Le deformazioni del capriolo non salvano la cacciatrice che l’ha abbattuto pur non essendole stato assegnato (Corte di Cassazione, Sezione II Civile, Sentenza 14 aprile 2022, n. 12198).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERTUZZI Mario – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16481-2018 proposto da:

(OMISSIS) SERENA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA (OMISSIS) (OMISSIS), 92, presso lo studio dell’avvocato ARTURO (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE IN PERSONA DEL SINDACO METROPOLITANO PRO-TEMPORE, rappresentata e difesa dagli avv.ti STEFANIA (OMISSIS), ANNA LUCIA (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 443/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 21/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/01/2022 dal Consigliere Dott.ssa ROSSANA GIANNACCARI;

FATTI DI CAUSA

Il giudizio trae origine dall’opposizione ad ordinanza ingiunzione proposta da (OMISSIS) Serena, alla quale era stata contestata la violazione dell’art. 58 lettera g) della Legge Regionale Toscana n. 3/94„ per aver abbattuto un esemplare di capriolo maschio adulto non assegnato.

Il giudice di primo grado aveva accolto l’opposizione perché era stato accertato che si trattava di abbattimento sanitario, consentito dal Regolamento della Giunta Provinciale Toscana in quanto l’animale presentava delle malformazioni; risultava quindi integrata la condizione dì non offensività dell’illecito contestato, ai sensi dell’art. 49 c.p. .

La Corte d’appello di Firenze, in riforma della sentenza di primo grado e, in accoglimento dell’appello della Città Metropolitana di Firenze, rigettò l’opposizione.

La Corte di merito evidenziò che, nella disciplina in materia di caccia, il bene protetto è l’interesse dello Stato al rispetto delle modalità di esercizio dell’attività venatoria, anche nell’ipotesi di caccia selettiva.

Ciò comporta che il cacciatore, anche in caso di abbattimento sanitario, debba mostrare il capo abbattuto all’autorità di controllo e compilare il modulo di rilievo, indicando la causa per la quale aveva abbattuto un capo non assegnato.

Nel caso di specie, la (OMISSIS), nel compilare il modulo di rientro, aveva indicato di aver proceduto all’abbattimento di un capo assegnato, riportando dati non veritieri sull’età dell’animale (indicato come un maschio sub adulto mentre il capriolo era un maschio adulto) e fornendo l’indicazione dell’orario non veritiera; inoltre all’atto di accesso degli agenti accertatori, la (OMISSIS) aveva già spellato il capriolo.

Anche qualora si trattasse di abbattimento sanitario, la (OMISSIS) avrebbe dovuto compilare il modulo di rilievo previsto dall’art. 11 del Regolamento della Giunta Provinciale Toscana n. 192 del 24.5.1991 ed avrebbe dovuto mostrare il capo abbattuto agli agenti o al veterinario dell’ASL, indicando le anomalie dell’animale.

Per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso (OMISSIS) Serena sulla base di tre motivi.

Ha resistito con controricorso la Città Metropolitana di Firenze.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, si deduce ‘la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, per avere la Corte di merito erroneamente interpretato gli artt. 30, comma 11, l’art. 58 comma 1 lettera g) della Legge Regionale n. 3 del 12.1.1994, gli artt. 8, 10, 12 del Regolamento della Giunta Provinciale Toscana n. 192 del 24.5.1991, in relazione alla Legge Quadro 157/92, per avere erroneamente individuato il “bene interesse” tutelato dalla normativa primaria e secondaria, che individua la “caccia di selezione” e per avere qualificato l’illecito in contestazione come “illecito di scopo” e non di “offesa”.

Il ricorrente contesta l’affermazione della Corte di merito secondo cui nella disciplina che regola l’esercizio della caccia, il bene protetto è l’interesse dello Stato al rispetto delle modalità di esercizio dell’attività venatoria in quanto in contrasto con quanto disposto dalla L.157/92, che individua come obiettivo primario la protezione della fauna selvatica.

In tale obiettivo rientrerebbe anche la caccia selettiva prevista dalla Legge Regionale Toscana, attraverso l’abbattimento degli animali che possano danneggiare l’ecosistema naturale sicchè la normativa sulla caccia non sarebbe normativa di scopo ma di offesa.

Inoltre, l’interpretazione della Corte di merito, che avrebbe ritenuto integrata la violazione attraverso le prescrizioni previste dal Regolamento della Giunta Regionale, violerebbe il principio di tipicità e di riserva di legge perché la sanzione sarebbe stata prevista da una norma secondaria.

Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la “la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere la Corte di appello di Firenze erroneamente applicato e/o interpretato l’art. 9, comma 2 del Regolamento della Giunta Provinciale Toscana n. 192 del 24.5.1991” per non aver ritenuto che si trattasse di “abbattimento per motivi sanitari”; in tale ipotesi, l’abbattimento sarebbe svincolato da classi di età e/o di assegnazione. Inoltre, nessuna prescrizione di legge imporrebbe l’obbligo di redigere il modulo alla fine della giornata venatoria, trattandosi di modulo diverso dal modulo di rientro, previsto dall’art. 10 del Regolamento della Giunta Provinciale n. 192/1991.

I motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, sono infondati.

Il bene -interesse tutelato dalla normativa primaria e secondaria che disciplina la caccia di selezione è la regolamentazione normativa dell’attività venatoria, secondo l’interpretazione che si ricava dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, recepita dalla giurisprudenza di legittimità e da quella amministrativa.

Già con la sentenza della Corte Costituzionale del 27.10.1988, n. 1002 e del 14.5.1999, n. 169, il “diritto di caccia” viene subordinato all’interesse alla conservazione del fenomeno faunistico e della salvaguardia della produzione agricola nell’ambito di un regime di caccia programmata per tutto il territorio nazionale, al fine di realizzare la costante consonanza tra ordinamento nazionale e disciplina comunitaria e internazionale.

Con la sentenza n. 249 del 2019, la Corte Costituzionale ha chiarito che il comma 12-bis dell’art. 12 della L. 157 del 1992 mira a garantire, attraverso la prescritta tempestività dell’annotazione degli abbattimenti, «l’efficacia dei controlli sugli abbattimenti [stessi] e, per tale via, la rilevazione di dati attendibili al riguardo, quale necessaria premessa di una consapevole programmazione venatoria e dell’adozione di misure di protezione della selvaggina appropriate in quanto basate sulla conoscenza della consistenza effettiva della popolazione faunistica: in quest’ottica, la portata precettiva della norma statale concorre a definire il nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica, stabilendo una soglia uniforme di protezione da osservare su tutto il territorio nazionale».

E’ evidente quindi che la fauna selvatica non può essere cacciata se non entro i limiti stabiliti dalle norme che regolano la condotta dei cacciatori e che la violazione delle norme che regolano le procedure dirette all’esercizio dell’attività venatoria rendono illegittimo ogni eventuale provvedimento autorizzativo ex post, né consentono alcuna forma di sanatoria anche nell’ipotesi in cui si accerti che si trattava di caccia selettiva.

Che si tratti di normativa di scopo, volta alla regolamentazione della caccia, emerge anche dalla pronuncia di questa Corte, che ha ritenuto integrata la violazione del divieto di esercitare l’attività venatoria oltre tre giorni la settimana di cui all’art. 30, comma 2, I. reg. Toscana del 12 gennaio 1994 n. 3, in base all’art. 58, comma 1, lett. g, della medesima legge regionale, quando risulti che siano state effettuate più di tre uscite settimanali di caccia di selezione al capriolo, senza che in relazione ad alcuna di esse il cacciatore, nel modulo da compilare a conclusione dell’uscita, abbia denunciato la sopravvenienza di impedimenti oggettivi tali che gli abbiano impedito di cacciare, poiché tale situazione può essere indicata nelle note del predetto modulo, previsto dall’art. 5 del regolamento della Provincia di Firenze, approvato con delibera consiliare del 23 marzo 1992 n. 60 (Cassazione civile sez. II, 30/12/2011, n. 30621).

Nella citata pronuncia, si evidenzia come il regolamento per la caccia di selezione al capriolo nella Provincia di Firenze, approvato con Delib. consiliare 23 marzo 1992, n. 60, abbia come scopo quello di assicurare i controlli nell’esercizio dell’attività venatoria e prevede, all’art. 5:

(a) che ogni cacciatore, prima di raggiungere la propria zona di pertinenza per svolgere la caccia, deve deporre in apposita cassetta una copia del modulo di denuncia di uscita predisposto dall’Amministrazione provinciale nella quale deve indicare, tra l’altro, la data dell’uscita medesima;

(b) che, a conclusione dell’uscita, il cacciatore deve deporre copia del modello di denuncia di cessata attività di selezione, nella quale deve indicare, tra l’altro, l’orario di rientro ed eventuali note.

Secondo questa Corte, la violazione risulta integrata qualora, in caso di impedimenti oggettivi tali che non gli abbiano consentito di cacciare, il cacciatore non abbia denunciato tali impedimenti, indicando sul modulo di cessata attività, nello spazio riservato alle note, i motivi ed i fatti che ne sono a fondamento.

Si tratta di un’interpretazione rigorosa, che conferma la volontà del legislatore di esercitare un controllo sull’esercizio dell’attività venatoria.

