenti.

3. La difesa dell’imputato chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso, che verte sulla utilizzabilità ai fini di prova del verbale delle dichiarazioni della persona offesa (OMISSIS) che è stato acquisito ex art. 512 cod. proc. pen., è fondato.

I Giudici di appello, partendo dal corretto presupposto che la situazione di irreperibilità del (OMISSIS) era imprevedibile (trattandosi di soggetto che risulta dagli essere stato munito di permesso di soggiorno sul territorio nazionale), hanno evidenziato che il Tribunale, a seguito della impossibilità di procedere al disposto accompagnamento coattivo del teste/persona offesa in quanto non reperito nell’indicato luogo di residenza, aveva rinviato il dibattimento disponendo nuove ricerche dello stesso.

Dette ricerche erano state estese non solo all’indirizzo dello stesso risultante dal permesso di soggiorno (ove peraltro veniva rinvenuta altra persona che dichiarava che il (OMISSIS), che ben conosceva, si era allontanato facendo perdere le proprie tracce), ma anche attraverso la consultazione delle banche dati della Polizia e dell’Amministrazione Penitenziaria.

La Polizia Giudiziaria incaricata delle ricerche dava atto di aver fatto il possibile per reperire il (OMISSIS) senza però essere riuscita a raccogliere elementi utili per il rintraccio dello stesso.

Inoltre, la stessa Corte di appello risulta avere accertato che il numero di telefono indicato come quello della utenza del padre della predetta persona offesa e che probabilmente avrebbe potuto fornire notizie per il rintraccio del figlio è risultato inesistente.

Risulta peraltro dagli atti che la predetta persona offesa all’atto della restituzione del telefono sottrattogli aveva anche indicato il numero di telefono (estero) della sorella nonché il nominativo ed il numero di telefono del suo datore di lavoro.

Le ricerche del (OMISSIS) non risultano però essere state estese attraverso l’utilizzazione anche di questi ulteriori elementi peraltro di non difficile esperibilità.

Orbene, è appena il caso di ricordare che secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità che «Ai fini dell’utilizzabilità, mediante lettura, delle dichiarazioni rese in sede predibattimentale dal testimone divenuto irreperibile non è sufficiente l’infruttuoso espletamento delle ricerche previste dall’art. 159 cod. proc. pen., ma è altresì necessario che il giudice compia tutti gli accertamenti congrui alla peculiare situazione personale dello stesso, quale risultante dagli atti, dalle deduzioni specifiche eventualmente effettuate dalle parti, nonché dall’esito dell’istruttoria svolta nel corso del giudizio ovvero dia conto, con motivazione non apparente e non manifestamente illogica o contraddittoria, dell’apprezzamento compiuto sulla ragionevole impossibilità di svolgere ulteriori ed efficaci ricerche del dichiarante» (Sez. 6, n. 16445 del 06/02/2014, Rv. 260155).

In sostanza era necessario che i giudici compissero tutti gli accertamenti sulla causa dell’irreperibilità, attraverso rigorose e accurate verifiche il che non risulta essere stato fatto alla luce, come detto, degli elementi presenti in atti che potevano dare luogo ad ulteriori accertamenti.

Poiché il vizio indicato incide sulla corretta utilizzabilità della principale (anche se non unica) prova a carico dell’imputato si impone l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Perugia (individuata ex art. 623, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.) per un nuovo giudizio sul punto previe ulteriori ricerche (ed eventuale audizione dibattimentale) della persona offesa (OMISSIS).

2. Gli ulteriori motivi di ricorso risultano assorbiti dalla decisione che precede.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia.

Così deciso il 08/01/2020.

Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2020.

SENTENZA – copia non ufficiale -.