L’albergatore che non comunica all’Autorità di PS, entro le 24 ore successive, le generalità dei clienti, commette reato (Corte di Cassazione, Sezione I Penale, Sentenza 23 luglio 2021, n. 28961).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IASILLO Adriano – Presidente

Dott. CAIRO Antonio – Rel. Consigliere

Dott. DI SALVO Emanuele – Consigliere

Dott. SIANI Vincenzo – Consigliere

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI VENEZIA;

nel procedimento a carico di:

(OMISSIS) (OMISSIS) JOONG nato a (OMISSIS) (COREA SUD) il 11/12/19xx;

avverso la sentenza del 09/11/2018 del GIP TRIBUNALE di VENEZIA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ANTONIO CAIRO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott.ssa GIUSEPPINA CASELLA che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia ha dichiarato non doversi procedere ex artt. 129 e 459 cod. proc. pen. nei confronti di (OMISSIS) (OMISSIS) Joong, in relazione alla richiesta di emissione del decreto penale di condanna per il reato di cui all’articolo 109 TULPS, per non avere comunicato, il 15 giugno 2017, all’autorità di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate nella propria struttura ricettiva, sita in Venezia.

Il Giudice, investito della richiesta di decreto penale formulata dal Pubblico ministero in data 29/9/2017, ha ritenuto che il fatto contestato non fosse previsto dalla legge come reato, alla luce dell’affermata abrogazione, ad opera della legge n. 79 del 2011.

2. Ricorre il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Venezia che denuncia la violazione di legge con riguardo alla ritenuta assenza di penale rilevanza del fatto perché, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice, deve ritenersi tuttora vigente l’articolo 109 TULPS, nella formulazione introdotta dalla legge n. 135 del 2001, con la conseguente rilevanza penale del fatto contestato, condotta punibile ai sensi dell’articolo 17 del medesimo Testo Unico.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Quanto alla sanzione applicabile per la violazione delle disposizioni di cui all’art. 109 TULPS, alla luce dei diversi interventi normativi si deve osservare quanto segue.

L’art. 4 d. Igs. n. 480 del 1994 aveva modificato il quarto comma dell’art. 109 TULPS, prevedendo la sanzione penale specifica differenziata tra persona alloggiata italiana o straniera; con l’intervenuto del dl. n. 97 del 1995, conv. nella legge 203 del 1995 (riordino della materia del turismo, spettacolo e sport) si disponeva la modifica dell’art. 109 commi primo, terzo e quarto, TULPS, comma quest’ultimo oggetto di modifica ulteriore con la previsione di un’unica sanzione amministrativa, con conseguente depenalizzazione.

La legge n. 135 del 2001, legislazione nazionale del turismo, ha successivamente riscritto l’intero art. 109 TULPS, strutturandolo in tre commi senza prevedere alcuna sanzione, né penale né amministrativa, determinando, così, l’applicazione della sanzione penale, ai sensi dell’art. 17 TULPS.

In tal senso si è già pronunciata questa Corte, affermando che l’obbligo per i gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricreative di comunicare all’autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo è sanzionato penalmente dalla disposizione sussidiaria di cui all’art. 17 del TULPS, avendo la legge n. 135 del 2001 riformulato la norma eliminando la sanzione amministrativa che era stata introdotta con la depenalizzazione del d.l. n. 97 del 1995 (Sez. 3, n. 37145 del 07/07/2005, Parati, Rv. 232474; Sez. 1, n. 42565 del 06/11/2008, Montoro, Rv. 241720).

Con il d. Igs. n. 79 del 2011 (codice statale in tema di ordinamento e mercato del turismo) è stata abrogata la legge 135 del 2001. La sostituzione della predetta legge con la novella non comporta, pertanto, l’eliminazione dell’effetto abrogativo sostitutivo dell’art. 109 TULPS che si è già verificato e non può derivarne la riviviscenza del testo introdotto con d.l. n. 97 del 1995 che prevedeva la sanzione amministrativa (Sez. 3, n. 19037 del 18/04/2007, Caggegi).

Tanto trova conferma anche nel fatto che il successivo dl. n. 201 del 2011, conv. nella legge n. 214 del 2011 (cd. decreto semplificazione del governo Monti) all’art. 40, comma 1, prevede la semplificazione degli adempimenti per la registrazione dei clienti nelle strutture ricettizie dell’art. 109 TULPS e modifica il solo comma 3 facendo riferimento al testo di detto articolo formulato dalla legge n. 135 del 2001 che, quindi, considera vigente anche dopo l’intervenuta abrogazione.

3. Orbene, deve rilevarsi che la contestazione mossa si riferisce espressamente alla condotta di omessa comunicazione dei dati dei clienti che, a differenza del ritardo nella consegna (Sez. 1, n. 32777 del 09/04/2014, Bellassai, Rv. 260535 ha chiarito che «non costituisce reato, a norma del combinato disposto degli artt. 17 e 109, R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e successive modifiche, la condotta di tardiva consegna all’autorità di P.S. delle 3 schede di ospitalità dei clienti da parte del preposto alla conduzione di un albergo, in quanto l’art. 109 citato impone soltanto che vengano comunicate alle questure le generalità delle persone alloggiate avvalendosi di mezzi informatici, telematici o mediante fax»), conserva penale rilevanza.

Il fatto di omessa comunicazione, sanzionata dall’art. 17 del medesimo decreto è, invero, tuttora previsto dalla legge come reato, nella vigente formulazione dell’art. 109, terzo comma, TULPS, che impone entro le ventiquattro ore successive all’arrivo che vengano comunicate alle questure le generalità delle persone alloggiate avvalendosi di mezzi informatici e telematici o mediante fax.

Del resto, l’art. 19-bis, comma 1, DL n. 113 del 2018, convertito con modificazioni dalla I. n. 132 del 2018, ha disposto che l’art. 109 TULPS «si interpreta nel senso che gli obblighi in esso previsti si applicano anche con riguardo ai locatori o sublocatori che locano immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni», così ulteriormente confermando la vigenza della disposizione e del conseguente apparato sanzionatorio penale.

4. La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia perché, nella libertà delle proprie valutazioni di merito, faccia applicazione del seguente principio di diritto: « costituisce reato, a norma del combinato disposto degli artt. 17 e 109, R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e successive modifiche, la condotta di omessa comunicazione all’autorità di P.S. delle generalità dei clienti da parte del preposto alla conduzione di un albergo».

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia.

Così deciso in Roma il 14 maggio 2021.

Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2021.

SENTENZA – copia non ufficiale -.