Anche la giurisprudenza amministrativa è pacifica nel ritenere che, poiché ai sensi dell’art. 1, I. n. 157 del 1992, la fauna selvatica costituisce patrimonio indisponibile dello Stato, da tutelare nell’interesse della comunità nazionale e sopranazionale, i piani di abbattimento devono essere disposti nel rigoroso rispetto delle regole procedurali e sostanziali previste (Consiglio di Stato sez. VI, 07/06/2011, n.3419).

E’ quindi corretta la decisione della Corte d’appello di Firenze, secondo cui il bene protetto è il controllo dell’esercizio dell’attività venatoria, anche nell’ipotesi di caccia selettiva.

Ciò comporta che il cacciatore è tenuto al rispetto delle norme che disciplinano l’abbattimento sanitario, con particolare riferimento all’art. 9 del Regolamento approvato dalla Giunta Provinciale Toscana n. 192 del 24.5.1991, ratione temporis applicabile.

Tale norma consente al cacciatore di abbattere anche capi non assegnati quando l’animale sia parruccato e riporti lesioni e ferite gravi e/o permanenti. In tal caso, il cacciatore è obbligato a mostrare il capo abbattuto al coordinatore del distretto o ad agenti della polizia provinciale o al veterinario della ASL di competenza territoriale, per far constatare la lesione e convalidare l'”abbattimento sanitario”.

Inoltre, ai sensi dell’art. 11 del citato Regolamento, il cacciatore è tenuto alla compilazione di un “modulo di rilievo”, in cui rappresenta i dati biometrici e biologici , che deve essere consegnato all’Autorità territoriale di controllo.

Poiché il riconoscimento che si tratti di abbattimento sanitario deve avvenire attraverso un accertamento dell’autorità di controllo, nessun atto di disposizione dell’animale può essere effettuato da parte del cacciatore.

Nel caso di specie, la Corte di merito ha accertato che la (OMISSIS), nel compilare il modulo di rientro, aveva indicato di aver proceduto all’abbattimento di un capo assegnato, riportando indicazioni non veritiere sull’età dell’animale (indicato come un maschio sub adulto mentre il capriolo era un maschio adulto) e fornendo l’indicazione dell’orario non veritiera; inoltre all’atto di accesso degli agenti accertatori, la (OMISSIS) aveva già scuoiato il capriolo.

Anche qualora si trattasse di abbattimento sanitario, la ricorrente non aveva posto in essere gli adempimenti che regolano l’attività venatoria, compilando il prescritto modulo di rilievo previsto dall’art. 11 del Regolamento della Giunta Provinciale Toscana n. 192 del 24.5.1991 e non aveva adempiuto all’obbligo di mostrare il capo abbattuto agli agenti o al veterinario dell’ASL indicando le anomalie dell’animale.

A nulla rileva la circostanza che il capo abbattuto, secondo l’esito della perizia di parte, fosse un capo sanitario in quanto l’abbattimento sanitario deve essere certificato dagli organi deputati al controllo e non unilateralmente accertato dal cacciatore, che è tenuto ad informare le autorità attraverso la messa a disposizione del capo e la presentazione del modulo, contenenti i dati richiesti.

Tale adempimento deve essere svolto con particolare sollecitudine, individuato dalla Corte di merito alla fine della giornata venatoria mentre, nel caso di specie, non solo la (OMISSIS) omise tale accertamento – anzi nel modulo rese false dichiarazioni- ma, all’atto dell’accertamento dei militari aveva già scuoiato l’animale, impedendo che venissero effettuati i controlli previsti dalla legge.

L’art. 9 del Regolamento della Giunta Provinciale Toscana n. 192/91 non prevede un termine in relazione alla tempistica di compilazione del modulo relativo all’abbattimento di un capo sanitario ma l’interpretazione fornita dalla Corte di merito è conforme alla ratio legis nella parte in cui determina come tempo ragionevole il termine della giornata venatoria, termine in cui deve essere compilato anche il modulo di rientro.

Con il terzo motivo di ricorso, si deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti per avere la Corte di merito omesso di esaminare plurimi fatti decisivi per il giudizio, costituiti dalla prescrizione temporale di esibizione immediata alle Autorità competenti del capo abbattuto per motivi sanitari, della collaborazione prestata dalla ricorrente, che esibiva agli agenti accertatori il capo abbattuto e degli esiti degli accertamenti peritali sulle malformazioni del caprioli, che integrerebbero un abbattimento sanitario.

Il motivo è inammissibile.

Il difetto motivazionale previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5 è integrato dall’omesso esame di un fatto storico decisivo per il giudizio mentre, nel caso di specie, la ricorrente censura l’interpretazione delle norme di legge e le risultanze istruttorie, riproponendo le censure esposte nel primo e nel secondo motivo ( Cass. Sez. Unite 8054/2014).

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.

Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €. 800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, in data 13 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria, Roma 14 aprile 2022.

SENTENZA – copia non ufficiale -.